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Sentenza — n. 32924/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32924/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32924/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bouyahia Abdelhadi, nato in Algeria il 21/01/1995, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento emessa in data 08/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 444 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32924/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In data 11/06/2021 sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Massimo Ricci Bitti, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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delitto tentato furto altri reati furto aggravato furto di lieve entità altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., in quanto nel caso di specie è stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
6, come già il primo giudice avesse verificato che l'imputato aveva definito ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Bouyahia Abdelhadi, nato in Algeria il 21/01/1995, avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento emessa in data 08/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trento confermava la sentenza emessa in data 19/02/2018 dal Tribunale di Trento in composizione monocratica, con cui Abdelhadi Bouyahia era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 61 n. 5, 56, 624 bis cod. pen., commesso in Venezia - Mestre il 04/11/2016.

2. In data 25/05/2020 Abdelhadi Bouyahia ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Massimo Ricci Bitti, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto nel caso di specie è stata esclusa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sulla base dell'abitualità della condotta, erroneamente ritenuta dalla Corte di merito, posto che l'imputato ha un solo precedente - riferito a sentenza di patteggiamento relativa ad un reato commesso in epoca successiva a quello per cui si procede -, ed essendo stati erroneamente valorizzati denunce, segnalazioni e precedenti di polizia dell'imputato, non rientranti nella categoria di provvedimenti con i quali è stata accertata definitivamente la commissione di un reato, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della valutazione del requisito dell'abitualità, ostativo ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

3. In data 11/06/2021 sono pervenute conclusioni scritte a firma del difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Massimo Ricci Bitti, con cui si insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Non vi è alcun dubbio che, in base all'orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità "In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, i precedenti di polizia esistenti a carico dell'imputato possono essere ritenuti sintomatici dell'abitualità del reato, ostativa alla concessione del beneficio, a condizione che siano verificati gli elementi fattuali da essi emergenti, le eventuali allegazioni difensive relative alla sussistenza di cause di giustificazione o di non punibilità della condotta e gli esiti delle segnalazioni, ossia la loro eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato e l'avvio di un procedimento penale." (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo Francesco, Rv. 280787; conf:

Sez. 4, n. 57355 del 11/10/2018, P.M. c. Kouider Mohamed, Rv. 274948; Sez. 4, n. 51526 del 04/10/2018, Ben Brahim Ouissem, Rv. 274274). Nella specie la Corte territoriale si è adeguata all'indicato orientamento ermeneutico, con motivazione del tutto logica e scevra da vizi rilevabili nella presente sede processuale.In particolare, infatti, la sentenza impugnata ha dato atto, a pag. 6, come già il primo giudice avesse verificato che l'imputato aveva definito ex art. 444 cod. proc. pen. una vicenda relativa ad altro furto in abitazione, per il quale era stato arrestato in flagranza; che a seguito di opposizione a decreto penale di condanna aveva riportato condanna per altra vicenda di furto, per la quale è pendente il giudizio di appello e che, infine, era stato tratto a giudizio per il delitto di ricettazione.

Quindi, trattando specificamente il motivo di gravame, la sentenza impugnata, a pag. 10, ha nuovamente ricordato la sentenza di patteggiamento rilevabile dal certificato penale, irrevocabile in data 28/12/2016, per il delitto di furto in abitazione in concorso. Sicché deve ritenersi che già il primo giudice avesse verificato l'approdo processuale di ben tre diverse vicende che hanno coinvolto l'imputato, di cui una passata in giudicato, come rilevato e ribadito dalla Corte di merito. Ne consegue che la valutazione di abitualità non si è arrestata alla soglia della sussistenza dei precedenti di polizia, come dedotto dalla difesa, bensì è stata effettuata nel pieno rispetto dei canoni ermeneutici elaborati da questa Corte regolatrice e dei requisiti normativi, con motivazione ineccepibile, rispetto alla quale le deduzioni difensive non hanno svolto alcuna critica ragionata, prescindendo totalmente dal percorso motivazionale illustrato.

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17/06