Sentenza — n. 32766/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha parzialmente riformato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 11 gennaio 2021, ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Eduardo Parente in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/ 190 (capi da 25 a 27; da 43 a 47; da 49 a 51; da 54 a 56) e 74 d.P.R. n. 309/'90 (capo 22), sostituendola con quella degli arresti domiciliari.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 32766/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Eduardo Parente, avv. Pasquale Cardillo Cupo, ricorre per cassazione articolando le proprie censure in due motivi. 7.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Parente Eduardo, nato in Cile il 14/11/1983 avverso l'ordinanza emessa il 15/02/2021 dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020 dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tonnaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni formulate, il 22 giugno 2021, dall'avv. Pasquale Cardillo Cupo e, il 28 giugno 2021, dall'avv. Enzo Biasillo, difensori di Eduardo Parente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha parzialmente riformato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 11 gennaio 2021, ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Eduardo Parente in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/ 190 (capi da 25 a 27; da 43 a 47; da 49 a 51; da 54 a 56) e 74 d.P.R. n. 309/'90 (capo 22), sostituendola con quella degli arresti domiciliari.
2. Il Tribunale del riesame ha condiviso la motivazioni e le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure -che ha richiamato per relationem-, il quale aveva ravvisato nei confronti di Eduardo Parente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. a fronte di un assetto investigativo idoneo a provare l'esistenza di una struttura criminale dedita al settore dello spaccio di sostanze stupefacenti.
3. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari e fatta propria dal Tribunale del riesame, Eduardo Parente si era associato con Mendico Ettore, Mendico Maurizio, Mendico Pierluigi, Mendico Gianluigi, Bonifacio Ciro, Parente Francisco e Buonamano Fabio allo scopo di commettere più delitti ex art. 73 d.P.R. n. 309/'90 (oggetto di specifiche contestazioni), in particolare occupandosi della gestione dell'attività di spaccio al dettaglio per conto dei fratelli Mendico.
4. Nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha precisato che la difesa dell'indagato aveva contestato la sussistenza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza del Parente in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90, in ragione del fatto che gli episodi di spaccio fossero slegati tra loro.
5. Il Tribunale del riesame, invece, conformemente alle determinazioni del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto nei confronti di Eduardo Parente l'esistenza di un idoneo assetto indiziario comprovante la sua partecipazione ad un'associazione volta alla gestione e al controllo del traffico di sostanze stupefacenti.
6. Ciò premesso, quanto alla posizione del Parente e allo specifico profilo della sua affiliazione alla compagine criminale, il Tribunale del riesame ha osservato che, alla luce del tenore di una serie di intercettazioni di conversazioni -integralmente trascritte-, che lo vedevano diretto interlocutore di soggetti in grado di movimentare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti e, talora, anche di appartenenti a gruppi criminali contrapposti, l'indagato risultava partecipe delle dinamiche associative inerenti lo spaccio sistematico di stupefacenti.
7. Ravvisati i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/'90, il giudice del riesame ha ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari e, nella specie, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di gravi delitti della stessa specie in considerazione della gravità dei fatti e dell'elevata pericolosità sociale del Parente, disvelata dalle modalità del suo agire e dal ruolo ricoperto dal medesimo, fronteggiabile, tuttavia, con la misura cautelare meno afflittiva degli arresti domiciliari.
7. Il difensore di Eduardo Parente, avv. Pasquale Cardillo Cupo, ricorre per cassazione articolando le proprie censure in due motivi. 7.1 Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90 e per vizio di motivazione, lamenta che il Tribunale del riesame ha attribuito al Parente il ruolo di partecipe di una compagine criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, senza dar conto né dei requisiti strutturali necessari ai fini della configurabilità della stessa, né delle ragioni comprovanti la consapevolezza e volontà del ricorrente di esserne partecipe. 7.2 Con il secondo motivo, proposto a norma dell"art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e per vizio di motivazione, si duole dell'omessa indicazione, in termini sia di sussistenza che di attualità, delle esigenze cautelari idonee a giustificare l'applicazione di una misura coercitiva nei confronti del Parente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso, che assorbe il secondo, è fondato nei termini di seguito indicati e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame.
2. La motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, nella quale sono precisate le doglianze formulate dalla difesa, risulta carente.
3. I giudici della cautela, a fronte del materiale indiziario acquisito all'esito di un'articolata indagine, hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90 contestata a Eduardo Parente, Mendico Ettore, Mendico Maurizio, Mendico Pierluigi, Mendico Gianluigi, Bonifacio Ciro, Parente Francisco e Buonamano Fabio, dando rilievo, da un lato, ai contatti intercorsi tra gli associati tutti coinvolti -talora singolarmente, talaltra nel numero di due o più- in un numero esponenziale di episodi di spaccio e, dall'altro, ai contatti dagli stessi intrattenuti con terzi soggetti in grado di movimentare consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
Quanto, poi, alla specifica posizione del Parente i giudici della cautela hanno ravvisato la sussistenza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza e di un consapevole inserimento nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'associazione, in ragione non soltanto dei continui contatti con gli altri associati, ma anche delle lamentele rivolte ad un altro associato relative alla scarsa qualità della sostanza spacciata dal ricorrente, dando rilievo, inoltre, all'elevato grado di fiducia riposto dagli altri componenti del sodalizio criminoso nei confronti del Parente, dovuto alla particolare scaltrezza con la quale questi intratteneva rapporti anche con membri di consorterie rivali.4.
Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame, richiamate per relationem le argomentazioni addotte nel provvedimento dal giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nell'ordinanza impugnata. E' questa una operazione senz'altro consentita che, tuttavia, nel caso di specie il giudice del riesame non ha eseguito correttamente.
3. Invero, alla luce del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di misure cautelari l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765; (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765;
Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085), la motivazione sviluppata dal Tribunale del riesame in merito alla sussistenza della gravità indiziaria, sia in termini di esistenza della compagine criminosa, sia in termini di volontaria e consapevole partecipazione del Parente, risulta carente, illogica e contraddittoria. Il Tribunale del riesame si è limitato a richiamare il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari, senza filtrare e analizzare né le motivazioni della misura cautelare né le argomentazioni difensive sviluppate nel ricorso per il riesame, desumendo la prova indiziaria dell'esistenza del vincolo associativo e dell'adesione al medesimo da parte del Parente dai numerosi episodi di spaccio dei quali lo stesso si era reso autore, singolarmente contestati.
Invero, nell'ordinanza impugnata non si colgono le precise connotazioni strutturali della compagine criminosa ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90, contestata a Eduardo Parente, Ettore Mendico, Maurizio Mendico, Pieluigi Maurizio, Gianluigi Mendico, Ciro Bonifacio, Francisco Parente e Fabio Buonamano. 3.1 Se è vero che ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90 non sono necessarie la formalità e neppure la contestualità del patto associativo, occorre pur sempre che quel patto esista, che abbia ad oggetto un determinato programma criminoso da perseguire attraverso il coordinamento di singoli apporti personali e, ancora, che sia idoneo a generare un vincolo, che include i partecipi ed esclude tutti gli altri, e a determinare, dunque, appartenenza, sicchè in assenza di un riconoscibile profilo strutturale e di una sufficiente connotazione di stabilità l'aggregazione criminale non esprime quel disvalore e quella pericolosità per l'ordine pubblico che giustifica, in termini di offensività e tipicità, la punizione prevista dalla legge.
Ciò che differenzia l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90 dal concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 309/'90 è l'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, sicché la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396).
Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90 rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550;
Sez.6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008). 3.2 La valutazione di sussistenza di un idoneo assetto indiziario di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90 presuppone l'accertamento del fatto in tutti gli elementi essenziali, come avvenimento storico definito e scevro da situazioni penalmente irrilevanti, senza che, dunque, possa rilevare la sola convinzione, o intuizione, della pertinenza di un singolo ad un gruppo criminale strutturato, qualora le risultanze investigative raccolte non diano contezza dell'esistenza di tale gruppo e di quali ne siano in concreto le sue caratteristiche fondamentali.
4. Le argomentazioni sottese ai provvedimenti dei giudici della cautela, per quanto combinate tra loro, non evidenziano, in relazione ad alcuno dei profili essenziali, un quadro indiziario di colpevolezza sufficiente a ritenere la sussistenza del delitto associativo contestato. La fattispecie solo sommariamente delineata, ma affatto sviluppata, fonda sui singoli episodi di spaccio, senza alcuna indicazione concreta e completa -qualora ritenuta possibile- dei requisiti di esistenza dell'entità associativa contestata. Ne discende che, una volta evidenziata l'insufficienza dei riferimenti strutturali dell'entità criminosa, non possa affermarsi, poi, che gli innumerevoli episodi di spaccio accertati siano sintomatici della partecipazione ad un gruppo. 4.1 Nella specie, l'identificazione del contesto operativo nel quale si muoveva il Parente finisce con l'essere rappresentativa di qualcosa di diverso da quello che può definirsi una compagine associativa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Sicchè, l'affermazione di sussistenza di un assetto indiziario idoneo a ritenere l'organizzazione ipotizzata dall'accusa e, ovviamente, la volontà e consapevolezza del Parente di farne parte, appare vaga e radicalmente carente, perchè frutto di mere enunciazioni.
5. L'ordinanza, dunque, deve essere annullata limitatamente al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma perché renda ragione dei motivi per i quali ha ritenuto la sussistenza di un assetto indiziario indicativo dell'esistenza di una struttura criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti e della volontà e consapevolezza del ricorrente di farvi parte. Il Giudice del rinvio dovrà valutare attraverso un esame delle risultanze, puntualmente orientato verso una accettabile ricostruzione del gruppo criminale e della sua fisionomia, se sia possibile o non sostenere l'assunto accusatorio. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, commal-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90, con rinvio per il nuovo e