Sentenza — n. 32919/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, su appello delle parti civili Egidio Annunziata e Stefania D'Antuono, ha riformato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 29 novembre 2011, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Filomena Irace per i reati di molestie e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle cose perché estinti per prescrizione e ha assolto la predetta dalle imputazioni di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e di minaccia perché i fatti non sussistono. In particolare, la Corte di appello ha affermato che il delitto di esercizio arbitrario con violenza alle cose si era prescritto dopo la sentenza di primo grado e che anche gli altri reati si erano ormai prescritti e per tutti i reati non prescritti prima della sentenza di primo grado ha condannato l'imputata al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32919/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione al capo della sentenza concernente il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la violazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ribaltato la decisione del Tribunale sulla base di una diversa valutazione della credibilità dei testi senza procedere alla rinnovazione del loro esame.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Irace Filomena, nata ad Angri il 19/01/1952 avverso la sentenza del 12/09/2019 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; lette le richieste del difensore delle parti civili Egidio Annunziata e Stefania D'Antuono, avv. Maria Del Sorbo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, su appello delle parti civili Egidio Annunziata e Stefania D'Antuono, ha riformato la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 29 novembre 2011, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Filomena Irace per i reati di molestie e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle cose perché estinti per prescrizione e ha assolto la predetta dalle imputazioni di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e di minaccia perché i fatti non sussistono. In particolare, la Corte di appello ha affermato che il delitto di esercizio arbitrario con violenza alle cose si era prescritto dopo la sentenza di primo grado e che anche gli altri reati si erano ormai prescritti e per tutti i reati non prescritti prima della sentenza di primo grado ha condannato l'imputata al risarcimento del danno in favore delle parti civili.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Filomena Irace, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed affidandosi a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, limitatamente ai capi della sentenza relativi ai delitti di minaccia e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle cose, carenza di motivazione. La Corte di appello, per sostenere la sussistenza del delitto di minaccia, si era limitata ad affermare che il contenuto dei messaggi telefonici era minaccioso, senza indicare le ragioni di tale affermazioni e senza spiegare i motivi del suo dissenso rispetto alla decisione del Tribunale, che aveva escluso che i messaggi avessero contenuto minatorio.
Quanto al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle cose, la Corte di appello si era limitata ad affermare che esso non era ancora prescritto nel momento in cui era stata pronunciata la sentenza di primo grado, senza tuttavia indicare le ragioni di tale affermazione e omettendo di indicare il dies a quo del termine di prescrizione che doveva ritenersi coincidente con il 1 giugno 2006 e, anche tenendo conto del periodo di sospensione pari a due anni e tre mesi, il termine era scaduto ben sette mesi prima della sentenza di primo grado. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione al capo della sentenza concernente il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, la violazione dell'art. 603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello ribaltato la decisione del Tribunale sulla base di una diversa valutazione della credibilità dei testi senza procedere alla rinnovazione del loro esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. La motivazione della sentenza è carente nella parte in cui si afferma che i messaggi telefonici avrebbero contenuto minatorio, in quanto non si esplicita il loro contenuto e non si indicano le ragioni di tale conclusione. Essa non consente di comprendere il percorso logico-giuridico sul quale si fonda la decisione. Peraltro, la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233083). 1.2.
La motivazione della sentenza è altresì carente in relazione al delitto di esercizio arbitrario con violenza alle cose. Essa non spiega affatto perché il delitto si sarebbe stinto per prescrizione solo dopo la sentenza di primo grado. Anche in relazione a questo delitto la Corte di appello non chiarisce le ragioni del suo dissenso rispetto alla decisione di segno opposto adottata dal Tribunale.
2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Relativamente al delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, la sentenza di appello è pervenuta all'accertamento della penale responsabilità dell'imputata sulla base di una diversa valutazione della credibilità dei testi, senza tuttavia procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (Sez.
U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). E' ben vero che la Corte di appello ha affermato che non sussiste una divergenza tra la valutazione della credibilità dei testi operata dal Tribunale e quella effettuata dalla stessa Corte di appello, ma in contrario deve osservarsi che mentre il Tribunale, pur ritenendo provata la violenta lite familiare, non ha ritenuto dimostrato che essa fosse finalizzata a conseguire la disponibilità dei locali oggetto di contenzioso, la Corte di appello ha ritenuto provata anche tale circostanza, e ciò non può essere avvenuto, in mancanza di ulteriori chiarimenti da parte della Corte territoriale, che attraverso una diversa valutazione delle prove testimoniali di coloro che a tale lite hanno assistito.3.
Ne consegue che il ricorso deve essere integralmente accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere rinviati al giudice civile competente per valore in grado di appello per nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per quest