Sentenza — n. 32914/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRETTI ANTONIO nato a NAPOLI il 14/01/1957 Avverso la SENTENZA del 07/11/2019 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 17 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 18/05/2021 dell'avvocato Sandro COSTABILE, difensore di FERRETTI, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32914/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione decennale del reato di cui all'art. 218 L.F., maturata già prima (in data 08 maggio 2018) della sentenza di secondo grado, con conseguente necessità di rideterminazione della pena.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da FERRETTI ANTONIO nato a NAPOLI il 14/01/1957 Avverso la SENTENZA del 07/11/2019 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 17 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria del 18/05/2021 dell'avvocato Sandro COSTABILE, difensore di FERRETTI, che insiste nell'accoglimento del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, e conseguentemente rideterminando la pena, la decisione del Tribunale di Verona, che aveva dichiarato Antonio Ferretti colpevole di bancarotta patrimoniale fraudolenta, per avere - in concorso con Rodo Salvatore e Bottan Claudio, già giudicati con sentenza divenuta irrevocabile, quale istigatore e comunque beneficiario delle condotte depauperative - distratto dal patrimonio della società Alkom Alluminio s.p.a., dichiarata fallita in data 08 maggio 2008 dal Tribunale di Verona, ingenti somme ricevute in contanti o mediante assegni intestati a società a lui riconducibili e poi a lui girati o sottoscritti per l'incasso. Con le aggravanti dei più fatti di bancarotta, del danno patrimoniale di rilevante gravità, dell'avere esercitato l'impresa commerciale nonostante l'interdizione per precedenti condanne, e con la recidiva reiterata e specifica.
2. Propone ricorso per cassazione Ferretti, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge quattro motivi. 2.1. Con i primi due, denuncia erronea applicazione delle norme in materia di bancarotta e correlato vizio della motivazione nella affermazione di responsabilità del ricorrente. Si sostiene che la documentazione bancaria - che, secondo la Corte di appello, costituisce riscontro alle dichiarazioni accusatorie, ritenute attendibili, dei coimputati Rodo e Bottan - invece, li smentisce, poiché, in relazione ai numerosi passaggi di danaro, non v'è prova che si tratti di somme provenienti dalla distrazione in danno della fallita, dal momento che i pagamenti asseritannente effettuati in favore del Ferretti non sono stati tracciati, oppure si tratta di somme girate a soggetti terzi, o, ancora, perchè rilevano pagamenti effettuati dal Rodo al Ferretti prima che venissero realizzate le condotte distrattive, che risultano contestate come avvenute dopo il 13 luglio 2017.
Si evidenzia, inoltre, che il ricorrente avrebbe effettuato un esborso di euro 1.500.000,00 per finanziare la ricapitalizzazione della società, incassando, però, solo circa la metà di tale somma. D'altro canto, se si ammettesse che tutte le somme indicate nei capi di imputazione fossero state effettivamente incassate dal Ferretti, questi avrebbe ottenuto versamenti per un importo superiore all'entità della distrazione, e, comunque, resta inesplicata la ragione, per cui Rodo e Bottan avrebbero realizzato condotte distrattive in danno della Alkom per poi trasferire le somme al Ferretti.
Ci si duole, altresì, che, in violazione anche dell'art. 521 cod. proc. pen., la Corte di appello abbia escluso rilevanza alla incompatibilità temporale tra alcuni prelievi dei correi e l'incasso delle somme da parte del Ferretti, sull'assunto che "trattasi di complessa operazione di spoliazione non suscettibile di essere parcellizzata nelle singole acquisizioni di danaro" ( così la sentenza impugnata), ritenendo che nell'imputazione siano state --- contestate tutte le operazioni bancarie che hanno documentato il passaggio ii danaro al Ferretti o ai suoi complici.
Invece, dalla documentazione bancaria e contabile si evince che la maggior parte delle somme ivi indicate ( allegati da 8 a 13 dell'annotazione di p.g. del 02/10/2013) è 4 relativa a operazioni antecedenti alle distrazioni, sicché, esse non possono essere ricondotte a distrazioni in danno della fallita, poiché i trasferimenti al Ferretti da parte del Rodo, o quelle dal Ferretti ad altri soggetti, sarebbero avvenute prima della condotta distrattiva. Inoltre, la sentenza impugnata contraddice quanto affermato nella decisione, irrevocabile, del GUP che ha individuato nel Bottan l'ideatore dell'intera operazione. 2.2.
Con il terzo motivo si denunciano analoghi vizi con riguardo alla determinazione della pena, essendosi basata, la Corte di appello, sui medesimi elementi utilizzati per l'affermazione di responsabilità ovvero la documentazione bancaria, che dimostrerebbe il passaggio di danaro dalle casse della fallita al Ferretti, per il tramite dei correi Rodo e Bottan. Invece, detti trasferimenti di danaro non provengono dalle casse della fallita. Conseguentemente, è illogica la motivazione resa dalla Corte di appello quando ravvisa la congruità della pena individuata facendo leva sulla gravità del fatto, sull'ammontare del passivo e sul dolo manifestato, dal momento che le condotte attribuibili al Ferretti sono di entità certamente più modesta. 2.3.
Con il quarto motivo si eccepisce la prescrizione decennale del reato di cui all'art. 218 L.F., maturata già prima (in data 08 maggio 2018) della sentenza di secondo grado, con conseguente necessità di rideterminazione della pena.
3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.
4. Con la memoria depositata il 18 maggio 2021 la Difesa del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibilmente proposto. 1.Si è di fronte ad una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente.
Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148;
Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Il ricorrente pretende, invece, la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame, in cui la struttura razionale della motivazione — facendo proprie le analisi fattuali e le valutazioni logico giuridiche della sentenza di primo grado - ha determinato un organico e inscindibile accertamento giudiziale, avente una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa, che è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell'istruttoria dibattimentale. 1.1.Premesso che le fonti di prova sulle quali i giudici di merito si sono fondati per la affermazione di responsabilità sono costituite dalla sentenza, definitiva, del GUP del Tribunale di Verona a carico dei coimputati Rodo e Bottan; dalla relazione ex art. 33 L.F.; dalle dichiarazioni dibattimentali dei coimputati, tra loro convergenti; dalla documentazione acquisita dalla p.g.., richiamata durante la deposizione in dibattimento, osserva il Collegio che il ricorso reitera sostanzialmente doglianze già formulate con i motivi di appello, congruamente esaminate dalla Corte di appello e finalizzate a una inammissibile rilettura del materiale probatorio, senza adeguatamente confrontarsi con la esaustiva e convincete motivazione della sentenza impugnata.. 1.2.
Ebbene, i giudici di merito - ritenuta accertata la natura fittizia dell'operazione di rifinanziamento del capitale della Alkom con trasformazione in s.p.a. (in tal senso la sentenza della Corte di cassazione n. 4645/2014, che si è pronunciata sul ricorso dei correi), e la immediata distrazione del capitale versato dal coimputato Rodo in suo favore, sotto forma di prestiti personali - hanno valorizzato, a carico del Ferretti, le dichiarazioni rese dai coimputati: quelle assolutamente disinteressate del Rodo, quando la sentenza di condanna per i medesimi fatti, nei suoi confronti, era già passata in giudicato, riferendo di avere ricevuto proprio dal Ferretti - indicato come l'ideatore del progetto distrattivo -il grosso importo iniziale necessario per la ricapitalizzazione, altresì ricordando che egli aveva poi beneficiato in modo considerevole dell'attività distrattiva successiva; nonché le dichiarazioni dell'altro correo, Claudio Bottan, circa i rapporti tra Rodo e Ferretti.
L'operazione di ricapitalizzazione era stata, dunque, solo contabile, e propedeutica alla successiva spoliazione, alla quale il Ferretti aveva contribuito ponendo a disposizione una grossa somma di denaro, subito recuperata direttamente o tramite società a lui riconducibili. Dalla convergenza degli elementi di prova raccolti durante il giudizio, sinergicamente valutati e logicamente argomentati, la Corte di appello ha tratto il ragionevole convincimento della responsabilità del Ferretti nella complessa operazione distrattiva già accertata in altri giudizi, altresì, evidenziando la irrilevanza o comunque la non decisività della circostanza, evidenziata dalla difesa, della non coincidenza temporale di alcuni prelievi dei corei con l'incasso delle somme da parte del Ferretti, proprio sottolineando la necessità di una valutazione globale della condotta, non parcellizzabile in segmenti autonomi, piuttosto accedendo a una più ampia lettura che, nel complesso, dà atto di una attività di spoliazione del patrimonio della fallita, che, a prescindere da singole, plurime, distrazioni, corrisponde a quanto l'Accusa ha contestato. 1.3.
A fronte, dunque, di una motivazione conforme ai criteri fissati dall'art. 192, c.p.p., che impone una valutazione unitaria e non atomistica della prova, principio cardine del processo penale (cfr. Cass., sez. VI, 28.9.1992, n. 10642, rv. 192157), le doglianze difensive sul punto (peraltro di natura prevalentemente fattuale), non colgono nel segno, anche perché fondate su o di una rappresentazione parcellizzata e parziale delle risultanze processuali, che evita il raffronto con il complessivo quadro istruttorio (cfr. Cass., sez. VI, 8.11.2012, n. 45249, rv. 254274). 2.Inammissibili anche gli altri due motivi, quello riguardante la determinazione della pena, perché anch'esso fondato su una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, laddove, invece, la Corte di appello ha ben spiegato le ragioni del discostamento dal minimo edittale, considerando sia la indiscutibile gravità del fatto, sia l'ammontare milionario del passivo, che l'intensità del dolo. 2.1.
Inammissibile il quarto motivo, dal momento che trattandosi di prescrizione del reato di cui all'art. 218 L.F., la doglianza è tardivamente prospettata, in quanto il relativo capo non è stato oggetto di appello, con conseguenziale formazione del giudicato ancor prima della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 0