Sentenza — n. 32916/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Dell'Anna Luca per tentativo di violenza privata in danno di Calasso Francesco e per aver provocato l'incendio dell'autovettura di nitpctiuttimn Secondo la ricostruzione operata dal giudicante l'imputato, per dare sfogo a ragioni di contrasto insorti col commercialista Calasso e per indurlo ad abbandonare le azioni legali contro di lui intraprese, nonché per costringerlo a proseguire nell'opera di assistenza professionale fino ad allora assicurata, a suo favore, dalla persona offesa, minacciò più volte di "farlo camminare a piedi" e, per ottenere quanto illegittimamente preteso, imbrattò di vernice !a porta dello studio Calasso e diede fuoco all'auto di quest'ultimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 c.p, articolo 133 cod.pen; Sentenza — n. 32916/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per contro, prive di consistenza sono le critiche difensive, giacché l'affidabilità della persona offesa non è certo incrinata dall'esistenza di rapporti professionali tra le parti o di ragioni di credito di una nei confronti dell 'altra, laddove, come nella specie, i crediti vantati dalla persona offesa non sono contestati dall 'imputato e sono provati dalla documentazione acquisita (cambiali rilasciate dall 'imputato o dalla Cimino) P ri2H2 tP02irnnni2n72 della dipendente di CAIAgc0, oltre 2 costitu ire l'ovvia conseguenza del rapporto professionale dichiarato da Calasso e ammesso da Dell'Anna.
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNA LUCA nato a GALATINA il 11/03/1979 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. Federica Sambati, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle cng.sp-r- , ipnAii •-,-"• lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. Antonio Romanello, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Lecce ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Dell'Anna Luca per tentativo di violenza privata in danno di Calasso Francesco e per aver provocato l'incendio dell'autovettura di nitpctiuttimn Secondo la ricostruzione operata dal giudicante l'imputato, per dare sfogo a ragioni di contrasto insorti col commercialista Calasso e per indurlo ad abbandonare le azioni legali contro di lui intraprese, nonché per costringerlo a proseguire nell'opera di assistenza professionale fino ad allora assicurata, a suo favore, dalla persona offesa, minacciò più volte di "farlo camminare a piedi" e, per ottenere quanto illegittimamente preteso, imbrattò di vernice !a porta dello studio Calasso e diede fuoco all'auto di quest'ultimo.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato con tre motivi. 2.1. Col primo lamenta la violazione dell'art. 192 c.p.p. e delle norme sostanziali applicate nella specie, nonché l'illogicità della motivazione esibita dal giudicante, per essersi la Corte d'appello limitata a fare rinvio alla motivazione della sentenza impugnata P per aver nrflP~ di effettuare le opportune verifiche "su ogni tipo di legame esistente tra Dell'Anna e Calasso", pur dopo aver dato atto che la persona offesa era portatrice di interessi civili nei confronti dell'imputato in ragione dei crediti professionali vantati.
Con lo stesso motivo lamenta che non siano state Approfondite le ragioni del contrasto insorto tra i due, essendosi la Corte d'appello limitata a fare propria l'inconcludente spiegazione sul punto da Calasso. Quanto all'incendio dell'autovettura, lamenta che il fatto sia stato addebitato all'imputato in assenza di prova alcuna e nonostante siano rimaste ignote - per gli qt-pcci Vigili del Fuoco - l'origine P le rAioce dell'incendio 2.2. Col secondo motivo si duole della mancata derubricazione del reato di violenza privata in quello di minaccia, non essendovi prova che le azioni dell'imputato fossero rivolte ad imporre un facere. 9.3.
Co! tem motivo ci duole dm trattamento gAnzion>torio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
1. Premesso che - per consolidata giurisprudenza - è legittimo i! rinvio, riA parte del giudice d'appello, ai contenuti della sentenza impugnata allorché, come nella specie, quest'ultimo ritenga di condividere la ricostruzione del primo giudice, la valutazione delle prove da questi effettuata e le conclusioni assunte in punto di diritto, si rileva che nessun> iflogicito o incongruenza vizi> l> sentenza impugnata, che ha proceduto ad un riesame della vicenda e delle prove assunte per rilevare la sostanziale coerenza e linearità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, confermate, peraltro, da quelle di testi estranei alle parti, quali la dipendente dello studio r>I>ggn, il figlio di que3ceuitir11^ e i carabinieri che PhhPro ad effettuare indagini sulle utenze dell'imputato e sulle ragioni dell'incendio.
Per contro, prive di consistenza sono le critiche difensive, giacché l'affidabilità della persona offesa non è certo incrinata dall'esistenza di rapporti professionali tra le parti o di ragioni di credito di una nei confronti dell 'altra, laddove, come nella specie, i crediti vantati dalla persona offesa non sono contestati dall 'imputato e sono provati dalla documentazione acquisita (cambiali rilasciate dall 'imputato o dalla Cimino) P ri2H2 tP02irnnni2n72 della dipendente di CAIAgc0, oltre 2 costitu ire l'ovvia conseguenza del rapporto professionale dichiarato da Calasso e ammesso da Dell'Anna.
Eccentrico, poi, è l 'addebito, fatto dall'imputato alla Corte d'appello, di non aver approfondito le ragioni del contrasto tra lui e Calasso e di aver omesso verifiche "ci; ogni tipo di !penie esistente" tra loro, atteso che era suo preciso onere - laddove avesse avuto interesse a far emergere una realtà diversa e a lui favorevole - spiegare di cosa si trattasse e quali conseguenze dovessero trarsene in punto di valutazione dei fatti e di attendibilità delle testimonianze. nilAritn AHA valenza degli plPrnPnti valorizzati dal tribunale e dalla Corte d 'appello, sia in ordine al tentativo di violenza privata che all'incendio, nessuna forzatura è dato ravvisare nel compendio motivazionale illustrato, atteso che l'imbrattamento dello studio di Calasso è stato accertato dagli operanti P confessato alla persona offesa, niPntrP l 'incendio dell'auto era stato addirittura da lui annunciato con parole non equivoche dieci giorni prima che si verificasse.
A nulla vale, pertanto, insistere sul fatto che le cause dell'incendio non furono accertate dagli operanti, dal momento che la erilipn7a tPrnpnrAiP dPgiip , nfirizndP, riA coiA, rAginnp del rnilegArnPntn - trA evento e causa determinante - operato in sentenza a suo carico.
2. Corretta è la qualificazione giuridica dei fatti. Tanto vale non solo per 'incendio, su cid non dicci iccinnp, ma And-IP per la viniPn7A privata, che concretizzata da qualsiasi condotta violenta o minatoria rivolta a condizionare l'operato della persona offesa. Nella specie, il finalismo riferito dal denunciante - collegato alla pretesa dell 'imputato di conservare i benefici dell 'assistenza professionale finfAHnrA assicuratagli dal commercialista P di continuare A rapportarsi in prima persona con quest'ultimo, nonostante l 'attività imprenditoriale fosse svolta, formalmente, da altro soggetto - rende pienamente ragione dell'inquadramento operato dal giudicante, atteso che implicava proprio !a compromissione dellalibertà morale d el!a vittima, che costituisce l 'oggetto della tutela penale.
3. Inammissibile, infine, è anche l 'ultimo motivo di ricorso, giacché la quantificazione della pena PPrP sindacata avantiquestiGiudici di legittimità soltanto allorquando sia stata effettuata in limiti superiori a quelli edittali ovvero in maniera illogica; la determinazione in concreto della pena, infatti, costituisce il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio nahtico sui e!emPnti off,nti dII !Pggo, cirrh Pobb!igo deHA motiv>7ione rl parte del Giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla PdPgkial-P n non Prrecciva; rie" dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'articolo 133 cod.pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.
Nella specie, il riferimento alla gravità dei fatti e alla reiterazione delle condotte nipnArnpntp l'irrnna7innp di i inn ninna lipAiprnpntin ci inprinrp minimo edittale e la negazione delle attenuanti generiche, che devono essere il frutto di situazioni favorevoli per l'imputato - nemmeno da questi richiamate - e non oggetto di gratuita concessione. Irrilevante, poi, è il modo in cui è stata determinata la pena per i! tentativo, che pii?) essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, ferma la n t2rocc i 1-à do! contenimento della riduzione della pena edittale prevista per i! reato consumato da uno a due terzi e l'obbligo di motivazione per dare conto della scelta operata (ex multis, cass., n. 40020 del 18/6/2019, rv 277528-01).
4. AMA declaratoria di i nammissibilità cnncPgiiP condanna de! ricorrente R! pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il ricorrente va anche cnnriPnriPto Pl!P rifusione doli.. 90CP sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte che in rnmpiPssivi Pu ro 3.000 nitre arcPccnri di ipggp. Così deci