Ordinanza — n. 32909/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 25 novembre 2020 (dep. il 16 dicembre 2020) il Tribunale di Livorno - all'esito di giudizio abbreviato - ha dichiarato Nasir ALIL colpevole del delitto di furto in abitazione aggravato e lo ha condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.2. Avverso detta statuizione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale, e segnatamente dell'art. 235 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 235 cod. pen, art. 580 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il 16 dicembre 2020) il Tribunale di Livorno - all'esito di giudizio abbreviato - ha dichiarato Nasir ALIL colpevole del delitto di furto in abitazione aggravato e lo ha condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.2. Avverso detta statuizione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale, e segnatamente dell'art. 235 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: ALIL NASIR nato in MACEDONIA il 15/06/1966 avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di LIVORNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - nel corpo della propria memoria dall'avvocato NICOLA GIRIBALDI che nell'interesse dell'imputato ha chiesto rimettersi gli atti del procedimento alla Corte di appello di Firenze;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 25 novembre 2020 (dep. il 16 dicembre 2020) il Tribunale di Livorno - all'esito di giudizio abbreviato - ha dichiarato Nasir ALIL colpevole del delitto di furto in abitazione aggravato e lo ha condannato alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.2. Avverso detta statuizione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge penale, e segnatamente dell'art. 235 cod. pen., e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
b) e e), cod. proc. pen.), a cagione dell'omesso apprezzamento della pericolosità sociale dell'imputato e della mancata applicazione allo stesso della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato.
3. Risulta, tuttavia, che avverso la sentenza impugnata il difensore dell'imputato ha proposto appello (cfr. in particolare, atto di appello con attestazione del deposito presso la cancelleria del Tribunale di Livorno); ragion per cui il ricorso deve essere convertito in appello. Difatti, quantunque il Procuratore generale non sia legittimato a interporre appello avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato all'esito di giudizio abbreviato (art. 443, comma 3, cod. proc. pen.) ma possa invece proporre ricorso per cassazione (secondo il condivisibile orientamento espresso in più occasioni da questa Corte:
Sez. 6, n. 29544 del 07/10/2020, Zheng Qiu, Rv. 279890 - 01; Sez. 1, n. 7516 del 07/02/2020, Cadoni, Rv. 278625 - 01; Sez. 4, n. 35977 del 07/05/2019, Belguith, Rv. 276863 - 01; Sez. 1, n. 27798 del 25/06/2008, El Khadri, Rv. 240909; contra Sez. 6, ord. n. 16798 del 25/03/2021, P.), ad avviso del Collegio è dirimente considerare che «la ratio dell'istituto della conversione, come individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807), si colloca nella finalità di evitare che la celebrazione di diversi giudizi sulla stessa imputazione, in conseguenza della proposizione di differenti mezzi di impugnazione, dia luogo ad esiti processuali incompatibili»; dunque, nel caso in esame, il disposto dell'art. 580 cod. proc. pen., «in quanto attuativo del principio generale appena indicato, prevale [...] sulla previsione di inappellabilità» (Sez. 5, ord. n. 20482 del 08/03/2018, Cherubino, Rv. 273377 - 01, che ha disposto la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, a cagione del gravame proposto dalla parte civile). 4.In conclusione, il ricorso del Procuratore generale deve essere convertito in appello e devono trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
Convertito il ricorso del Procuratore generale in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Firenze per il giudizio. Così deciso il 26/05/2021. Il Consigliere estenso