Sentenza — n. 32931/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 9 marzo 2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Massimo Foschi per una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per una condotta di bancarotta semplice unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta .aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata è stata fissata in anni dieci.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2639 cod. civ, art. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32931/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infine, la qualifica di amministratore di fatto della fallita rileva sia per l'imputazione di bancarotta fraudolenta, sia per quella di bancarotta semplice, cosicché erroneamente la Corte di appello ha affermato che la bancarotta documentale non era contestata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Foschi Massimo, nato a Lucca il 09/12/1972 avverso la sentenza del 22/10/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. Andrea Niccolai che ha concluso chiedendo l'accogiimento del ricorso; ,
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del 9 marzo 2010 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità di Massimo Foschi per una condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale e per una condotta di bancarotta semplice unificate in un unico delitto di bancarotta fraudolenta .aggravato ai sensi dell'art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942 e lo ha condannato alla pena di giustizia, oltre che alle pene accessorie di cui all'ultimo comma dell'art. 216 r.d. citato, la cui durata è stata fissata in anni dieci.
In particolare, la Corte di appello ha ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la sentenza impugnata. Al Foschi si contesta di avere, quale amministratore di fatto della Agos società cooperativa, dichiarata fallita il 15 gennaio 2009, in concorso con l'amministratore di diritto Gennaro D'Angelo, distratto risorse aziendali mediante due bonifici in data 8 agosto 2007, uno in favore del Foschi e l'altro in favore del D'Angelo e di Eleonora Salzillo, due prelevamenti allo sportello bancario, uno in data 9 agosto 2007 e l'altro il giorno successivo, e mediante assegni bancari (capo A).
Inoltre, gli si contesta l'omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie negli anni 2007 e 2008 (capo B).
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Massimo Foschi, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta contestualmente:
a) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 192, commi 1 e 3, cod. proc. pen.;
b) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2639 cod. civ. e degli artt. 216, 217 e 224 r.d. n. 267 del 1942;
c) ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2.1.1. Il ricorrente evidenzia che l'attribuzione allo stesso della qualifica di amministratore di fatto si fonda essenzialmente sulla chiamata di correo proveniente dal D'Angelo, la cui valutazione non sarebbe avvenuta conformemente ai criteri di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 192 cod. proc. pen.. In particolare, la Corte di appello, sostiene il ricorrente, non ha motivato sulla attendibilità intrinseca del D'Angelo, limitandosi ad affermare la sussistenza dei riscontri estrinseci, confondendo così i due profili, occorrendo invece prima valutare se il dichiarante sia intrinsecamente attendibile e poi accertare la sussistenza dei riscontri esterni.
In realtà, numerosi elementi deponevano per l'inattendibilità del dichiarante e comunque difettavano i riscontri esterni atteso che la relazione redatta dal curatore fallimentare era approssimativa e carente e comunque neppure in essa il Foschi era indicato quale amministratore di fatto della fallita. In ogni caso la relazione del curatore non poteva valere quale riscontro estrinseco nella parte in cui riportava le precedenti dichiarazioni rese dal D'Angelo agli organi fallimentari.2.1.2. Quanto alle altre circostanze indicate quali riscontro (come le fideiussioni bancarie rilasciate dal Foschi a garanzia delle obbligazioni della società, l'essere il Foschi beneficiario di uno dei bonifici di cui al capo di imputazione e l'avere sua madre dichiarato di ignorare di avere acquistato merce dalla società fallita) esse potevano valere quali indizi di condotte distrattive, ma non quali riscontri all'affermazione, proveniente dal D'Angelo, che il Foschi avesse amministrato di fatto la società.
In particolare, neppure era dato sapere chi materialmente avesse ordinato il bonifico, che comunque poteva trovare giustificazione in rapporti di varia natura, oltre che in una condotta distrattiva attuata ai danni della fallita. Relativamente alla vendita, la mancata conoscenza era avvalorata esclusivamente da una lettera inviata dalla madre dell'imputato alla curatela fallimentare e nessuna altra indagine era stata effettuata in proposito. 2.1.3. Risultava comunque violato l'art. 2639 cod. civ., atteso che non risultava provato che il Foschi avesse gestito la società in modo continuativo e significativo, né sull'esistenza di una simile attività di gestione la Corte di appello aveva in alcun modo motivato, non potendo essa essere desunta dalle fideiussioni, dall'essere il Foschi beneficiario di un bonifico o dalla vendita di merce in favore della madre del Foschi e da questa ignorata. 2.1.4.
Infine, la qualifica di amministratore di fatto della fallita rileva sia per l'imputazione di bancarotta fraudolenta, sia per quella di bancarotta semplice, cosicché erroneamente la Corte di appello ha affermato che la bancarotta documentale non era contestata. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 216 r.d. n. 267 del 1942 e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle condotte distrattive contestate al capo A). Nella sentenza della Corte territoriale non viene fornita alcuna motivazione sulle condotte distrattive oggetto di contestazione. Si afferma solo, allo scopo di sostenere che le dichiarazioni del D'Angelo sono riscontrate, che il Foschi è beneficiario di uno dei due bonifici, senza entrare nel merito della condotta che contempla anche prelevamenti allo sportello e assegni bancari, di cui neppure vengono precisati importi e destinatari.
Neppure è dato sapere chi abbia operato i prelevamenti ed i bonifici. Lo stesso D'Angelo aveva affermato di non poter escludere di averli disposti. Né alcuna motivazione viene fornita sul punto dalla sentenza di primo grado che sul punto si limita a rinviare alla relazione del curatore.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il secondo motivo risulta fondato. Il giudice di primo grado non ha motivato in ordine alla sussistenza delle condotte distrattive, limitandosi a rinviare per relationem alla relazione del curatore fallimentare. Con il terzo motivo di appello l'odierno ricorrente ha sostenuto che le condotte distrattive erano rimaste indimostrate perché le dichiarazioni del D'Angelo erano prive di riscontri e comunque non erano state effettuate indagini sulle condotte di distrazione; unica prova acquisita era l'estratto conto dal quale risultavano i movimenti sul conto corrente.
Neppure era mai stata acquisita copia degli assegni per verificare chi fossero i beneficiari. Anche la Corte di appello si è limitata ad osservare che il Foschi è il beneficiario di uno dei due bonifici, mentre nulla si spiega in ordine ai prelevamenti ed agli assegni. La motivazione, non fornendo risposta al terzo motivo di appello, con il quale si contestava che i prelievi allo sportello o gli assegni emessi integrassero condotte distrattive, non essendo state svolte indagini per accertare chi fossero i beneficiari di detti assegni e chi avesse operato i prelevamenti o firmato gli assegni, deve ritenersi mancante.
Sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967).
2. Il primo motivo è, anche per quanto sopra esposto, parzialmente fondato. 2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile nella parte in cui il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto attendibile il D'Angelo, atteso che con l'appello il Foschi si era limitato ad affermare che le dichiarazioni dell'imputato in procedimento connesso erano inutilizzabili — e la relativa eccezione, disattesa dalla Corte territoriale, non è stata reiterata — e non erano riscontrate. Il motivo di ricorso, nella parte sopra indicata, è quindi inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2.2.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile anche laddove il ricorrente si duole della violazione dell'art. 2639 cod. civ.. Il ricorrente ha lamentato per la prima volta la violazione di detta disposizione solo con il ricorso per cassazione, cosicché anche tale censura incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. 2.3. Il motivo di ricorso è invece fondato laddove il Foschi si duole della carenza e illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei riscontri alle dichiarazioni del D'Angelo.
Il D'Angelo ha asserito che il Foschi era stato socio di fatto della fallita nella misura del 50% e suo amministratore di fatto, occupandosi dei rapporti con le banche e con i fornitori. La Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni del D'Angelo riscontrate pur in assenza di accertamenti su chi sia la persona che ha emesso gli assegni, effettuato i prelievi o disposto i bonifici, mentre tale accertamento avrebbe potuto consentire di stabilire se effettivamente il Foschi avesse operato sui conti correnti della società. La Corte di appello ha, invece, ritenuto la chiamata di correo del D'Angelo riscontrata da tre circostanze di fatto:
1) l'avere rilasciato fideiussioni a favore delle banche per i debiti della società;
2) l'essere il Foschi destinatario di bonifici effettuati con somme di pertinenza della fallita;
3) l'essere la madre del Foschi risultata destinataria della vendita della merce della AGOS sebbene ella abbia dichiarato di non essere a conoscenza di tale vendita. In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678). Le circostanze indicate dalla Corte di appello non appaiono caratterizzate da quella gravità e precisione occorrente affinché possano valere quali indizi della posizione di amministratore di fatto della società fallita attribuita al Foschi nel capo di imputazione e comunque la Corte territoriale non chiarisce perché tali circostanze dovrebbero valere quale indizio di una attività gestoria svolta in modo continuativo e significativo dell'imputato. Le fideiussioni prestate dal Foschi a garanzia dei debiti della società nei confronti delle banche possono trovare giustificazione nella mera qualità di socio della società poi fallita, essendo consuetudine delle banche non concedere finanziamenti alle società laddove i soci non garantiscano il credito con il loro patrimonio personale.
Il bonifico potrebbe anche essere stato disposto dal D'Angelo a favore del Foschi, senza che quest'ultimo si sia mai occupato di gestire i rapporti della società con le banche. Neppure si comprende come la circostanza che la madre del Foschi abbia dichiarato di non essere a conoscenza di una fornitura apparentemente effettuata dalla società a favore della stessa possa valere quale riscontro che l'odierno ricorrente abbia di fatto amministrato la società.
3. Concludendo, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Se