Sentenza — n. 32920/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Fronzo Mario, nato ad Arzano (NA), il 01/01/1969, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 19/09/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; sentito il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Maurizio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 624 bis cod. pen, art. 160 cod. pen, art. 670 cod. proc. pen, art. 69 cod. pen, art. 161 cod. pen, art. 157 cod. pen; Sentenza — n. 32920/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue, pertanto, che il termine massimo di prescrizione risulta decorso alla data del 27/10/2017, a cui vanno aggiunto giorni 223 di sospensione per effetto dell'adesione della difesa all'astensione di categoria, sicché il termine di prescrizione risulta decorso alla data del 09/06/2018 e, quindi, in epoca precedente alla pronuncia della sentenza impugnata. Occorre aggiungere che, pacificamente, secondo la giurisprudenza di legittimità elaborata in epoca anteriore alla modifica della normativa sulla prescrizione, la recidiva non rilevava allorquando, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., la stessa veniva posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 5391 del 24/01/1975, Innocenti, Rv. 130430).
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di Fronzo Mario, nato ad Arzano (NA), il 01/01/1969, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 19/09/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; sentito il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to Maurizio Capasso, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica - sezione distaccata di Marcianise - in data 13/01/2011, con cui Mario Di Fronzo era stata condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., in Portico di Caserta il 27/10/2002, con la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
2. In data 13/12/2019 Mario Di Fronzo ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Maurizio Capasso, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto l'imputato era stato dichiarato contumace nel corso del primo grado di giudizio, all'udienza del 13/01/2011, mentre la Corte di Appello, erroneamente, lo aveva dichiarato assente, all'udienza del 19/09/2019, senza procedere alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello al Di Fonzo; 2.2. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il reato risulta prescritto alla data del 27/05/2015, non essendo stato applicato all'imputato alcun aumento di pena per la contestata recidiva, atteso il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le contestate aggravanti, sicché la recidiva non può essere considerata rilevante ai fini del calcolo della prescrizione; 2.3. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto non risulta congruamente motivata la determinazione della pena.
3. In data 31/05/2021 è stata trasmessa memoria difensiva a firma dell'avv.to Maurizio Capasso, difensore di fiducia dell'imputato, con la quale si deduce la prescrizione del reato, in quanto - alla luce della concessione delle circostanze attenuanti generiche, e considerato che il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., ratione temporis, era punito con pena detentiva fino a sei anni di reclusione - poiché al momento dell'entrata in vigore della legge 251/2005 non era stato ancora aperto il dibattimento di primo grado, non vi è dubbio che la disciplina più favorevole all'imputato sia quella che prevede il termine di anni sei di prescrizione, aumentato per la recidiva di anni quattro, ulteriormente aumentato sino ad anni undici mesi sei per l'interruzione ex art. 160 cod. pen., con la conseguenza che al momento della pronuncia della sentenza impugnata la prescrizione risultava già decorsa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.1.In relazione alla vicenda processuale - relativa al furto consumato di oggetti preziosi all'interno di privata abitazione, mediante effrazione di una finestra, in data 27/10/2002 - risulta che l'imputato era stato dichiarato contumace nel corso del giudizio di primo grado, mentre la Corte di merito la aveva dichiarato assente, non risultando, pertanto, alcuna notifica per estratto della sentenza di appello al Di Fronzo. Come si evince dagli atti, a cui questa Corte ha accesso considerata la natura processuale dell'eccezione dedotta, alla prima udienza dibattimentale, in data 08/06/2007, il Di Fronzo risultava contumace; il processo in primo grado, inoltre, era stato definito prima dell'entrata in vigore della disciplina transitoria di cui all'art. 15 bis, comma 2, I. 28/04/2014 n. 67, con la conseguenza che anche al giudizio di appello avrebbe dovuto essere applicata la disciplina della contumacia, diversamente da quanto verificatosi.
Ciò, tuttavia, non determina alcuna nullità della sentenza impugnata, atteso che, del tutto pacificamente, tale nullità non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sicché l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna, emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, per omessa applicazione della disciplina transitoria citata, integra unicamente un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 04/03/2021, Rinaldi Rocco, Rv. 280674;
Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, Ambrosio Carlo, Rv. 275744). Come si evince dall'evoluzione della giurisprudenza in epoca precedente alle modifiche apportate dall'art. 10, comma 5, I. I. 28/04/2014, n. 67, la nullità per violazione dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., nella previgente versione, tuttavia, determina la consequenziale invalidità, ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen., degli atti successivi dipendenti (Sez. 5, n. 3881 del 19/11/2014, dep. 2015, Acquaviva, Rv. 262228; Sez. 1 , n. 8595 del 28/01/2020, Gheorghe Nicolae, Rv. 278493;
Sez. 5, n. 50980 del 05/11/2014, Stevanato ed altri, Rv. 261763), ma non anche, ovviamente, degli atti processuali precedenti, sicché la mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado all'imputato da considerarsi contumace non integra nullità della sentenza stessa. 2.Quanto al secondo motivo di ricorso, va ricordato che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte "Ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorché sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato." (Sez. 1 , n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo, Rv. 280059;
Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019, Pastore Giovanni, Rv. 278058).Inoltre, "La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche, contemporaneamente, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che ciò comporti una violazione del principio del 'ne bis in idem' sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c/ Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione." (Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490).
Venendo al caso di specie, quindi, ed alla luce dell'illustrato orientamento ermeneutico, atteso che la contestata recidiva - reiterata ed infraquinquennale - è stata posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, essa influisce, senza alcun dubbio, sul calcolo dei termini di prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., fermo restando che, in riferimento al primo dei detti termini - il termine breve di prescrizione - il calcolo deve essere effettuato tenendo conto della disposizione di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen.
Ne discende che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.
2) cod. pen. incide in maniera più grave ai fini della determinazione della pena - alla luce di quanto previsto dall'art. 624 bis, comma terzo, cod. pen. - e, quindi, va considerata circostanza più grave rispetto alla recidiva che, a sua volta, incide al pari di una circostanza aggravante ordinaria, nella misura massima di un terzo della pena, salvo riespandere la sua portata di circostanza aggravante ad effetto speciale ai fini dell'art. 161 cod. pen., incidendo sul calcolo del termine massimo di prescrizione in funzione di un aumento della pena nella misura di due terzi.
Nel caso in esame, quindi, considerato che il fatto era stato commesso in data 27/10/2002, il termine breve di prescrizione, ai sensi del'art. 157 cod. pen., va individuato in anni dieci, a cui va aggiunto un aumento pari ad un terzo per la recidiva, pervenendosi ad anni tredici e mesi quattro, con decorrenza al 27 febbraio 2016; tale termine va aumentato di ulteriori due terzi per la recidiva, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., quindi di ulteriori anni otto mesi dieci e giorni venti, per complessivi anni ventuno mesi dieci e giorno venti, per cui la prescrizione del reato maturerebbe alla data del 16/09/2024.
In tal senso, pertanto, le considerazioni contenute nella memoria difensiva sul calcolo della prescrizione non risultano corrette, in quanto se si applica alla vicenda la disciplina della prescrizione, come modificata ai sensi della legge 5 dicembre 2005 n. 251, le circostanze attenuanti generiche non hanno alcuna rilevanza ai fini del computo della prescrizione, come si evince dal testo dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. Al contrario, applicando la previgente disciplina della prescrizione, considerato che, ratione temporis, la pena per la fattispecie in esame era pari ad anni sei di reclusione nel massimo, ai sensi dell'art. 624 bis, comma primo, cod pen. - a cui deve farsi riferimento in quanto, ai fini del calcolo della prescrizione, la normativa disponeva la rilevanza della concessione delle circostanze attenuanti generiche, considerate, nel caso in esame, con giudizio di equivalenza - il termine di prescrizione risulta pari ad anni dieci, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., aumentato della metà ai sensi dell'art. 161 cod. pen., ad anni quindici.
Ne consegue, pertanto, che il termine massimo di prescrizione risulta decorso alla data del 27/10/2017, a cui vanno aggiunto giorni 223 di sospensione per effetto dell'adesione della difesa all'astensione di categoria, sicché il termine di prescrizione risulta decorso alla data del 09/06/2018 e, quindi, in epoca precedente alla pronuncia della sentenza impugnata. Occorre aggiungere che, pacificamente, secondo la giurisprudenza di legittimità elaborata in epoca anteriore alla modifica della normativa sulla prescrizione, la recidiva non rilevava allorquando, ai sensi dell'art. 69 cod. pen., la stessa veniva posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 5391 del 24/01/1975, Innocenti, Rv. 130430).
Non vi è dubbio, infine, che alla vicenda in esame possa applicarsi il calcolo della prescrizione secondo la previgente disciplina, in quanto in concreto più favorevole all'imputato, atteso che la prima udienza dibattimentale del processo nei confronti del Di Fronzo era stata celebrata, in primo grado, in data 08/06/2007, allorquando era già entrata in vigore la legge 5 dicembre 2005, n. 251. Ai sensi dell'art. 10 della legge indicata, infatti, le nuove disposizioni non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti, mentre se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
Non a caso, all'esito dell'entrata in vigore della legge 8 dicembre 2005, n. 251, questa Corte di legittimità ha affermato che la disciplina transitoria, prevista dall'art. 10 citato, si riferisce non soltanto alle nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, ma anche alle nuove disposizioni sul reato continuato e sulla sospensione e interruzione del corso della prescrizione (Sez. 5, n. 9589 del 20/01/2006, Maggiorelli ed altri, Rv. 233528), e che, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 393 del 2006, la più favorevole disciplina contenuta nella legge 8 dicembre 2005 n. 251 non trova applicazione nei procedimenti nei quali, al momento di entrata in vigore della legge, è già stata pronunciata la sentenza di primo grado, anche se di assoluzione (Sez. 2, n. 42043 del 17/09/2019, Careri, Rv. 248872).
Ne discende, quindi, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, restando assorbite le ulteriori doglianze,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza