Sentenza — n. 32923/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maciol Maja Magdalena, nata a Gdynia (Polonia), il 10/11/1976, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 06/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 121 cod. proc. pen, art. 368 cod. pen, art. 595 cod. pen; Sentenza — n. 32923/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso di Maja Magdalena Maciol è inammissibile. La vicenda processuale - come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata - è incentrata sul contenuto di una missiva, trasmessa a mezzo fax, dalla Maciol, che si occupava della gestione della Ime s.r.I., alla sede principale della Teva P.F.C. s.r.I., società multinazionale di produzione chimico- farmaceutica, di cui la persona offesa, Stefano Lombardi, era direttore generale. La Ime s.r.l. aveva svolto attività di facility management e faccchinaggio presso gli stabilimenti di Settimo Milanese e di Villanterio, facenti capo alla multinazionale; nel 2011, a seguito di una riorganizzazione dei servizi, la società Laz era subentrata alla Ime s.r.l. nei servizi di facility management.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Maciol Maja Magdalena, nata a Gdynia (Polonia), il 10/11/1976, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 06/02/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa in data 20/04/2018 dal Tribunale di Lodi in composizione monocratica - con cui Maja Magdalena Maciol era stata assolta dal reato di cui agli artt. 61 n. 5, 595 cod. pep., commesso in danno di Stefano Lombardi, in Lodi Vecchio il 02/07/2011, perché il fatto non costituisce reato - dichiarava l'imputata responsabile del fatto a lei ascritto ai soli effetti civili, condannandola al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, da liquidarsi in separata sede.
2. In data 03/04/2020 Maja Magdalena Maciol ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Fiorino Ruggio, deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'offesa, seppure perpetrata, era da considerarsi insussistente, atteso che il fax era stato inviato ad un solo destinatario, la Teva P.F.C. s.r.I., società con sede in Israele, che costituisce un'unica persona giuridica, ed il fax, in particolare, era diretto alla figura apicale di detta struttura; cosa diversa, quindi, si sarebbe verificata solo se il fax fosse stato indirizzato a diversi uffici della Teva P.F.C. s.r.I., in altre sedi; 2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in quanto la Corte territoriale non ha considerato quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale del processo per calunnia celebratosi nei confronti della stessa imputata innanzi al Tribunale di Pavia, dove la Maciol aveva effettuato delle intercettazioni, ben consapevole di quanto il Lombardi ed il Messina stavano architettando ai suoi danni, come emerso dalla stessa motivazione della sentenza (in cui si dava atto delle promesse circa il mantenimento della commessa in collaborazione con la Laz e del fatto che il credito verso la Teva P.F.C. s.r.l. fosse reale, sicché la dichiarazione fatta sottoscrivere al Giannone era solo un ulteriore mezzo per non onorarlo); a nulla rileva, quindi, l'archiviazione della denuncia sporta dall'imputata per i reati di cui agli artt. 513 e 513 bis cod. pen., che non equivale certamente ad un'assoluzione del Lombardi e del Messina, a fronte, invece, delle risultanze dibattimentali emerse nel corso del processo celebratosi a Pavia; sicché la Corte di merito ha omesso di considerare che quando la Maciol ebbe a dolersi con la sede centrale della Teva P.F.C. s.r.I., ella era già a conoscenza dei raggiri posti in essere dal Lombardi e dal Messina, in quanto all'epoca la gara non era stata ancora espletata, sebbene alla Maciol fosse stato promesso che sarebbe stata garantita la sua commessa, tanto a dimostrazione del fatto che la gara era solo uno schermo per giustificare l'ingresso della Laz; ciò, peraltro, è emerso nel processo penale celebratosi innanzi al Giudice di pace di Lodi per la stessa imputazione a carico della Maciol, in cui la persona offesa è il Messina, dove è emerso che la Laz aveva contattato gli operai della ditta rappresentata dalla Maciol; si osserva, infine, che le espressioni utilizzate appaiono assolutamente continenti, essendosi l'imputata limitata a far riferimento alla terminologia utilizzata dal codice penale per descrivere condotte sleali e fraudolente.
3. In data 31/05/2021 è stata trasmessa memoria difensiva a firma dell'avv.to Alberto Biffani, nell'interesse della parte civile Stefano Lombardi, con cui si chiede l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; è stata, inoltre, presentata nota spese nella misura di euro 2.730,00.
4. In data 03/06/2021 è stata trasmessa memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. da parte del difensore di fiducia dell'imputata, avv.to Fiorino Ruggio, con cui si ribadiscono le argomentazioni poste a fondamento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di Maja Magdalena Maciol è inammissibile. La vicenda processuale - come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata - è incentrata sul contenuto di una missiva, trasmessa a mezzo fax, dalla Maciol, che si occupava della gestione della Ime s.r.I., alla sede principale della Teva P.F.C. s.r.I., società multinazionale di produzione chimico- farmaceutica, di cui la persona offesa, Stefano Lombardi, era direttore generale. La Ime s.r.l. aveva svolto attività di facility management e faccchinaggio presso gli stabilimenti di Settimo Milanese e di Villanterio, facenti capo alla multinazionale; nel 2011, a seguito di una riorganizzazione dei servizi, la società Laz era subentrata alla Ime s.r.l. nei servizi di facility management.
In tale contesto la Maciol aveva inviato la missiva oggetto del capo di imputazione sia alla presidenza delle divisione chimica della Teva P.F.C. s.r.l. che alla sede centrale della capogruppo, entrambe in Israele, riportanti le frasi ritenute a contenuto diffamatorio. In particolare, si affermava che il Lombardi si era comportato in modo sleale e fraudolento, avendo interrotto la lunga collaborazione con la società della Maciol, messa in crisi, per favorire un altro gruppo aziendale, il gruppo Laz vecchia conoscenza del Messina. Tanto premesso, appare evidente come il primo motivo di ricorso non si confronti neanche con la motivazione della sentenza, da cui emerge chiaramente come il fax contenente le affermazioni incriminate fosse stato indirizzato a due diversi e ben distinti settori, all'interno della multinazionale, ossia la capogruppo e la presidenza della divisione chimica, il che rende del tutto evidente come fosse del tutto chiaro all'imputata, sin dal momento dell'invio, che almeno due diverse persone fisiche avrebbero preso cognizione della missiva, in relazione alle due distinte strutture della Teva P.F.C. s.r.l. destinatarie.
Ciò senza considerare che proprio il ruolo dell'imputata - che gestiva, a sua volta, una società e da anni aveva rapporti di lavoro con la Teva P.F.C. s.r.l. - rende evidente come ella fosse ben consapevole che un fax inviato a diversi destinatari, ancorché facenti capo ad una stessa multinazionale, è fisiologicamente destinato ad essere letto da una molteplicità di persone, data la complessità delle strutture stesse, i cui dirigenti, secondo prassi consolidate e notorie, dispongono almeno di una segretaria che smista la corrispondenza. Il secondo motivo di ricorso tende ad una rivisitazione della ricostruzione della vicenda analizzata dalla Corte di merito, in quanto è volto a dimostrare come l'imputata, in realtà, si dolesse del fatto che il Lombardi ed il Messina, in spregio al pregresso rapporto professionale intercorso con la Ime s.r.I., avessero attuato comportamenti sleali, volti a favorire il gruppo Laz a scapito della Ime s.r.I., a cui era stata revocata la commessa.
A sostegno di tale versione, infatti, si cita quanto emerso nell'ambito del processo per il delitto di calunnia ai danni del Lombardi e del Messina, da cui l'imputata è stata assolta, nonché quanto emerso dalla sentenza emessa dal Giudice di pace di Lodi, che ha assolto l'imputata dalla medesima condotta di diffamazione in danno del Messina, e, infine, si osserva come sia del tutto irrilevante l'archiviazione della denuncia sporta dalla Maciol nei confronti dei predetti Stefano Lombardi ed Alfio Messina. A prescindere dal fatto che la difesa non ha allegato al ricorso né la denuncia a firma della Maciol, da ultimo citata, né il provvedimento con cui ne è stata disposta l'archiviazione, sicché il ricorso, sotto tale aspetto, non risulta neanche autosufficiente, ciò che emerge chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata è che la Maciol nutrisse solo dei sospetti, ma non disponesse di alcun serio elemento per rivolgere al Lombardi, direttore generale della Teva P.F.C. s.r.I., accuse ben precise, consistenti nell'aver tenuto una condotta sleale e fraudolenta, oltre che priva di scrupoli, avendo, in particolare, agito, insieme al Messina, dipendente della predetta società, nella scelta dell'azienda che aveva sostituito la Ime s.r.I., in base a sentimenti di avversione contro l'imputata ed a commistioni con il gruppo Laz.
Non vi è dubbio - come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla stessa sentenza del Tribunale di Pavia in composizione monocratica, che ha assolto l'imputata dal delitto di cui all'art. 368 cod. pen. in danno di Stefano Lombardi ed Alfio Messina - che i rapporti tra le parti fossero progressivamente peggiorati in relazione a pregresse vicende, analiticamente ripercorse nella sentenza dell'A.G. di Pavia. In particolare, risulta che la società facente capo alla Maciol aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Teva P.F.C. s.r.I., con riferimento a prestazioni lavorative in forza di un ordine sottoscritto dal Messina, al quale, tuttavia, la Teva P.F.C. s.r.l. si era opposta assumendo la falsità della sottoscrizione e producendo una dichiarazione di disconoscimento da parte del Messina, sostenendo la rinuncia al credito da parte di Antonino Giannone, compagno della Maciol, benché detto documento sarebbe stato ottenuto dal Giannone a seguito di minacce da parte del Messina.
In realtà la sentenza di primo grado, con cui l'A.G. di Pavia ha assolto la Maciol dal delitto di calunnia, ha dato chiaramente atto del fatto che, del tutto ragionevolmente, l'imputata potesse aver maturato la convinzione di aver subito un'ingiustizia, evidenziando, in particolare, una condotta non proprio lineare da parte del Messina, mentre ha chiaramente sottolineato come all'epoca dei fatti il Lombardi non rivestiva alcuna carica all'interno di Teva P.F.C. s.r.I., in quanto direttore di altra società del medesimo gruppo, per cui la Maciol poteva solo nutrire il sospetto che il Lombardi non fosse del tutto estraneo alla vicenda, alla luce dei rapporti di quest'ultimo con il Messina.
In ogni caso, la difesa della parte civile ha rappresentato che detta sentenza è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione e che, in ogni caso, non era stata acquisita agli atti del giudizio in quanto non definitiva. Sotto altro profilo - ossia quello concernente il tentativo di storno dei dipendenti della Ime s.r.l. - la sentenza impugnata dà atto del fatto che i dipendenti della Maciol le avevano comunicato che tale Ambrosio, dipendente della Laz, li aveva contattati invitandoli a dare le dimissioni dalla Ime s.r.I., in quanto, altrimenti, sarebbero rimasti senza lavoro, indirizzandoli ad un certo Stella, sempre della Laz; nessun elemento, quindi, collegava tale iniziativa, da parte della Laz, con il Lombardi, dirigente della Teva P.F.C. s.r.I.; né circostanze diverse emergono dalla sentenza del Giudice di pace di Lodi, che ha assolto la Maciol dal delitto di cui all'art. 595 cod. pen., in danno del Messina, atteso che la motivazione stessa dà atto che il tentativo di storno dei dipendenti era stato posto in essere da persone facenti capo alla Laz, circostanza nota alla Maciol per come riferitole dai suoi dipendenti.
In sostanza le congetture della Maciol, seppure legittime, non avevano assunto alcun carattere più specifico, né risultavano fondate su elementi che avrebbero potuto, in qualche modo, fondare seriamente le accuse rivolte al Lombardi; non a caso, infatti, la stessa sentenza impugnata dà atto che la stessa Maciol fosse consapevole della fragilità delle sua affermazioni, in quanto basate su voci e notizie, della cui veridicità ella non aveva alcuna prova. Il che è evidenziato dalla sentenza impugnata nella misura in cui dà atto che gli accertamenti posti in essere dalla società, a seguito della ricezione dei fax inviati dalla Maciol, avevano concluso per la correttezza dell'operato del Lombardi, così come, parallelamente, la denuncia della Maciol era stata oggetto di provvedimento di archiviazione.
Così sintetizzata la vicenda processuale, ciò che il Collegio ritiene decisivo appare lo snodo - del tutto tralasciato dalla difesa - rappresentato dall'atteggiarsi del dolo del reato di diffamazione, che consiste nella consapevolezza di formulare giudizi oggettivamente lesivi della reputazione della persona offesa. Pacificamente, infatti, il dolo del reato di diffamazione è generico, e consiste nella volontarietà di formulare e diffondere la comunicazione offensiva, con la consapevolezza della sua carica denigratoria. Nel caso di specie detta carica denigratoria risulta del tutto logicamente argomentata dalla Corte territoriale, né, peraltro, la difesa la contesta in alcun modo.
La sussistenza dell'elemento psicologico, quindi, si desume dalle modalità della condotta, ossia dall'uso consapevole di modalità comunicative oggettivamente offensive o denigratorie, che rendono evidente la consapevolezza del valore sociale delle espressioni, a maggior ragione in un contesto professionale - quale quello in esame - in cui la consapevolezza della valenza offensiva delle affermazioni risulta viepiù riconoscibile per la collocazione professionale dei soggetti coinvolti, anche in relazione al relativo contesto comunicativo. Sicché, l'eventuale errata rappresentazione della realtà, che, nel caso in esame, avrebbe determinato la ricorrente ad agire, non incide affatto sul dolo; in altre parole, l'errore - implicitamente invocato dalla difesa - in grado di escludere la volontarietà dell'azione, deve incidere sugli elementi oggettivi richiesti per l'esistenza del reato.
Nel reato di diffamazione, infatti, la veridicità dei fatti e/o la correttezza dei giudizi oggetto della condotta non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di diffamazione, che può essere integrata anche dalla propalazione della verità, con conseguente irrilevanza dell'errore sul punto, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (Sez. 5, n. 47973 del 07/10/2014, De Salvo, Rv. 261205). Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
L'imputata va condannata, inoltre, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata