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Sentenza — n. 32911/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32911/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto BlennAnu MihAPIA, Pili Walter P Pili BPrtn da! reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per insussistenza del fatto. Ai tre imputati, amministratori della Emmediemme srl - dichiarata fallita con sentenza del 23 giugno 2011 - è stato contestato di aver distratto beni di map,p77inn per c 694.670, la comm a di C 6.660 - corrispondente an'importn di una fattura che non ha trovato riscontro in contabilità - e la somma di C 476.369,39, costituita da pagamenti senza titolo effettuati a favore della Adriatika srl, di cui erano amministratori gli stessi Pili Walter e Pili Berto. 9 .

Regesto Legislator

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art. 608 cod. proc. pen, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Questo perché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria va visto in stretta correlazione con il principio dPli'o!tre ogni ragionevole dubbio, noroccarin per condannare o non già per assolvere (cass., n. 6501 del 26/1/2021, rv 281049-01; sez. 5, n. 5716 del 8/7/2019, rv 278322-01).

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie motivi di cassazione lotta contro la frode istruzione penale per appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

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art. 608 cod. proc. pen
Va premesso che, in caso di doppia conforme di sentenza di proscioglimento, il ricorso per racca7inn P P consentito - per effetto della legge 23 giugno 2017, n.103, che ha modificato l'art. 608 cod. proc. pen.
art. 606 cod. proc. pen
- solo per i motivi di cui alle lettere a)-b)-c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.; vale a dire in caso di: A) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge A organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: BUJOREANU MIHAELA nato il 26/04/1973 PRI WALTER nato a Tr)RNARPrrIn i! 91/01/1961 PILI BERTO nato a TORNARECCIO il 14/05/1966 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, che si e associato alle conclusioni del Procuratore Generale.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione di primo grado, che aveva assolto BlennAnu MihAPIA, Pili Walter P Pili BPrtn da! reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per insussistenza del fatto. Ai tre imputati, amministratori della Emmediemme srl - dichiarata fallita con sentenza del 23 giugno 2011 - è stato contestato di aver distratto beni di map,p77inn per c 694.670, la comm a di C 6.660 - corrispondente an'importn di una fattura che non ha trovato riscontro in contabilità - e la somma di C 476.369,39, costituita da pagamenti senza titolo effettuati a favore della Adriatika srl, di cui erano amministratori gli stessi Pili Walter e Pili Berto. 9 .

Contro !a sentenza giiririPtta ha proposto ricorso per Cassazione i! Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila dolendosi della mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello, a fronte di una frettolosa valutazione delle prove dichiarative (consulenti del PM e della difesa e curatore fAllimPntArP) pArtp goiriirAntp p di una AppArPnta irra7innAli1 di comportamento da parte degli imputati, che avrebbero acquistato merce per centinaia di migliaia di euro per poi lasciarla deperire in magazzino, e a fronte della riconosciuta opacità di rapporti tra la fallita e la Adriatika srl, gestita dagli gtPcgi

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in caso di doppia conforme di sentenza di proscioglimento, il ricorso per racca7inn P P consentito - per effetto della legge 23 giugno 2017, n.103, che ha modificato l'art. 608 cod. proc. pen. - solo per i motivi di cui alle lettere a)-b)-c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen.; vale a dire in caso di: A) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge A organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme prnreccuali stabilite a pena di nullità, di ìnutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza. Senonché, la mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello non costituisce ipotesi di "inosservanza di norme processuali" (fermo restando che non rientra nemmeno tra le previsioni delle lettere a) e b) dP!!'àrt. 606, comma 1, cod. proc. pen.), giacché la decisione sulla rinnovazione dell'istruttoria è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice, sia allorché questi - richiesto dalle parti - ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (art. 603, gomma 1 ), sia allorché ritenga - d'ufficio - la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale assolutamente necessaria (art. 603, comma 3); e la relativa valutazione, effettuata dal giudice, non è censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della palese illogicità (ex multis, cass., n. 48093 del 10/10/2018).

L'illogicità non può costituire, per i! Plihhlirn Ministero, illdtivd di ricorso per cassazione, neanche per quanto attiene ai profili contenutistici della prova dichiarativa, poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen. A tale conclusione non si oppone la previsione del comma 3-bis dell'art.603 cod. proc. pen., introdotto dalla legge 103/2017, a cui si appella il Pubblico Ministero ricorrente ("nel caso di appello del pubblico ministero contro una cpntpm7A di proscioglimento per motivi attinenti Alla valutazione (-MIA prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale"), giacché, come già chiarito in plurime pronunce di questa Corte, la norma si riferisce all'ipotesi che venga ribaltato, in appello, un giudizio assolutorio, e non anche - ricorrente nPHA cpprip - chp, venga confermata - in Apppun - l'assoluzione pronunciata in primo grado.

Questo perché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria va visto in stretta correlazione con il principio dPli'o!tre ogni ragionevole dubbio, noroccarin per condannare o non già per assolvere (cass., n. 6501 del 26/1/2021, rv 281049-01; sez. 5, n. 5716 del 8/7/2019, rv 278322-01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 3/6/2021 TI ProciriPrI