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Sentenza — n. 32918/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32918/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32918/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barzago Giovanni, nato a Treviglio il 05/01/1970 avverso la sentenza del 30/04/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Chindamo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; RITENUTOIN FATTO 1.

Regesto Legislator

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art. 15 c.p; Sentenza — n. 32918/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte di cassazione ha già affermato (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270810) che sussiste il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 osservando che: «... in applicazione di principi di diritto ormai consolidati, nel decidere tra concorso apparente di norme o concorso formale (o materiale) di reati non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., il quale è unicamente incentrato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra norme effettuata dal legislatore (ex multis e più di recente Sez.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta frode all'imposta sul valore aggiunto danno ai creditori responsabilità civile del consulente fiscale irregolarità finanziarie cattiva gestione

Disposizioni normative citate

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art. 15 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 3538/2016
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Barzago Giovanni, nato a Treviglio il 05/01/1970 avverso la sentenza del 30/04/2019 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico Chindamo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; RITENUTOIN FATTO 1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 2 dicembre 2015 del Tribunale di Bergamo, che, per quanto di interesse in questa sede, ha affermato la penale responsabilità di Giovanni Barzago per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, da lui commesso quale amministratore della Uniproget Group s.r.I., dichiarata fallita in data 21 marzo 2013. • In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che una delle condotte oggetto di contestazione non integrasse il reato di bancarotta fraudolenta e ha assolto il Barzago dalla corrispondente imputazione, riducendo l'entità della pena; ha pure ridotto ad anni tre la durata delle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso Giovanni Barzago, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta per distrazione piuttosto che come violazione dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n.

74. Sostiene che sussiste un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità del concorso tra i due reati. Secondo un primo orientamento il concorso sarebbe ammissibile, in quanto le due fattispecie non sono sovrapponibili e pertanto non può operare la clausola di sussidiarietà; inoltre non opererebbe il criterio di specialità, in quanto le due discipline, quella fiscale e quella fallimentare, sono entrambe speciali e non disciplinano la stessa materia. Secondo altro orientamento, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, sanzionata dal citato art. 11, è una condotta che può inserirsi in una più ampia strategia distrattiva, volta a danneggiare colui che sui beni sottratti abbia titolo per soddisfarsi, sicché, ove tale condotta sia finalizzata al fallimento o comunque attuata in vista del fallimento o da questo seguita, la distrazione operata a danno del fisco non dovrebbe essere punita due volte.

Non potrebbe, dunque, parlarsi di concorso formale tra i due reati, essendo medesima la condotta e la sua finalità, ossia quella di danneggiare i creditori. La Corte di cassazione aveva risolto tale contrasto aderendo al primo orientamento con la sentenza n. 3539 del 2016 evidenziando che le due fattispecie sono caratterizzate da una specialità bilaterale e che esse non regolano la medesima materia e non tutelano il medesimo bene giuridico. Nel caso di specie, sostiene il ricorrente, poiché unico creditore della società poi fallita era l'erario, in relazione al debito per le imposte, i giudici del merito avrebbero dovuto riqualificare come violazione del citato art. 11 il fatto originariamente contestato come bancarotta fraudolenta per distrazione, difettando, del delitto di bancarotta, la condotta materiale, l'elemento soggettivo e finanche la persona offesa.

Su tale punto la Corte di appello non avrebbe affatto motivato.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla infondatezza degli argomenti contenuti nella relazione di consulenza prodotta dalla difesa. La sentenza, sostiene il ricorrente, non chiarisce perché la responsabilità dell'imputato sarebbe certa nonostante le produzioni documentali della difesa e non indica il percorso logico-giuridico posto a base della condanna. I giudici del merito si sarebbero limitati a considerare l'intervenuto fallimento e ad applicare mere presunzioni per attribuire valore a circostanze indiziarie.

In particolare, i giudici del merito si sono basati sulla sola relazione redatta dal curatore fallimentare, addivenendo alla condanna dell'imputato nonostante la sua penale responsabilità non fosse dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile. Questa Corte di cassazione ha già affermato (Sez. 5, n. 35591 del 20/06/2017, Fagioli, Rv. 270810) che sussiste il concorso formale tra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 osservando che: «... in applicazione di principi di diritto ormai consolidati, nel decidere tra concorso apparente di norme o concorso formale (o materiale) di reati non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., il quale è unicamente incentrato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra norme effettuata dal legislatore (ex multis e più di recente Sez.

Un., n. 20664 del 23 febbraio 2017, Stalla ed altri, Rv. 269668). Ne discende non solo l'estromissione dei criteri valoriali della sussidiarietà e della consunzione da quelli legittimamente impiegabili nella valutazione che ci occupa, in quanto intrinsecamente ambigui e fondati su considerazioni arbitrarie che finirebbero per assegnare al giudice una discrezionalità esorbitante e contraria al principio di legalità (ex multis Sez. Un., n. 47164 del 20 dicembre 2005, Marino, Rv. 232302-4), ma anche del criterio della c.d. specialità in concreto, che ammette il concorso apparente di norme laddove queste concorrano a sanzionare il medesimo fatto o gruppo di fatti storici (e ciò per l'assorbente considerazione per la quale non ha senso far dipendere da un fatto concreto l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra due norme: la specialità o esiste già in astratto o non esiste neppure in concreto - cfr. in motivazione Sez.

Un. n. 1963 del 21 gennaio 2011, Di Lorenzo). Non rileva quindi né la omogeneità dei beni giuridici tutelati dalle diverse fattispecie incriminatrici (salvo quanto si dirà a proposito della clausola di riserva prevista dall'art. 10 del d.lgs.74/2000), né il loro contingente convergere sul medesimo avvenimento concreto. È invece decisivo che sussista tra di esse un rapporto di specialità in astratto, tale per cui, dal loro confronto strutturale, emerga che l'una contiene gli stessi elementi dell'altra ad eccezione di alcuni, presenti in una soltanto e perciò detti "specializzanti"».

Con la sentenza sopra citata questa Corte di Cassazione ha quindi osservato che «... è da escludere che il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte rimanga assorbito nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Infatti alla conclusione del concorso apparente non può pervenirsi all'esito di un confronto strutturale tra le fattispecie, ma soltanto attraverso la considerazione che, stando all'id quod plerumque accidit, la sottrazione al pagamento delle imposte può essere il momento di una complessa strategia distrattiva, volta consapevolmente a danneggiare chi sui beni sottratti avrebbe titolo per soddisfarsi (cfr.

Sez. 5, n, 42156 del 29 settembre 2011, Borsano, Rv. 251698). Tuttavia, il carattere «eventuale» che contrassegna tale situazione è già indicativo del fatto che un simile indirizzo (per vero rimasto isolato nella giurisprudenza di legittimità) ricorre in realtà al criterio della c.d. specialità in concreto, facendo dipendere dalla convergenza delle due norme sul medesimo fatto storico l'instaurarsi di un nesso di specialità tra esse. Dalla comparazione strutturale delle fattispecie emerge invece una chiara diversità nella soggettività dell'illecito fallimentare rispetto a quello tributario (dal primo possono infatti essere raggiunti soltanto gli imprenditori falliti, dal secondo invece tutti i contribuenti) e una altrettanto chiara diversità dell'elemento psicologico nell'uno e nell'altro reato (il dolo è infatti generico nella bancarotta fraudolenta per distrazione, specifico nella sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

Elementi che dimostrano il porsi le due norme in rapporto di specialità reciproca tra loro: speciale è infatti tanto l'oggetto del dolo della norma tributaria rispetto a quella fallimentare, quanto lo spettro dei destinatari di quest'ultima rispetto alla prima (in senso conforme, Sez. 3, n. 3538/2016 del 20 novembre 2015, Cepparo, e Sez. 5, n. 1843 del 10 novembre 2011, Mazzieri)». I principi affermati nella sentenza sopra richiamata, ai quali questo Collegio intende uniformarsi e dare continuità, non sussistendo valide ragioni per discostarsene, consentono di superare agevolmente la questione di diritto sollevata con il motivo di ricorso, atteso che il Barzago, al fine di sostenere l'assorbimento del delitto di bancarotta fraudolenta nel reato di cui al citato art. 11, ricorre in realtà al criterio della c.d. specialità in concreto, facendo dipendere dalla convergenza delle due norme sul medesimo fatto storico l'instaurarsi di un nesso di specialità tra esse, il che, come si è detto sopra non è giuridicamente corretto, non potendo dipendere da un fatto concreto l'instaurarsi di un rapporto di genere a specie tra due norme, come già sopra esposto e come già affermato da questa Corte di cassazione nella sua più autorevole composizione (Sez.

U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo neppure specificato, nel motivo di ricorso, quali sarebbero gli argomenti contenuti nella relazione di consulenza prodotta dalla difesa che sarebbero stati pretermessi dalla Corte di appello e quali sarebbero le ragioni della loro rilevanza nel caso di specie.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2021.