Sentenza — n. 32932/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a Giuseppe Mori alla misura indicata in dispositivo per il delitto punito dall'art. 217 legge fallimentare, per avere, quale socio accomandatario, aggravato il dissesto della SAS Giuseppe Mori e C., omettendo di richiederne il fallimento in proprio. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. La massa passiva era ingente, pari a circa un milione e seicentomila euro, composto, per un milione di euro, di crediti assistiti da privilegio (vantati da Equitalia e dai dipendenti) e, per il residuo, da debiti verso banche e fornitori.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32932/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Al ricorrente è stata contestata l'ipotesi delittuosa previsto dal comma primo n. 4 dell'art. 217 della legge fallimentare che punisce "chi ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa". La stessa formulazione letterale della norma consente di affermare che anche l'avere omesso, da parte dell'imprenditore, la richiesta in proprio del fallimento, con la conseguenza di aggravare il dissesto dell'impresa, deve essere assistita, quanto all'elemento soggettivo del reato, dalla "colpa grave", essendo sotto tale profilo, parificata alle ulteriori, non tipizzate (se non per l'effetto di aggravamento del dissesto), condotte che conducono al medesimo, ricordato, evento.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 febbraio 2020, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva la pena inflitta a Giuseppe Mori alla misura indicata in dispositivo per il delitto punito dall'art. 217 legge fallimentare, per avere, quale socio accomandatario, aggravato il dissesto della SAS Giuseppe Mori e C., omettendo di richiederne il fallimento in proprio. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. La massa passiva era ingente, pari a circa un milione e seicentomila euro, composto, per un milione di euro, di crediti assistiti da privilegio (vantati da Equitalia e dai dipendenti) e, per il residuo, da debiti verso banche e fornitori.
All'attivo, anche grazie ad alcune azioni revocatorie, si erano realizzati solo euro 150.000. La società aveva accumulato perdite a partire dall'anno 2005 e, già nel 2009, lo squilibrio finanziario era conclamato. Non avevano invertito il ciclo né i versamenti effettuati dal prevenuto, né la cessione (in lease-back) ad una società finanziaria dello stabilimento. Nonostante il dissesto fosse evidente già nel 2009, l'attività era proseguita fino al 2014, omettendo però (sempre dal 2009) il versamento delle imposte e delle trattenute sugli emolumenti versati ai dipendenti.
Sul finire del 2012, erano cessati anche i pagamenti ai dipendenti (licenziati solo nel 2014) ed ai fornitori. Era pertanto evidente la colpa grave del prevenuto nel proseguire l'attività, quantomeno dal 2009 al 2012 e poi fino al 2014.
2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in due motivi. 2.1. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo del reato, la colpa grave. Non si era, infatti, tenuto conto delle circostanze di fatto illustrate nella memoria prodotta e che avevano determinato la prosecuzione dell'attività: l'assolvimento, quantomeno parziale, dei debiti fiscali, il credito bancario di cui godeva la società, le garanzie offerte al ceto bancario, l'estensione del contratto di leasing con l'obiettivo di pervenire alla piena proprietà del bene, la mancata segnalazione di sofferenze, la disponibilità di titoli e la stipula di contratti swap.
Si era anche dato atto che l'imputato aveva cercato di mantenere in vita la società conferendogli mezzi finanziari e che la sua conduzione era stata trasparente. Ciò nonostante, ci si era limitati ad una valutazione ex post della attribuibilità del dissesto. Non si erano però individuati i necessari profili di colpa, che doveva essere grave, della condotta del prevenuto, solo limitando la critica alle adottate scelte gestorie. 2.2. Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio della prova della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Giuseppe Locatelli, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
4. Su istanza del difensore del ricorrente si è disposta la trattazione orale del ricorso. Il medesimo ha anche depositato una memoria con la quale ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Al ricorrente è stata contestata l'ipotesi delittuosa previsto dal comma primo n. 4 dell'art. 217 della legge fallimentare che punisce "chi ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa". La stessa formulazione letterale della norma consente di affermare che anche l'avere omesso, da parte dell'imprenditore, la richiesta in proprio del fallimento, con la conseguenza di aggravare il dissesto dell'impresa, deve essere assistita, quanto all'elemento soggettivo del reato, dalla "colpa grave", essendo sotto tale profilo, parificata alle ulteriori, non tipizzate (se non per l'effetto di aggravamento del dissesto), condotte che conducono al medesimo, ricordato, evento.
2. Tanto premesso si deve però considerare come i due motivi di ricorso sul punto - entrambi spesi sulla ricorrenza della "colpa grave" - siano inammissibili sia perché interamente versati in fatto sia perché non sono atti a congruamente confutare il percorso argomentativo seguito sul punto dalla Corte di merito nell'impugnata sentenza. La Corte bresciana, infatti, come si è sopra ricordato, aveva considerato, con motivazione palesemente priva di aporie logiche, che: - la sas amministrata dal prevenuto, in difficoltà finanziaria fin dal 2005, aveva mostrato evidenti segni di dissesto già nel 2009, tanto che, da tale anno, il prevenuto non aveva più assolto alle imposte dovute dalla società e non aveva più versato le trattenute fiscali operate sugli emolumenti corrisposti ai dipendenti; - a partire dal 2012, poi, aveva cessato di corrispondere il dovuto anche ai dipendenti stessi ed ai fornitori della società; - era allora evidente che, almeno a partire dal 2009, il prevenuto avrebbe dovuto richiedere, in proprio, il fallimento della sas, posto che la prosecuzione dell'attività era avvenuta solo al prezzo di commettere i ricordati illeciti fiscali; - illeciti che, comportando interessi e sanzioni, avevano indubbiamente aggravato il dissesto (vieppiù aumentato, dal 2012, per i debiti assunti con i dipendenti ed i fornitori) e ciò fino al 2014, quando era, infine, giunta la sentenza dichiarativa del fallimento.
Tutto ciò rendeva evidente come il prevenuto dovesse considerarsi gravemente colpevole per tale condotta, certo non smentita da quelle iniezioni di liquidità che non avevano consentito di invertire la ricordata traiettoria economico- finanziaria. Un complesso di fatti, l'uno la conseguenza dell'altro, che il ricorso non affronta, limitandosi a ricordare come, appunto, l'imputato avesse compiuto alcuni versamenti a favore della società (il fallimento della quale, del resto, avrebbe comportato anche il suo personale, essendone un socio illimitatamente responsabile) e che la società godesse ancora di credito bancario (circostanza del tutto irrilevante alla luce di quanto accertato dagli organi fallimentari in ordine alla progressiva illiquidità).
3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanisla