Sentenza — n. 32765/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 11 gennaio 2021, ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Adolfo Pandolfo in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/'90 [(capi da 10 a 12; capi da 2A) a 2I)] e 74 d.P.R. n. 309/'90 (capo A) e, diversamente, ha ritenuto di non accogliere la richieta formulata in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4, cod. pen. contestato al capo 1) dell'addebito provvisorio per insussistenza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 416-bis cod. pen; Sentenza — n. 32765/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Adolfo Pandolfo, avv. Raffaele Leone, ricorre per cassazione articolando le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Pandolfo Adolfo, nato a Formia (LT) il 06/12/1993 avverso l'ordinanza emessa il 15/02/2021 dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa Elena Carusillo; lette le conclusioni formulate con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del dl. n. 137 del 2020 dal P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale del riesame di Roma con l'ordinanza in epigrafe ha confermato la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 11 gennaio 2021, ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di Adolfo Pandolfo in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309/'90 [(capi da 10 a 12; capi da 2A) a 2I)] e 74 d.P.R. n. 309/'90 (capo A) e, diversamente, ha ritenuto di non accogliere la richieta formulata in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3 e 4, cod. pen. contestato al capo 1) dell'addebito provvisorio per insussistenza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza.
2. Il Tribunale del riesame, dunque, ha condiviso la motivazioni e le argomentazioni svolte dal giudice di prime cure -che ha richiamato per relationem-, là dove questi aveva ravvisato solo nei confronti dei coindagati Decoroso Antinozzi, Vincenzo De Martino, Agostino Di Franco, Maria Carmina Messore e Antonio Reale -e non anche nei confronti del Pandolfo- la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nella forma aggravata, nell'alveo del quale aveva ritenuto assorbito l'ulteriore delitto di cui all'art. 74 d.P.R. -pure agli stessi contestato- in ragione dell'insussistenza di un quadro indiziario idoneo a provare l'esistenza di una struttura criminale, autonoma e differenziata rispetto a quella di tipo mafioso, volta esclusivamente al controllo del settore dello spaccio di sostanze stupefacenti.
3. Secondo la prospettazione accusatoria, condivisa dal giudice per le indagini preliminari e fatta propria per relationem dal Tribunale del riesame, Adolfo Pandolfo si era associato con Decoroso Antinozzi, Vincenzo De Martino, Agostino Di Franco, Maria Carmina Messore e Antonio Reale allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/'90 (oggetto di specifiche contestazioni), occupandosi della custodia e vendita della sostanza stupefacente nonché della consegna ai capi del sodalizio dei proventi dello spaccio, dei quali tratteneva per sé una percentuale, rimanendo, invece, estraneo al consesso criminale mafioso dedito anche al controllo delle attività economiche e, quindi, alla commissione di delitti di estorsione aggravata, incendio, danneggiamento e minacce.
4. Nel corpo motivazionale dell'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha precisato che la difesa dell'indagato aveva richiesto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere in atto con quella degli arresti domiciliari, altresì contestando la sussistenza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza del Pandolfo in ordine al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90, a suo avviso desunto dai giudici della cautela soltanto in ragione del numero di scambi di sostanza stupefacente.
5. Il Tribunale del riesame, dunque, conformemente alle determinazioni del giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto nei confronti dei soli indagati Decoroso Antinozzi, Vincenzo De Martino, Agostino Di Franco, Maria Carmina Messore e Antonio Reale l'assorbimento della fattispecie di reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90 -è il capo 1) della rubrica- nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. -è il capo A) dell'addebito provvisorio- sul presupposto dell'assenza di un settore della compagine criminosa, autonomamente strutturato ed organizzato, dedito unicamente e prevalentemente allo spaccio di sostanza stupefacente, al contrario ravvisando, a fronte dell'intercambiabilità di ruoli tra gli associati e del numero degli associati, l'esistenza di una associazione di tipo mafioso caratterizzata da un'operatività estesa a svariati settori tra i quali la gestione e il controllo non solo delle attività economiche, ma anche quella del traffico di sostanze stupefacenti.
6. Ciò premesso, quanto alla posizione del Pandolfo e allo specifico profilo della sua affiliazione nella compagine mafiosa, il Tribunale ha osservato che, alla luce del tenore di una serie di intercettazioni di conversazioni -integralmente trascritte-, che lo vedevano diretto interlocutore anche di gruppi criminali contrapposti, ma sempre e solo nell'ambito dello spaccio, l'indagato non risultava partecipe delle dinamiche associative mafiose, ma soltanto di quelle inerenti le sostanze stupefacenti.
7. Ravvisati i gravi indizi di colpevolezza del Pandolfo in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/'90, il giudice del riesame ha ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari e, nella specie, il concreto ed attuale pericolo, non altrimenti fronteggiabile, di reiterazione di gravi delitti della stessa specie, in considerazione dell'obiettiva gravità dei fatti e dell'elevata pericolosità sociale, disvelata dalle modalità dell'agire e dal ruolo ricoperto dall'indagato.
7. Il difensore di Adolfo Pandolfo, avv. Raffaele Leone, ricorre per cassazione articolando le proprie censure in un unico motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e per vizio di motivazione, dolendosi sia della strumentalità dell'attribuzione al Pandolfo di un ruolo nella compagine dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, della quale per i coindagati, invece, era stata esclusa l'esistenza come articolazione criminale autonoma e differenziata rispetto a quella già qualificata nell'alveo dell'art. 416-bis cod. pen., sia dell'incomprensibilità e irragionevolezza dell'iter motivazionale dell'ordinanza sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito indicati e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame.
2. Preliminarmente, quanto alla struttura della motivazione dell'ordinanza impugnata, giova precisare che il Tribunale del riesame, richiamate per relationem le argomentazioni del provvedimento del giudice di prime cure, ha saldato in un unico corpo le proprie ragioni di merito con quelle già sviluppate nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, dando vita ad una consentita valutazione complessiva delle vicende sottoposte al suo vaglio (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265765; Sez. 6, n. 48649 del 6/11/2014, Beshaj, rv. 261085).3. Ciò premesso, la lettura della motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, nella quale sono precisate le specifiche doglianze formulate dalla difesa, evidenzia profili di contraddittorietà con la decisione assunta.
4. I giudici della cautela, ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di Antinozzi Decoroso, De Martino Vincenzo, Di Franco Agostino, Messore Maria Carmina e Reale Antonio, coindagati del ricorrente, hanno escluso -sempre e solo nei confronti di costoro- l'esistenza di una struttura criminale ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90 autonoma e differenziata rispetto a quella già qualificata ex art. 416-bis cod. pen., sul presupposto che l'attività svolta dai medesimi nel settore degli stupefacenti rappresentasse soltanto una delle attività delinquenziali proprie della compagine mafiosa, e, pertanto, hanno ritenuto assorbita la fattispecie delittuosa ex art. all'art. 74 d.P.R. n. 309/ 190 nel più ampio alveo del delitto di associazione di tipo mafioso.
Quanto alla specifica posizione del Pandolfo -che qui interessa-, i giudici della cautela hanno ritenuto la mancanza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., concludendo per la estraneità del medesimo alla compagine mafiosa là dove, diversamente da quanto valutato per i coindagati, hanno ritenuto nei suoi confronti la sussistenza di un grave quadro indiziario in ordine al delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90, sulla base delle risultanze investigative comprovanti l'importanza e la stabilità dell'inserimento dell'indagato nell'attività dello spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'associazione mafiosa.
Si tratta di una motivazione che non è condivisibile.
5. Invero, dal testo dell'ordinanza si coglie che il Tribunale del riesame ha ritenuto la fondatezza dell'addebito provvisorio di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti di Antinozzi Decoroso, De Martino Vincenzo, Di Franco Agostino, Messore Maria Carmina e Reale Antonio, nel quale ha valutato di assorbire, conformemente al giudice di prime cure, la compagine criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, poi operando un repentino e contraddittorio cambio di rotta nel valutare, per il solo ricorrente, la sussistenza di un idoneo quadro indiziario di colpevolezza in ordine delitto di cui all'art. 74 d.
P.R. n. 309/'90. Dunque, utilizzando gli stessi parametri, il giudice della cautela, da un lato, ha ritenuto l'idoneità del quadro indiziario di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. nei confronti dei coindagati del ricorrente, nell'alveo del quale ha considerato assorbita la fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. agli stessi contestata, sul presupposto che i riscontri investigativi fossero idonei a reputare che l'attività di spaccio fosse una, ma non l'unica, delle principali fonti di guadagno dell'associazione di tipo mafioso e, dall'altro lato, ha considerato, questa volta per il solo Pandolfo -estraneo alla compagine mafiosa- l'esistenza di un assetto indiziario sufficiente a provare la vitalità di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90 e l'inserimento dell'indagato nella medesima, così mettendo in crisi l'assetto motivazionale dell'ordinanza.6.
La sussistenza di un quadro indiziario idoneo a configurare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90, non può essere esclusa in un caso e ritenuta nell'altro. Certamente in un ambiente malavitoso è possibile incolpare un soggetto per il delitto di partecipazione ad un sodalizio criminoso mafioso e non per la partecipazione ad un consesso dedito al traffico di sostanze stupefacenti al primo collegato, costituito dagli stessi associati e caratterizzato da un assetto strutturale autonomo e differenziato, ma, diversamente, non è possibile ritenere, in un primo momento, che una delle due compagini non presenti quel grado di differenziazione rispetto all'altra tale da poter essere individuata come autonomamente operante, al punto da concludere per il suo assorbimento nell'altra e, poi, valutare che quella stessa compagine -in relazione alla quale si è esclusa la sussistenza di un sufficiente grado indiziario di esistenza- sia vitale in relazione ad uno soltanto degli indagati, considerato estraneo all'altra.
7. Sono, pertanto, fondate le censure formulate dalla difesa con l'unico motivo di ricorso. Il vaglio e la ricerca di elementi di appoggio che consentano di comprendere perchè, per il solo Pandolfo, sia stata ritenuta l'esistenza della compagine criminale ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90 che, diversamente, è stata esclusa per gli altri coindagati sulla base degli stessi parametri, non risulta affatto approfondito e l'iter logico dell'ordinanza oggi impugnata presenta evidenti profili di contraddittorietà.
8. Spetta al giudice della cautela esplicitare le ragioni della ritenuta consistenza di un quadro indiziario di esistenza di un'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/'90 -e di partecipazione del Pandolfo alla medesima-, là dove, poco prima, ne ha escluso l'autonoma vitalità, facendo spazio ad una motivazione che non si fermi a generici legami dell'indagato con il settore dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma si basi su elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio.
9. L'ordinanza, dunque, deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90, con rinvio per il nuovo esame al Tribunale di Roma perché renda ragione dei motivi per i quali, esclusa la collocazione del Pandolfo nell'alveo dell'associazione mafiosa ed esclusa, questa volta per i soli coindagati, la sussistenza di una struttura criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti autonoma e differenziata rispetto a quella già qualificata nell'alveo dell'art. 416-bis cod. pen., ha ritenuto, invece, per il solo ricorrente -estraneo alla compagine mafiosa-, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90.
10. L'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90, impone a carico della Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/'90, con rinvio per il nuovo esame al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter