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Sentenza — n. 32921/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32921/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32921/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Monaco Giuseppe, nato a Milano il 03/01/1975, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 15/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen, art. 175 cod. pen; Sentenza — n. 32921/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla prescrizione dei reati, posto che il calcolo della stessa dovrebbe essere effettuato dall'epoca di commissione delle condotte e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento; in ogni caso, l'esclusione della recidiva o la sua esclusione in fatto, a seguito del bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, come ritenuto dal primo giudice, fa sì che debba ritenersi maturata la prescrizione, così come in caso di qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare della ritenuta bancarotta documentale; 2.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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caso di rigore economico monopolio di fatto truffa per mestiere mancato guadagno restituzioni alla produzione mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
pen., in riferimento alla bancarotta documentale, in quanto, a fronte della genericità della contestazione, formulata in forma generica ed alternativa, la sentenza della Corte di merito sembra anche aver violato l'art. 521 cod.
art. 175 cod. pen
Quanto alla omessa motivazione, da parte della Corte di merito, del beneficio della non menzione, di cui all'art. 175 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Monaco Giuseppe, nato a Milano il 03/01/1975, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia emessa in data 15/10/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 28/10/2020, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bescia, in riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo in data 09/06/2011, con cui Giuseppe Monaco era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore della Monaco Carpenterie s.r.I., dichiarata fallita data 16/01/2009, ritenuto il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva, rideterminava la pena principale in anni due di reclusione e nella durata di anni due le pene accessorie, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. In data 27/12/2019 Giuseppe Monaco ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Maria Laura Andreucci, deducendo sette motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha omesso di motivare in riferimento al motivo di gravame con il quale era stata contestata la sussistenza dei presupposti per dichiarare il fallimento della Monaco Carpenterie s.r.I.; in particolare, la difesa, pur prendendo atto dell'orientamento di legittimità, come ribadito dalle Sezioni Unite, ritiene che, alla luce delle pronuncia n. 24468 del 2009 - con cui le stesse Sezioni Unite hanno sancito la possibilità per il G.E. di revocare la sentenza di condanna per reati fallimentari a seguito dell'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata - detto orientamento andrebbe rimeditato; 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto l'aspetto del travisamento della prova, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla bancarotta documentale, in quanto, a fronte della genericità della contestazione, formulata in forma generica ed alternativa, la sentenza della Corte di merito sembra anche aver violato l'art. 521 cod. proc. pen., in quanto ha individuato, per l'anno 2008, l'omessa conservazione delle scritture contabili e, per gli anni 2006 e 2007, il mancato aggiornamento della contabilità, omettendo di considerare, rispetto a dette due ultime annualità, come la possibilità di ricostruire il movimento degli affari ed il patrimonio della società avrebbe consentito di inquadrare la fattispecie ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, con conseguente declaratoria di prescrizione della stessa; in ogni caso, la sentenza impugnata non si sofferma affatto sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo sia la dichiarazione del Monaco che la deposizione del dott.

Bergonzi, commercialista della società, consentito di verificare come la condotta fosse stata meramente colposa; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., anche in riferimento al travisamento della prova, in quanto le condotte distrattive risultano insussistenti alla luce della versione difensiva del Monaco - sintetizzata in ricorso -, come riscontrata dalle ulteriori emergenze processuali, risultando frutto di travisamento l'affermazione secondo la quale sarebbe incontestata "la materiale fuoriuscita dal patrimonio della società fallita delle some di denaro e di beni..."; al contrario, la Corte territoriale introduce un non condivisibile principio di inversione dell'onere della prova, in quanto la mera circostanza fattuale dell'assenza dei beni strumentali presso la sede della società non può essere posta a carico dell'imputato, soprattutto alla luce delle deposizioni dei testi Bergonzi e Biffi, valutate come irrilevanti dalla Corte di merito; in sostanza, l'imputato ha assolto all'onere di indicare dove fossero i beni aziendali, sicché sarebbe spettata all'accusa la verifica di tali circostanze, avendo, al contrario, la sentenza impugnata ritenuto rilevante la mancata denuncia di furto da parte del Monaco, circostanza in sé neutra e, comunque, avulsa dal contesto, atteso che, in realtà, era stato denunciato il furto dei beni, ancorché da parte di Luca Monaco in riferimento ai beni della Monaco s.r.I.; né si comprende il senso dell'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il trasferimento dei beni della società presso la sede della MPS Group dimostrerebbe una negativa commistione dei beni aziendali con quelli di altra società, atteso che tale affermazione non ha alcun supporto probatorio; anche in riferimento alla presunta distrazione delle somme di denaro, la prova non può essere desunta dalla sola carenza di contabilità, anche perché la cnr del 12/07/2010 non indica affatto la mancata annotazione nelle scritture contabili delle operazioni, ma pone solo dubbi circa la reale giustificazione delle operazioni stesse; 2.4. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto le dichiarazioni dell'imputato hanno consentito di comprendere come egli avesse inteso onorare gli impegni assunti nell'ambito dell'attività imprenditoriale e non certo di dare una diversa destinazione al patrimonio dell'impresa, come dimostrato dal fatto che nel periodo in cui erano stati effettuati i prelievi l'azienda attraversava una fase di positività, circostanza emersa, peraltro, dalle complessive risultanze probatorie; non a caso, infatti, il fallimento è derivato da una improvvisa istanza della società Ring Mill s.p.a., nei confronti della quale la ditta fallita si era accollata un debito della ditta individuale Monaco Giuseppe, allo scopo di garantire un'importante commessa lavorativa, oltre all'imprevedibile evoluzione di rapporti con la M.P.S. Group s.r.I.; sicché, non può essere considerata irrilevante, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato, la considerazione delle condizioni economiche della società al momento della realizzazione delle condotte, in quanto, pur prescindendo dalla valutazione della dichiarazione di fallimento come condizione oggettiva di punibilità o elemento costitutivo del reato, è difficile ritenere che la prova dell'elemento soggettivo non sia collegata agli indici di fraudolenza che connotano l'elemento materiale della condotta, tra i quali la condizione finanziaria dell'impresa e della congiuntura economica in cui la condotta stessa si è realizzata, come, peraltro, affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità; nulla, inoltre, può ricavarsi dai precedenti penali del ricorrente per omissioni contributive, in riferimento alle condizioni economiche dell'azienda, avendo la Corte di merito del tutto omesso di valutare gli elementi emersi dall'istruttoria dibattimentale che deponevano, al contrario, per una positiva condizione economico-finanziaria della società; 2.5. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla determinazione della pena, avendo la Corte di merito anche omesso di motivare circa l'esclusione della recidiva, al di là di un apodittico richiamo ai precedenti penali; quanto al ricorso in appello del P.G., la difesa rileva che il Monaco non era mai stato dichiarato recidivo, che non era stato contestato, nel caso di specie, l'art. 99, comma quarto, cod. pen., e che, in ogni caso, non è possibile invocare alcun principio ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, alla luce delle sentenze n. 105 e 106 del 2014 e n. 205/2017 della Corte costituzionale, dovendo ogni contraria interpretazione dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., essere ritenuto incostituzionale per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza della pena, cui all'art. 27 Costituzione, con conseguente necessità di adire il giudice delle leggi; 2.6. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento alla prescrizione dei reati, posto che il calcolo della stessa dovrebbe essere effettuato dall'epoca di commissione delle condotte e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento; in ogni caso, l'esclusione della recidiva o la sua esclusione in fatto, a seguito del bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, come ritenuto dal primo giudice, fa sì che debba ritenersi maturata la prescrizione, così come in caso di qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare della ritenuta bancarotta documentale; 2.7. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'omessa motivazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

3. In data 11/06/2021 è stata trasmessa memoria di replica alle conclusioni del P.G. da parte della difesa dell'imputato, in cui vengono ribadite le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Giuseppe Monaco è inammissibile.1.Va ribadito come, del tutto pacificamente, la sentenza dichiarativa di fallimento non sia sindacabile dal giudice penale, secondo l'orientamento ermeneutico di legittimità da cui il Collegio non intende discostarsi, anche a fronte di motivazione assolutamente ineccepibile da parte delle sentenza impugnata, basata sulle pronunce di questa Corte regolatrice (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2019, Sebastianutti ed altro, Rv. 273188), che hanno evidenziato come, diversamente opinando, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale.

Inoltre, la pronuncia citata dalla difesa - Sez. U, n. 24468 del 26/02/2009, Rizzoli, Rv. 243586 - appare del tutto inconferente, in quanto relativa a vicenda del tutto eccentrica, riferita, cioè, all'abrogazione dell'istituto dell'amministrazione controllata ed alla conseguente soppressione di ogni riferimento ad esso nella legge fallimentare, con conseguente abolizione del reato di bancarotta societaria connessa alla suddetta procedura concorsuale. Nel caso della sentenza citata dalla difesa, quindi, si versa in una vicenda di abolizione di un reato, che presenta coordinate strutturali e processuali assolutamente non congruenti con la vicenda in esame.

2. Non coglie nel segno neanche il secondo motivo di ricorso, in riferimento alla dedotta violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., atteso che il capo di imputazione - come si evince dalla sua letterale formulazione - ha descritto, alternativamente, la omessa tenuta della contabilità ovvero la tenuta incompleta ed irregolare della stessa, secondo una modalità di contestazione del fatto pacificamente ammessa (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati Lina, Rv. 280572). La difesa, quindi, non solo non illustra compiutamente in cosa si sostanzierebbe la violazione dell'indicato principio, ma non si confronta neanche con la motivazione della sentenza impugnata, che, a pag. 8, ha sottolineato come il mancato aggiornamento della contabilità avesse impedito la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari, aggiungendo che proprio la modalità di tenuta incompleta della contabilità aveva impedito di verificare la tesi difensiva, secondo cui le somme sarebbero state prelevate per onorare impegni assunti nell'ambito dell'attività imprenditoriale.

Del tutto evidentemente, quindi, la Corte di merito ha declinato l'elemento soggettivo della condotta in base al dolo generico, che, pacificamente, costituisce l'elemento soggettivo posto a base della bancarotta documentale in caso in cui le modalità di tenuta della contabilità rendano impossibile o difficile la ricostruzione dell'andamento economico della società. Come affermato da questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Pastechi ed altro, Rv. 271753), le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fallimentare sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, ai fini del principio di autosufficienza la difesa ha allegato la cnr del Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo del 12/07/2010, che illustra chiaramente alcune circostanze: come alcune scritture contabili esistenti (libro giornale, registri IVA) fossero aggiornate fino al 31/12/2007; come fossero state rinvenute fatture di acquisto e vendite per il 2006 ed il 2007; come fossero risultate mancanti le scritture contabili per il periodo dal 01/01/2008 al 15/01/2009, con conseguente impossibilità di ricostruzione.

Tale illustrazione appare, quindi, del tutto coerente con la motivazione della sentenza impugnata circa la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale illustrata in sentenza. Inoltre, la predetta cnr, all'esito dell'esame dei conti correnti bancari, aveva illustrato diverse operazioni non sono giustificate contabilmente, desumendo da ciò la sussistenza di condotte di distrazione. In ogni caso il motivo di ricorso, seppur deducendo il travisamento della prova, si risolve in una alternativa rilettura del materiale probatorio, accreditando la versione difensiva dell'imputato, sicché risulta interamente versato in fatto.

Non vi è alcun dubbio che il vizio di motivazione per travisamento della prova non possa limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, dovendo, invece, sia identificare l'atto processuale cui fa riferimento, che individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; il ricorso deve, altresì, fornire la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda, indicando le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato; inoltre, nel caso di "doppia conforme", il vizio dedotto ricorre nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, nonché quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

In assenza di tali connotazioni, quindi, ci si trova in presenza di una deduzione di travisamento del fatto, inammissibile in cassazione (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni Raffaele, Rv. 280155; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Liberati G., Rv. 273217).

4. Parimenti versato in fatto risulta il quarto motivo di ricorso, in cui la difesa introduce la rilevanza delle condizioni economiche dell'impresa al momento della commissione dell'atto dispositivo, accreditando la versione fornita dall'imputato e, sostanzialmente, ripercorrendo la doglianza già formulata in sede di appello. La Corte di merito, con motivazione immune da censure logiche, ha osservato come fosse del tutto incontestata la materiale fuoriuscita di somme di denaro e di beni dal patrimonio della società, sulla scorta degli accertamenti svolti dal curatore fallimentare, e che le deposizioni dei testi della difesa - secondo cui la Monaco Carpenterie s.r.l. e la Monaco s.r.l. avevano trasferito i propri beni strumentali da Chignolo d'Isola a Martinengo, presso la sede della M.P.S. Group s.r.l. - non superavano la circostanza relativa al mancato rinvenimento dei cespiti, non essendo stato affermato, peraltro, dai testi della difesa, che le imprese del Monaco fossero state estromesse dai capannoni, né avendo riferito alcunché circa i contrasti insorti con l'amministratore della M.P.S. Group s.r.l.

Quanto ai prelievi di somme di denaro, oltre a quanto già detto in precedenza, in riferimento al contenuto della cnr della Guardia di Finanza allegata al ricorso, non si comprende neanche quali sarebbero stati gli impegni assunti in ambito imprenditoriale, in funzione dei quali i prelevamenti sarebbero stati effettuati, con evidente, totale genericità del motivo di ricorso su detto aspetto. Né, infine, il ricorso si confronta con la motivazione della sentenza, che ha evidenziato come proprio il contributo testimoniale avesse consentito di individuare nell'anno 2006 l'epoca a partire dalla quale era emersa una condizione di criticità economica della società, sicché i prelievi contestati al ricorrente si collocavano già in tale fase, avendo, peraltro, già dal 2005 il Monaco omesso i versamenti delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

5. Quanto al quinto motivo di ricorso, occorre ricordare che "È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati." (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522).

La recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., risulta regolarmente contestata all'imputato, come si evince dalla formulazione del capo di imputazione, ed è stata logicamente ritenuta sussistente alla stregua della progressione criminosa ravvisata, in concreto, a partire dalla condotta di omesso versamento delle ritenute, peraltro poste in essere sin dal 2005.

6. Del tutto inammissibile risulta il sesto motivo di ricorso, atteso che - a prescindere dalla qualificazione della sentenza dichiarativa di fallimento come elemento costitutivo del reato o condizione obiettiva di punibilità - non si è mai dubitato, da parte di questa Corte regolatrice, del fatto che la consumazione delle fattispecie di bancarotta, di cui all'art. 216 legge fallimentare, vada individuato nella pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, intervenuta, nel caso in esame, in data 16/01/2009, sicché, anche a prescindere dalla recidiva, il termine massimo di prescrizione risulterebbe decorso alla data del 17/07/2021.

7. Quanto alla omessa motivazione, da parte della Corte di merito, del beneficio della non menzione, di cui all'art. 175 cod. pen., richiesta con i motivi di appello, va ricordato che il Monaco è stato considerato recidivo, sicché la motivazione sul punto deve considerarsi implicita, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementi indicati dall'art.133 cod. pen., risultando, all'evidenza, la sussistenza della recidiva, ancorché bilanciata dalle circostanze attenuanti generiche, elemento del tutto ostativo (Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, Pescoller Andreas, Rv. 275748). Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.•

P.Q.M.

Dich