Sentenza — n. 32764/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo tribunale aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Parente Francisco in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 ( capo 22 ), e relativi reati-fine ( capi 40, 41, 42, 49, 50 e 56) 2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Parente articolato in due motivi . 2.1.Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'articolo 74 D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per illogicità.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 74 D.P.R. 309/90, articolo 74 D.P.R. 309/90, articolo 416-bis cod. pen, articolo 110 cod. pen, artt. 110 cod. pen; Sentenza — n. 32764/2021 — snpen · Corte di Cassazione: del medesimo tribunale aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Parente Francisco in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 ( capo 22 ), e relativi reati-fine ( capi 40, 41, 42, 49, 50 e 56) 2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Parente articolato in due motivi . 2.1.Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'articolo 74 D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per illogicità.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARENTE FRANCISCO nato il 14/11/1983 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sep1te le conclusioni del PG TOMASO EPIDEN DIO t4 (32.4.», Li2c etf, 23, ci, 3 13+1 2, udyg6 il difensore (e
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. del medesimo tribunale aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Parente Francisco in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 ( capo 22 ), e relativi reati-fine ( capi 40, 41, 42, 49, 50 e 56) 2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Parente articolato in due motivi . 2.1.Con il primo si deduce violazione di legge in relazione all'articolo 74 D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per illogicità.
Secondo la prospettazione accusatoria un motivo di natura sentimentale avrebbe portato alla scissione dell'associazione di tipo mafioso, cosiddetta Mendico-Riccardi accertata con sentenza passata in giudicato nel 2012. Quindi, alcuni dei membri avrebbero dato vita a due gruppi contrapposti, entrambi operanti in Castelforte e nei comuni limitrofi: uno facente capo ad Antonio Antinozzi ed uno organizzato dai fratelli Mendico; il primo è stato qualificato ai sensi dell'articolo 416-bis cod. pen. ( e in origine anche ai sensi dell'articolo 74 D.P.R. 309/90 ma il tribunale del riesame ha annullato l'ordinanza rispetto a tale reato ) e l'altro ai sensi dell'articolo 74 D.P.R. citato.
La figura dell'odierno indagato si inserirebbe in questo secondo sodalizio del quale è considerato mero partecipe, tuttavia tale conclusione è il risultato di una violazione di legge posta in essere dai giudici di merito í quali, senza governare in modo adeguato il dettato normativo alla luce dell'interpretazione delle specificazioni della giurisprudenza di legittimità, hanno sovrapposto, e di fatto equiparato, il concetto di accordo ex articolo 110 cod. pen. a quello di partecipazione a un sodalizio. Emerge in modo lapalissiano come invece il Parente agisse esclusivamente in autonomia ovvero di concerto con il fratello Edoardo; i due si sono resi protagonisti di alcuni episodi di compravendita di sostanze stupefacenti e proprio dall'accertamento degli stessi è emersa l'estraneità dei germani a qualsivoglia consorteria criminosa; infatti i predetti erano soliti rivolgersi a diverse persone per l'acquisto e la scelta tra i vari cedenti dipendeva solo da motivi di opportunità.
Nè è emersa la consapevolezza di essere compartecipi di un gruppo criminoso ovvero della stessa esistenza di un gruppo. I Parente si rifornivano in più occasioni da soggetti diversi ( ad esempio Antonello Allamprese) e si accordavano di volta in volta con il soggetto che vendeva la sostanza al miglior prezzo. 2.2.Col secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275 codice di rito. Si evidenzia che nel caso in esame l'indagato ha commesso l'ultimo reato di compravendita di sostanza nel 2017, dunque, oramai, quattro anni fa; questo dato appare idoneo a superare le presunzioni normative sul punto e se correttamente valutato avrebbe dovuto condurre a ritenere insussistente l'esigenza cautelare ravvisata ovvero a ritenere adeguata una misura meno gravosa. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso, insistendo nei motivi di ricorso proposti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso merita accoglimento relativamente al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 - il solo oggetto di contestazione - in relazione ai dedotti vizi argomentativi. 2.A sostegno del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'imputazione sub 22), e della partecipazione del Parente, il giudice del riesame, dopo avere in premessa richiamato l'ordinanza genetica del G.i.p. ( che ai fini della dimostrazione dell'elemento organizzativo del reato associativo richiama innanzitutto due conversazioni intercettate di Nicola Schiavone rispettivamente con Franco Cappelli e con Agostino Di Franco - nessuno dei due partecipe del sodalizio in esame - in cui l'esponente del clan dei Casalesi parla della «divisione della zona di pertinenza del vecchio clan» costituita dai paesi di Castelforte e Santi Cosma e Damiano «in una "di sopra" gestita dai Mendico e da quella gestita da Antoniozzi», precisando che entrambi i gruppi criminali fanno parte della "fratellanza" con i Casalesi ), rileva che, dalle conversazioni intercettate relative all'attività di spaccio, emerge che questa era svolta dagli appartenenti al gruppo con la consapevolezza di agire in modo organizzato e sinergico; e quanto al Parente osserva che quella certa libertà di azione dell' indagato nella possibilità in taluni casi di spacciare sostanza stupefacente di diversa provenienza, evidenziata dalla difesa, non indebolisce il legame solidaristico e organizzativo tra i fratelli Parente e l'associazione capeggiata dai fratelli Mendico; e a tal fine evidenzia che l'associazione è sostanzialmente un'associazione di spaccio che a sua volta si rifornisce per l'acquisto di sostanza da spacciare nel proprio territorio da soggetti - come la l'Allamprese e Boccalà Maria - in grado di movimentare quantitativi più consistenti di sostanza e sono soliti rifornirsi nel mercato campano verosimilmente anche a causa dell'inserimento del piccolo clan locale nella fratellanza dei casalesi.
D'altra parte - aggiunge il tribunale - lo stesso g.i.p. nell'ordinanza dà conto di tale autonomia ma motivatamente la reputa non incompatibile con una stretta connessione organizzativa e in effetti deve convenirsi - conclude - che la stessa è semmai sintomatica del notevole grado di fiducia avuto nei confronti del Parente da parte degli altri associati oltre che del carattere evidentemente rudimentale ed embrionale dell'organizzazione. In buona sostanza, secondo i giudici di merito la mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati non deve ritenersi decisiva, trattandosi di un'associazione di carattere elementare, frutto della scissione di un'altra precedente controllante il territorio davvero ristretto, sicché è evidente che i ruoli sono interscambiabili, ma l'affectio societatis e la consapevolezza di appartenere a un gruppo caratterizzato da fortissimo legame solidaristico si desumerebbe dalla stessa rivalità con il gruppo degli Antinozzi.
3. Nei termini indicati, l'ordinanza impugnata non è immune dai vizi denunciati, risultando del tutto carente, sotto vari profili, la motivazione circa l'elemento oggettivo del reato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, sicché la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; conf., ex plurimis, Sez, 6, n. 15534 del 10/02/2021, Lattucca).
Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); e solo ove sia riscontrabile una siffatta organizzazione si può ovviamente innestare la condotta partecipativa del singolo associato.
Il giudice del riesame, e prima ancora di lui il g.i.p. la cui ordinanza è richiamata nel provvedimento impugnato, non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziaria ex art.273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, si sostanzia in una valutazione connotata in termini di qualificata probabilità di colpevolezza; e ciò non può non riverberarsi sulla posizione del Parente che difetta anch'essa di sufficiente determinatezza, risentendo, tra l'altro, a monte del difetto originario che affligge l'impostazione dei giudici di merito in punto di evidenziazione degli stessi elementi costitutivi dell'associazione; il rilievo circa la desumibilità dalle conversazioni intercettate di una consapevolezza degli indagati di agire in modo organizzato e sinergico è affermazione articolata in termini del tutto assertivi, senza alcuno specifico riferimento a dati indiziari idonei a comprovarla ( sempre sul piano della gravità indiziarla ), tanto più che mentre da un lato si dà atto della mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati, quanto al Parente si afferma invece che in capo allo stesso sarebbe ritagliabile il ruolo di custode della sostanza stupefacente e di riscossore dei crediti, ma senza indicarsi significativi elementi al riguardo.
Fondato deve quindi ritenersi il ricorso proposto nell'interesse del Parente; pertanto, assorbito il motivo sulle esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente al reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Roma; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. P.Q, M.Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art