Sentenza — n. 32913/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato PiPtrangell Francesco per il reato di cui aWart: 497,/ter r,,o e, assoltolo dal reato di cui all'art. 496 c.p., pure contestato all'imputato, ha rideterminato la pena a lui irrogata. L'imputato aveva, nel corso di un controllo eseguito dai carabinieri, esibito un tesserino riP! ruolo sovrintendenti riportante la propria effigie in divisa con i propri dati anagrafici, matricola e timbro dell'amministrazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché una placca metallica identificativa della Polizia di Stato. 9 Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per racca7innP il difensore dell'imputato dolendosi - sia sotto ilo profilo della violazione dei legge che del vizio motivazionale - del mancato riconoscimento della grossolanità del falso e del trattamento sanzionatorio, caratterizzato dal diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla rnntPctAtA rprirlivp.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 496 c.p, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 32913/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A nulla rileva - in funzione del giudizio di grossolanità - che Pietrangeli fosse in possesso di segni distintivi appartenenti a Carni giarcht5 nnn AffAttO riPtto chP ,2g vnipccp o rinvpscP mogtrAdi contemporaneamente allo stesso soggetto, pubblico o privato che sia, ben potendo avvalersi degli stessi separatamente e per finalità diverse. Eccentriche sono, poi, le deduzioni difensive in ordine "all'uso illecito" del documento e del segno distintivo, giacché la contestazione p la condanna concernono !a "fabbricazione" del documento e il possesso della placca, come sottolineato a pag. 3 dalla Corte d'appello: circostanze su cui il ricorrente nulla obietta o deduce.
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la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: PIETRANGELI FRANCESCO nato a ROMA il 03/04/1970 avverso la sentenza del 07/06/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; Lette ie conclusioni Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni del difensore, avv. Franco Pasquale D'Urbano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato PiPtrangell Francesco per il reato di cui aWart: 497,/ter r,,o e, assoltolo dal reato di cui all'art. 496 c.p., pure contestato all'imputato, ha rideterminato la pena a lui irrogata. L'imputato aveva, nel corso di un controllo eseguito dai carabinieri, esibito un tesserino riP! ruolo sovrintendenti riportante la propria effigie in divisa con i propri dati anagrafici, matricola e timbro dell'amministrazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché una placca metallica identificativa della Polizia di Stato. 9 Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per racca7innP il difensore dell'imputato dolendosi - sia sotto ilo profilo della violazione dei legge che del vizio motivazionale - del mancato riconoscimento della grossolanità del falso e del trattamento sanzionatorio, caratterizzato dal diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulla rnntPctAtA rprirlivp.
Con conclusioni scritte trasmesse a questa Corte il 27 maggio 2021 il ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso e dedotto, ulteriormente, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Bassolino, in quanto sollecitate, in modo suggestivo, da! giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi proposti.
1. Per giurisprudenza sovrabbondante P consolidata, in tema di falso documentale la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque (ex multis, cass., n. 27310 del 11/2/2019). Il giudizio sulla grossolanità è riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non per manifesta illogicità della motivazione. Tanto è in concreto da escludere, avendo il Tribunale e la Corte d'appello spiegato che il tesserino ruolo sovrintendenti aveva caratteristiche e fattura tali da trarre in inganno il quisquis de populo, atteso che recava !a foto in divisa dell'imputato e i suoi dati anagrafici, altre all'impronta del Corpo di Polizia Penitenziaria e il numero di matricola dell'apparente titolare.
A nulla rileva - in funzione del giudizio di grossolanità - che Pietrangeli fosse in possesso di segni distintivi appartenenti a Carni giarcht5 nnn AffAttO riPtto chP ,2g vnipccp o rinvpscP mogtrAdi contemporaneamente allo stesso soggetto, pubblico o privato che sia, ben potendo avvalersi degli stessi separatamente e per finalità diverse. Eccentriche sono, poi, le deduzioni difensive in ordine "all'uso illecito" del documento e del segno distintivo, giacché la contestazione p la condanna concernono !a "fabbricazione" del documento e il possesso della placca, come sottolineato a pag. 3 dalla Corte d'appello: circostanze su cui il ricorrente nulla obietta o deduce.
2. In tema di esame testimoniale, il divieto di porre domande suggestive non opera con riguardo al giudice, il quale, agendo in un posizione di terzietà, può rivolgere al testimone tutte le domande ritenute utili a fornire un còntributo per 'L l'accertamento della verità, ad esclusione di quelle atte ad incidere sulla sincerità della risposta (Cass, Sez. 6 n. 8307 del 13/01/2021, Rv. 280710 - 01; N. 44223 del 2014 Rv. 260899 - 01; N. 27068 del 2008 Rv. 240261 - 01; N. 4721 de! )00P Rv. 938794 - n1; N. 91 7 de! 9015 Rv. 963790 - 01). Nella specie non è affatto vero - a quanto si desume dallo stesso tenore delle espressioni riportate in ricorso - che le domande formulate dal giudice abbiano inciso sulla sincerità della risposta fornita dal teste Bassolino, essendosi il giudicante limitato sonecitar0 Vapprofondimento de! ricordo e lin chiarimento intorno alie caratteristiche decettive del documento.
3. La determinazione del trattamento sanzionatorio - anche quale conseguenza (lel giudizio di rnmpai-R7innP tra rirrnctAn7p - rappresenta un compito specifico del giudice di merito le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità. NPHA specie, i! riferimento alla gravità HP! fatto rogtitHice-P motivo più che sufficiente per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti (per vero, sarebbe stato idoneo anche a negare - tout court - le attenuanti in questione); né, d'altra parte, il ricorrente segnala elementi a suo favore, ga!vn perorare - Cg2n7A Appre77Ahin argomentazioni - un niurii7in pù benevolo.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3/6/2021 Il Cons''' li re Este ore IlTresidente (