Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32922/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32922/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32922/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza emessa il 1.2/07/2019 la Corte di Appello di Bologna - in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Forlì del 07/04/2015, che aveva assolto Cannito Joseph e Calderoni Sonia dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati ai capi A4 e B, per avere, in qualità, rispettivamente, di amministratore e socia al 95% della S.E. s.r.I., concorso nella distrazione di somme della Bowling s.r.l, società amministrata da Riccardo Cattani e fallita il 04/11/2011 - ha affermato la responsabilità penale G-Ì.L degli imputati limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B, condannandoli, con la riduzione del rito prescelto, alla pena di 2 anni di reclusione. 1.1.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 581 c.p, art. 597 c.p, art. 581 cod. proc. pen, art. 572 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore di Cannito Joseph e Calderoni Sonia, Avv. Tommaso Rotella, che ha dedotto sei motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero doveva essere dichiarato inammissibile per genericità, in considerazione della omessa indicazione dei punti della decisione che si intendevano impugnati, nonché per omessa indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sottese alla richiesta di riforma della sentenza assolutoria.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta reato economico accusa di truffa danno patrimoniale procurato con astuzia frode fiscale cattiva gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Tommaso Rotella, che ha dedotto sei motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 581 c.p
275841) Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod.
art. 597 c.p
Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., essendo la Corte territoriale ricorsa ai motivi d'appello della parte civile per condannare gli imputati in punto di responsabilità penale.
art. 581 cod. proc. pen
275841) Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 572 cod. proc. pen
248823), mentre è stato ritenuto ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANNITO Joseph, nato in Francia il 31/07/1966 CALDERONI Sonia, nata a Bellaria-Igea Marina il 01/01/1958 avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte di Appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore, Avv. Tommaso Rotella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 1.2/07/2019 la Corte di Appello di Bologna - in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Forlì del 07/04/2015, che aveva assolto Cannito Joseph e Calderoni Sonia dai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati ai capi A4 e B, per avere, in qualità, rispettivamente, di amministratore e socia al 95% della S.E. s.r.I., concorso nella distrazione di somme della Bowling s.r.l, società amministrata da Riccardo Cattani e fallita il 04/11/2011 - ha affermato la responsabilità penale G-Ì.L degli imputati limitatamente al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo B, condannandoli, con la riduzione del rito prescelto, alla pena di 2 anni di reclusione. 1.1.

Il Gup del Tribunale di Forlì aveva assolto Calderoni Sonia e Cannito Joseph, in qualità di amministratore della SE s.r.I., per la distrazione della somma di C 30.000 detenuta quale fondo cassa delle slot machine, contestata al capo A4, ritenendo che le dichiarazioni rese da Cattani Riccardo, amministratore della società fallita Bowling s.r.I., in quanto provenienti da un coimputato, fossero prive di riscontro. Aveva inoltre assolto gli imputati dalla condotta distrattiva contestata al capo B, in relazione alla quale, avvalendosi di un fittizio contratto di locazione di azienda tra la SE s.r.l. e la Bowling s.r.I., avevano distratto somme di spettanza della fallita, consistenti negli incassi derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale a far data dal 4 ottobre 2011 per un importo di euro 79.944,36, fino alla data dell'intervenuta dichiarazione di fallimento del 4 novembre 2011.

In particolare, la sentenza di primo grado riteneva infondata l'ipotesi accusatoria secondo cui il contratto sarebbe stato uno strumento per sottrarre alle pretese creditorie i profitti della società, basata su talune anomalie riscontrate dal curatore: il contratto era stato stipulato senza la redazione di un inventario dei beni dell'azienda; il canone decorreva dal mese successivo rispetto a quello di efficacia del contratto e senza il subentro della società affittuaria nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda da parte della Bowling.

Il giudice riteneva infatti il prezzo pattuito quale canone dell'affitto congruo rispetto ai valori di mercato, e il contratto, di per sè lecito, aveva avuto esecuzione solo a partire dal novembre 2011; peraltro, poiché l'organizzazione aziendale della Bowling era nella quasi totalità costituita da contratti di leasing aventi ad oggetto la gran parte dei beni strumentali della stessa, il comprovato dissesto finanziario della fallita ne aveva di fatto annullato la capacità produttiva e la possibilità di proseguire nell'attività. 1.2. in parziale accoglimento degli appelli del PM e della parte civile, la Corte territoriale ha confermato l'assoluzione in relazione alla distrazione di 30.000 euro contestata al capo A4, e, in parziale riforma, ha affermato la responsabilità penale di Calderoni Sonia e Cannito Joseph in relazione alla distrazione di circa 80.000 euro contestata al capo B.

In data 4 ottobre 2011, nelle more dell'istruttoria prefallimentare, veniva sottoscritto un contratto di affitto di azienda tra la Bowling s.r.I., in persona dell'amministratore unico Cattani Riccardo, e la SE s.r.I., in persona dell'amministratore unico Cannito Joseph; dalla visura storica della SE emergeva che, contestualmente alla data di sottoscrizione del contratto di affitto di azienda, Calderoni e Cannito avevano acquisito l'intera proprietà delle quote societarie, la prima in ragione del 95%, il secondo in ragione del 5%, assumendo il Cannito, oltre alla qualità di socio, anche quella di amministratore unico; dalla visura la SE veniva descritta come "impresa inattiva", e risultava una variazione dell'oggetto sociale che non prevedeva attività di noleggio videogiochi, biliardi o esercizio di sale per bowling.

Quanto al ruolo ricoperto da Calderoni Sonia, pur non essendo iscritta al libro matricola della Bowling s.r.I., la stessa prestava tuttavia la propria attività in favore della fallita, procedendo alle registrazioni contabili di annotazione dei corrispettivi e dei pagamenti, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della stessa Calderoni al curatore, dai fax alla stessa inoltrati dallo studio Maggi incaricato della tenuta della contabilità, nonché dalle dichiarazioni rese dai dipendenti. Il contratto di affitto di azienda presentava una serie di anomalie ritenute indice sintomatico della natura simulata:

a) l'assenza di un inventario dei beni dell'azienda affittata, e la mancanza di qualsiasi documento comprovante la cessione della merce presente al momento del passaggio di attività;

b) la previsione della decorrenza dal 1° novembre 2011 per il pagamento del primo canone di affitto, nonostante l'efficacia del contratto decorresse dal 4 ottobre 2011: in tal modo il primo mese di affitto di azienda era stato concesso all'affittuaria a titolo gratuito, in maniera del tutto ingiustificata, con corrispondente significativo danno per i creditori della Bowling;

c) tutte le obbligazioni di maggior carico finanziario (locazione immobiliare, spese condominiali, contratto di leasing) rimanevano a carico della parte cedente;

d) Calderoni Sonia, socia di maggioranza della SE, compilava a mano i registri dei corrispettivi della Bowling s.r.l. fino al 26 ottobre 2011, restando incomprensibile la ragione per la quale, a fronte dell'intervenuto cambio di gestione in data 4 ottobre 2011, la società affittuaria dovesse continuare a registrare gli incassi sui corrispettivi della società concedente, con conseguente carico fiscale in capo alla fallita. Tali elementi sono stati ritenuti significativi del fatto che il contratto di affitto di azienda, stipulato ad istruttoria prefallimentare già in corso, altro non fosse che un espediente per sottrarre a quello che si preannunciava come un'imminente declaratoria di fallimento, i proventi dell'attività della società, che, dato l'approssimarsi del Natale, si prospettavano particolarmente proficui. Inoltre, Cannito e Calderoni risultavano essere coloro che, a partire dal 4 ottobre 2011, avevano gestito l'attività della Bowling provvedendo agli incassi dei proventi e alla loro registrazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il comune difensore di Cannito Joseph e Calderoni Sonia, Avv. Tommaso Rotella, che ha dedotto sei motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale in relazione all'art. 581 c.p.p., sostenendo che l'atto di appello proposto dal Pubblico Ministero doveva essere dichiarato inammissibile per genericità, in considerazione della omessa indicazione dei punti della decisione che si intendevano impugnati, nonché per omessa indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sottese alla richiesta di riforma della sentenza assolutoria.

La Corte territoriale, ritenendo sostanzialmente sovrapponibili i motivi di appello del PM e quelli della parte civile, respingeva l'eccezione ritenendo che "per quanto sintetici e, in certi punti talvolta oscuri, i rilievi dell'appellante individuano sufficientemente i punti della sentenza criticati ed esplicitano, altrettanto sufficientemente i motivi del dissenso". A fronte di un appello del PM, che in relazione al capo B dedicava poche righe, l'appello della parte civile, dedicava diverse pagine; ciò posto, la Corte d'appello finiva sostanzialmente per integrare il sintetico appello del PM con quello proposto dalla parte civile, e respingeva l'eccezione della difesa con una motivazione contraddittoria - nella parte in cui premetteva che i motivi di impugnazione erano sintetici e talvolta oscuri, per poi comunque rigettare la richiesta di inammissibilità -, e in ogni caso meramente apparente, in quanto non veniva spiegato quali sarebbero i punti della sentenza sufficientemente criticati, e quali sarebbero i motivi di dissenso sufficientemente esplicitati.

Invero, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva assolto ritenendo non vi fosse prova della simulazione del contratto di affitto, perché il canone mensile era più che congruo, non vi era stato alcun distacco dell'organizzazione aziendale, perché il primo canone veniva effettivamente pagato a novembre, perché sempre a novembre veniva comunicato da SE il subentro nell'affitto dei locali, e perché solo verso la fine di ottobre veniva comunicato ai dipendenti della fallita che avrebbero dovuto licenziarsi per poi essere riassunti in SE, l'appello del pubblico ministero si concentrava essenzialmente su un aspetto relativo ad un profilo di inadempimento contrattuale; il PM non censurava le argomentazioni della sentenza del Gup, ma si limitava ad affermare che la sentenza non avrebbe spiegato il motivo per il quale Bowling ed SE dovessero sottoscrivere un contratto che solo formalmente aveva decorrenza da ottobre, finendo dunque per censurare un mero aspetto contrattualistico, il ritardato adempimento del contratto. 2.2.

Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., essendo la Corte territoriale ricorsa ai motivi d'appello della parte civile per condannare gli imputati in punto di responsabilità penale. L'appello del PM si doleva unicamente del differimento dell'esecuzione del contratto di affitto oggetto di contestazione, censurando sostanzialmente una responsabilità da inadempimento contrattuale più che una responsabilità per distrazione; al contrario, la Corte ricorreva, per riformare la sentenza assolutoria, ai punti devoluti alla sua attenzione dalla parte civile nel proprio atto di impugnazione, come si desume dalle pagine 8 e 9 della sentenza impugnata, in cui si riassumono i motivi di impugnazione riferendosi proprio a quelli dedotti dalla parte civile e non dal PM. 2.3.

Con un terzo motivo deduce il vizio di motivazione lamentando l'assenza di una motivazione c.d. rafforzata, necessaria, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, nel caso di riforma di una sentenza assolutoria. La Corte territoriale si sarebbe limitata invece ad una mera diversa la valutazione dei fatti, senza confutare i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza assolutoria, e senza dar conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, nonché della insostenibilità sotto il profilo logico e giuridico delle argomentazioni del Gup di Forlì. 2.4.

Con un quarto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale degli imputati. La Corte territoriale non avrebbe motivato, se non in forma apparente, in ordine al ruolo di amministratore di fatto della fallita dei due imputati. Secondo la sentenza impugnata Calderoni e Cannito sarebbero gestori di fatto perché, secondo i dipendenti escussi, si sarebbero occupati di incassare i proventi e di annotarli; tuttavia, nell'imputazione, Cannito e Calderoni non sono qualificati come amministratori o gestori di fatto della società fallita, ma solo come soci di S.E., e il solo Cannito anche come amministratore della stessa.Gli incassi oggetto di contestazione venivano registrati nella contabilità della Bowling, non della S.E. Il ruolo di gestori o amministratori di fatto della Bowling durante il periodo 4-25 ottobre 2011 deriverebbe soltanto delle dichiarazioni dei dipendenti escussi, ma mancherebbe una motivazione sul ruolo di amministratore di fatto e sull'esercizio continuativo di poteri gestori della società, considerando che l'incasso dei proventi, così come la loro annotazione in contabilità, sono operazioni che, di per sé considerate, non comportano necessariamente l'amministrazione di una società, potendo essere compiute da un normale dipendente contabile.

Del resto, la sentenza di primo grado aveva inquadrato i due imputati come meri collaboratori di Riccardo Cattani, il legale rappresentante della Bowling nella fase precedente alla stipula del contratto di affitto di azienda, non anche come gestori di fatto della fallita. 2.5. Con un quinto motivo deduce la totale assenza di motivazione in relazione al contenuto della consulenza contabile del Prof. Salvatore Granatelli. In particolare, secondo la consulenza contabile, innanzitutto gli incassi contestati dovevano essere decurtati dai costi di gestione; inoltre, doveva essere considerata la decisione di graduare il passaggio di consegna relativo ad un'attività imprenditoriale che necessitava di una continuità aziendale e gestionale anche in relazione agli accordi con enti a livello nazionale; infine, gli incassi dal 4 al 25 ottobre 2011 sarebbero entrati effettivamente nella disponibilità della Bowling s.r.I., come dimostrato dalla risposta del Cattani al curatore, che in data 24 ottobre 2011 aveva effettuato un versamento tramite bonifico sul conto della Bowling; in tal senso non potrebbe sostenersi che gli incassi siano stati distratti dalla SE e quindi da Cannito e Calderoni.

Inoltre, il CTP evidenziava come nella causa civile promossa dalla curatela contro la SE, alla seconda era comunque riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo, residuando la controversia soltanto sul quantum dell'indennizzo. In relazione a tali elementi, rilevanti ai fini della sussistenza o dell'esclusione della distrazione contestata, la sentenza impugnata ha omesso qualsivoglia motivazione. 2.6. Con un sesto motivo deduce il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, evidenziando che le stesse erano state concesse al Cattani e al Portolani, nonostante il ruolo ben più significativo assunto nella vicenda e l'entità più consistente delle distrazioni contestate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

È assorbente rilevare la fondatezza del primo motivo di ricorso. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 'Galtelli', hanno affermato il principio secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Ciò posto, il principio è stato ulteriormente ribadito nel senso che il requisito della specificità dei motivi implica, a carico della parte impugnante, non soltanto l'onere di dedurre le censure che intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure medesime, al fine di consentire al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112); ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione (Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841) Il requisito della specificità dei motivi di appello, richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. come sostituito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, è soddisfatto se l'atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).

È stato altresì chiarito che è inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello del pubblico ministero che si limiti a rinviare "per relationem" alle censure mosse nell'impugnazione presentata dalla parte civile, senza indicare, nemmeno sommariamente, le ragioni del dissenso sulla sentenza appellata (Sez. 6, n. 43207 del 12/11/2010, T., Rv. 248823), mentre è stato ritenuto ammissibile l'appello del pubblico ministero, ove siano trascritte, testualmente e per esteso, le censure proposte dalle parti civili nella richiesta di impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen., essendo irrilevante, ai fini del requisito di specificità dei motivi, la fonte dello scritto (Sez. 3, n. 15205 del 15/11/2019, dep. 2020, Capuano, Rv. 278915).

Tanto premesso, l'appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione di primo grado era del tutto generico, ed inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, quanto meno agli effetti penali. Limitando l'esame al reato di bancarotta fraudolenta di cui al capo B, oggetto della sentenza di riforma in appello, a fronte di una decisione assolutoria articolata sulla base di una serie di argomentazioni (in precedenza richiamate), il P.M. si è limitato laconicamente a dedurre: "con riferimento al capo 8 il Giudice, non spiega per quale motivo le due parti dovessero sottoscrivere un contratto che solo formalmente aveva decorrenza da ottobre, ma ricava una diversa volontà delle parti da comportamenti che - in sé per sé considerati - dimostrano semmai come la S. E. srl, sin da subito, abbia tardato ad adempiere al contratto (informativa ai dipendenti della bowling solo alla fine di ottobre, il subentro nel contratto di affitto dei locali solo a novembre)".

Coglie dunque nel segno la censura dei ricorrenti, nella parte in cui, oltre a censurare la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale, che ha respinto l'eccezione di inammissibilità ritenendo che "per quanto sintetici e, in certi punti talvolta oscuri, i rilievi dell'appellante individuano sufficientemente i punti della sentenza criticati ed esplicitano, altrettanto sufficientemente i motivi del dissenso", lamentano il difetto di specificità dell'impugnazione del P.M., in quanto concentratasi, peraltro, su profili di fatto del tutto marginali, se inquadrati, nell'approccio parcellizzato proposto, nell'ottica di un inadempimento contrattuale.

A fronte di una sentenza di primo grado che aveva assolto gli imputati ritenendo non vi fosse prova della simulazione del contratto di affitto, perché il canone mensile era più che congruo, non vi era stato alcun distacco dell'organizzazione aziendale, perché il primo canone veniva effettivamente pagato a novembre, perché sempre a novembre veniva comunicato da S.E. il subentro nell'affitto dei locali, e perché solo verso la fine di ottobre veniva comunicato ai dipendenti della fallita che avrebbero dovuto licenziarsi per poi essere riassunti in S.E., l'appello del P.M. si è concentrato essenzialmente su un aspetto relativo ad un profilo di inadempimento contrattuale, e, senza in alcun modo censurare le argomentazioni della sentenza assolutoria, si è limitato ad affermare che la sentenza non avrebbe spiegato il motivo per il quale Bowling ed S.E. dovessero sottoscrivere un contratto che solo formalmente aveva decorrenza da ottobre, finendo dunque per censurare un mero aspetto contrattualistico, il ritardato adempimento del contratto.

Va dunque ribadito che, ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione; onere che non risulta per niente assolto dal P.M. appellante. Né, evidentemente, la Corte territoriale poteva integrare i motivi di appello del P.M., del tutto generici, con i ben più corposi ed argomentati motivi di appello della parte civile, come pure sembrerebbe desumersi dal tenore della motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità.

Ne consegue che, essendo l'appello del P.M. inammissibile per difetto di specificità, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, perché il fatto non sussiste, in seguito alla reviviscenza dell'efficacia della sentenza assolutoria di primo grado.

2. La medesima sentenza va altresì annullata agli effetti civili, con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, in relazione agli altri motivi proposti. 2.1. Invero, deve ritenersi fondato il quarto motivo, concernente il ruolo di Calderoni e Cannito, in quanto, a fronte di una imputazione che sembra contestare ai due imputati il ruolo di concorrenti extranei, nella veste di amministratori e proprietari della S.E. s.r.I., nei reati di bancarotta fraudolenta concernenti la Bowling s.r.I., la sentenza impugnata non chiarisce se l'affermazione di responsabilità degli odierni ricorrenti sia fondata su un concorso dell'extraneus o su un ruolo di amministratori di fatto della fallita.

Al riguardo, nell'evidenziare la parziale diversità dei presupposti, soprattutto sotto il profilo della consapevolezza della natura distrattiva di un atto patrimoniale, va rilevato che la sentenza impugnata ha evidenziato che Calderoni risultava prestare attività in favore della fallita, procedendo alle registrazioni contabili di annotazione di corrispettivi e dei pagamenti, e, insieme a Cannito, avevano gestito l'attività della Bowling a partire dal 4 ottobre 2011, provvedendo agli incassi dei proventi e alla loro registrazione. Il giudice del rinvio dovrà dunque stabilire il titolo di responsabilità, ove ritenuto sussistente, dei due imputati, sulla base del ruolo dagli stessi assunto (se amministratori di fatto della Bowling o concorrenti extranei).2.2.

Anche il quinto motivo è fondato, in quanto la laconica sentenza di appello, nel riformare la decisione assolutoria di primo grado, non risulta avere svolto alcun concreto confronto argomentativo con il contenuto della consulenza contabile del Prof. Salvatore Granatelli, prodotta nell'interesse degli imputati, e neppure menzionata, quantomeno sui profili della decurtazione dei costi di gestione dall'oggetto della distrazione, e dell'effettivo introito degli incassi dal 4 al 25 ottobre 2011 da parte della Bowling s.r.I., che sarebbe dimostrato dall'a risposta del Cattani al curatore, che in data 24 ottobre 2011 aveva effettuato un versamento tramite bonifico sul conto della Bowling.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché i