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Sentenza — n. 32910/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32910/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32910/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BONANNO MARIO nato a GELA il 03/09/1993 CAVALLO JONNY nato a GELA il 07/02/1992 CAVALLO CARMELO nato a GELA il 16/11/1989 Avverso la SENTENZA del 15/10/2019 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - i

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen, art. 588 cod. pen; Sentenza — n. 32910/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si sostiene, infatti, che non della contrapposizione tra due gruppi, ma dell'aggressione unilaterale di un nutrito gruppo di giovani ai danni di Pasqualino Agatino, il quale si sarebbe limitato ad assumere un contegno difensivo. 2.1. E' evidente, dunque, innanzitutto che, pur denunciando formalmente la violazione dell'art. 588 cod. pen., i ricorrenti, invece, prospettano un vizio della motivazione, consistito nel avere ravvisato, erroneamente, una contrapposizione tra due gruppi. In tal modo, però, essi finiscono per proporre doglianze non consentite dalla legge in questa sede, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì, appunto, alla valutazione probatoria, ( Sez.

Parole chiave

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assassinio reato di pirateria della strada reati violenti crimine di aggressione risarcimento per atto illecito collisione in una rotatoria

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
art. 588 cod. pen
E' evidente, dunque, innanzitutto che, pur denunciando formalmente la violazione dell'art. 588 cod. pen., i ricorrenti, invece, prospettano un vizio della motivazione, consistito nel avere ravvisato, erroneamente, una contrapposizione tra due gruppi.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BONANNO MARIO nato a GELA il 03/09/1993 CAVALLO JONNY nato a GELA il 07/02/1992 CAVALLO CARMELO nato a GELA il 16/11/1989 Avverso la SENTENZA del 15/10/2019 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 MAGGIO 2021, del Sostituto Procuratore Generale, LUIGI BIRRITTERI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - i

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Gela, che aveva dichiarato Mario Bonanni, e i fratelli Jonny e Carmelo Cavallo ( oltre ad Agatino Pasqualino, non ricorrente) colpevoli di avere partecipato a una rissa aggravata dalle lesioni, avvenuta dinanzi a un esercizio commerciale sito sul lungomare di Gela.

2. Con un unico atto propongono ricorso per cassazione tutti e tre i predetti imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, che denuncia erronea applicazione dell'art.588 co.2 cod. pen. Secondo la Difesa ricorrente non sussisterebbe la fattispecie contestata, dal momento che, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, non vi fu una mischia violenta in cui tutti i partecipi erano animati dall'intento offensivo; piuttosto, si trattò di una aggressione perpetrata da un nutrito gruppo di ragazzi ( circa 20) ai danni di Agatino Paqualino, il quale ebbe un ruolo passivo nella vicenda, limitandosi a una reazione difensiva; la Corte di appello non ha considerato l'enorme squilibrio delle forze in campo, né coglie nel segno la delineata configurazione della rissa in questione come fattispecie a progressivo coinvolgimento.

Infatti, premesso che il movente dell'aggressione fu la soccombenza di Cavallo Carmelo in una precedente "scazzottata" con Pasqualino, il lasso di tempo intercorso tra le due azioni ( circa un quarto d'ora) non può dirsi, come afferma la Corte di appello, brevissimo; tra le due azioni non v'è continuità, esse essendo autonome e distinte. Da qui la dedotta insussistenza della fattispecie.

3. Il Procuratore Generale ha concluso, con requisitoria scritta, per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili, vuoi perché finalizzati a una diversa ricostruzione in fatto, non consentita nel giudizio di legittimità, sia perché reiterativi di motivi già proposti dinanzi al giudice dell'appello, e da questi congruamente vagliati e puntualmente disattesi. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; conf. . Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a- specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett.

e) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 2 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2.Va premesso che la ricostruzione in fatto risulta definitivamente accreditata dal passaggio in giudicato della medesima pronuncia nei confronti del coimputato Pasqualino Agatino, che, nella prospettazione difensiva in esame, sarebbe il soggetto passivo di una unilaterale aggressione portata avanti dai ricorrenti, i quali, alla fine, lamentano una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla sussistenza dei presupposti fattuali del contestato delitto di rissa.

Si sostiene, infatti, che non della contrapposizione tra due gruppi, ma dell'aggressione unilaterale di un nutrito gruppo di giovani ai danni di Pasqualino Agatino, il quale si sarebbe limitato ad assumere un contegno difensivo. 2.1. E' evidente, dunque, innanzitutto che, pur denunciando formalmente la violazione dell'art. 588 cod. pen., i ricorrenti, invece, prospettano un vizio della motivazione, consistito nel avere ravvisato, erroneamente, una contrapposizione tra due gruppi. In tal modo, però, essi finiscono per proporre doglianze non consentite dalla legge in questa sede, in quanto relative, non già alla motivazione, perché mancante o contraddittoria o illogica, bensì, appunto, alla valutazione probatoria, ( Sez.

U. n. 2110 del 23.11.1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U. n. 24 del 24/11/1999 , Spina, Rv. 214794), che, in quanto prerogativa del giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione, il cui controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già quello tra prova e decisione. Di contro, le censure prospettate in ricorso fanno riferimento alla ritenuta erroneità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito e, di fatto, prospettano una lettura alternativa del compendio probatorio, sollecitando una rivalutazione nel merito non consentita in sede di legittimità. 2.2.

Senza considerare che la sentenza impugnata integra una c.d. doppia conforma pronuncia di condanna, e che entrambi i giudici di merito hanno già puntualmente affrontato le questioni poste dai ricorrenti, con motivazione immune dai vizi denunciati, osservando che vi fu un contrasto tra soggetti opposti; che la causa scatenante fu l'iniziale "scazzottata" tra due dei corrissanti; che il brevissimo lasso temporale tra le due fasi dell'azione non ne consente la scomposizione propugnata dalla Difesa; che nella rissa rimanevano lesi soggetti di entrambi i gruppi contrapporti, e che le lesioni riportate anche dai ricorrenti, visibili dopo giorni, smentiscono inequivocabilmente la tesi dell'aggressione unilaterale da loro stessi condotta.

Già il primo giudice, peraltro, aveva segnalato l'indifferenza, ai fini della integrazione della fattispecie, della diversa composizione numerica dei gruppi contrapposti e il diverso grado di offensività delle modalità violente adottate per l'offesa reciproca (pg. 11).3. La ricostruzione in fatto non soffre di illogicità, e la valutazione di merito è pienamente allineata a consolidati orientamenti giurisprudenziali, peraltro espressamente evocati nella sentenza impugnata; con essi i ricorrenti omettono il dovuto confronto, ostinandosi nel prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti, cosicchè, non sussistendo la denunciata violazione di legge, l'esito del presente scrutinio di legittimità non può che essere la preannunciata declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 03 giugno 2021 Il Consigliere estensore Pllaria T