Sentenza — n. 32928/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dumitru Tiberiu Tidor, nato in Romania il 04/02/1988, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 18/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 cod. pen; Sentenza — n. 32928/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La condotta dell'imputato, quindi, si è concretata nell'allegare ad una richiesta volta ad ottenere l'iscrizione all'anagrafe del comune di Milano - questa da lui certamente sottoscritta - documentazione apparentemente proveniente da un datore di lavoro e della cui falsità egli era a conoscenza, tanto alla luce delle logiche e congrue argomentazioni della Corte territoriale, il cui percorso motivazionale risulta, pertanto, del tutto insindacabile in questa sede. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dumitru Tiberiu Tidor, nato in Romania il 04/02/1988, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 18/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 10/09/2020 dal Tribunale di Milano in composizione monocratica, con cui Tiberiu Tidor Dumitru era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 483 cod. pen., in Milano il 18/10/2013.2. In data 24/03/2021 Tiberiu Tidor Dumitru ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Federico G. De Micheli, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 23, commi 1 e 2, d.l. 149/2020, 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, nel caso di specie, la Corte di merito ha applicato il cd. rito cartolare, ma il P.G. non ha rispettato il termine di giorni dieci per trasmettere le proprie conclusioni alla cancelleria, atteso che il termine scadeva il 07/02/2021, mentre le conclusioni sono state comunicate alla difesa il 09/02/2021, con conseguente nullità della notifica e della sentenza emessa per violazione dei diritti di assistenza e difesa; 2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla valutazione di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, alla luce della dichiarazione resa dall'imputato, che ha spiegato come egli avesse consegnato i documenti del Ranieri senza controllarli, non avendo, peraltro, neanche competenza in tal senso, né avendo sottoscritto tali documenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Tiberiu Tidor Dumitru è inammissibile. Quanto al primo motivo, questa Corte ha già avuto modo di affermare che "In tema di disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 nei procedimenti innanzi alla Corte di cassazione, l'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, non prevede alcuna sanzione processuale in caso di violazione del termine di comunicazione alle parti della requisitoria trasmessa dal procuratore generale alla cancelleria della Corte, sicché, l'eventuale ritardo nella comunicazione, può determinare il rinvio dell'udienza soltanto laddove abbia effettivamente pregiudicato l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o delle altri parti del procedimento." (Sez. 4, n. 35057 del 17/11/2020, Ignazzi Cosimo, Rv. 280388).
L'approdo ermeneutico appare del tutto condivisibile, alla luce del principio di tassatività delle nullità e, nel caso in esame, anche alla luce della totale genericità del motivo, che non ha neanche individuato alcuna concreta violazione dei diritti difensivi dell'imputato scaturenti dalla tardiva comunicazione. Del tutto versato in fatto risulta, inoltre, il secondo motivo di ricorso, peraltro del tutto riproduttivo delle deduzioni in appello. La sentenza impugnata, con motivazione del tutto ineccepibile, ha ricordato come il Rinieri avesse da tempo cessato di svolgere la propria attività lavorativa e che avesse incontrato l'imputato, nonché numerosi altri cittadini stranieri, a ridosso dell'epoca in cui era stata fatta la richiesta di iscrizione anagrafica diretta al comune di Milano; la circostanza, quindi, che alla documentazione inoltrata al comune fosse stata allegata anche una busta paga, costituisce ulteriore elemento che rafforza la falsità della dichiarazione, in quanto l'imputato non aveva mai prestato alcuna effettiva attività lavorativa.
Né, infine, può ritenersi la buona fede dell'imputato circa la prossima, effettiva assunzione, posto che egli non si era neanche recato a prendere visione del luogo in cui avrebbe dovuto lavorare, atteso che se si fosse recato presso il luogo risultante dai documenti si sarebbe reso conto che l'officina era chiusa da tempo, apparendo, infine, non verosimile che l'imputato non avesse compreso il contenuto della documentazione, essendo egli da tempo in Italia e pienamente in grado di parlare e comprendere la lingua. La prospettazione difensiva - che tende ad accreditare la buona fede dell'imputato sulla scorta della mancanza di sottoscrizione, da parte di questi, della documentazione inoltrata al comune di Milano - si risolve in una inammissibile rilettura della vicenda che, oltretutto, non considera come la documentazione presentata al comune era - ancorché apparentemente - proveniente dal datore di lavoro, per cui non era affatto richiesto all'imputato di sottoscriverla.
La condotta dell'imputato, quindi, si è concretata nell'allegare ad una richiesta volta ad ottenere l'iscrizione all'anagrafe del comune di Milano - questa da lui certamente sottoscritta - documentazione apparentemente proveniente da un datore di lavoro e della cui falsità egli era a conoscenza, tanto alla luce delle logiche e congrue argomentazioni della Corte territoriale, il cui percorso motivazionale risulta, pertanto, del tutto insindacabile in questa sede. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, i