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Sentenza — n. 32763/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32763/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32763/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. della medesima città aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Buonamano Fabio in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 ( capo 22 ), e di detenzione di droga a fini di spaccio ( capi 51, 52 e 53 ) , 2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Buonamano articolato in tre motivi. 2.1.Con il primo motivo si deduce viollazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo 52.

Regesto Legislator

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art. 74 D.P.R. 309/90, articolo 74 D.P.R. 309/90, artt. 110 cod. pen, art. 273 cod. proc. pen, art. 74 d.P.R. n. 309/90; Sentenza — n. 32763/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Manca in ogni caso la gravità indiziarla in ordine all'esistenza del gruppo cosiddetto Medico ossia di un sodalizio che abbia le caratteristiche necessarie perché lo si possa qualificare come associazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/90. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla partecipazione dell'indagato al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; il difensore dell'imputato ha concluso, insistendo nei motivi di ricorso proposti.

Parole chiave

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traffico di cocaina inchiesta per reati di droga fabbricazione di stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti indagine su reati finanziari infrazione qualificata LStup

Disposizioni normative citate

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art. 74 D.P.R. 309/90
Manca in ogni caso la gravità indiziarla in ordine all'esistenza del gruppo cosiddetto Medico ossia di un sodalizio che abbia le caratteristiche necessarie perché lo si possa qualificare come associazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/90.
articolo 74 D.P.R. 309/90
della medesima città aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Buonamano Fabio in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R.
artt. 110 cod. pen
309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Il giudice del riesame non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Quanto alla "interscambiabilità" dei ruoli, questa Corte ha già rilevato che «il concetto di "fungibilità dei ruoli" tra i partecipi di una data associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 finisce talora per essere adoperato per mascherare l'obiettiva impossibilità di delinearne una precisa struttura» (Sez.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BUONAMANO FABIO nato a GAETA il 26/05/1987 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/p‘ le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO cit. ud>t•6 il difensore 2,--z ‘4.--,2'C',2,` ,C; etA1)2,,(2

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. della medesima città aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Buonamano Fabio in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 ( capo 22 ), e di detenzione di droga a fini di spaccio ( capi 51, 52 e 53 ) , 2. Con atto a firma del difensore di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Buonamano articolato in tre motivi. 2.1.Con il primo motivo si deduce viollazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo 52.

Si assum4,che nella conversazione captata, posta al centro della motivazione sulla gravità indiziaria relativamente alla detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 52, si parli di droga per il semplice fatto che gli interlocutori hanno qualificato il caffè come « buono >>; è illogico aver dedotto una detenzione a fini di spaccio da quest'unica espressione. L'accordo tra amici di prendere un buon caffè non è un linguaggio criptico ma di uso assolutamente comune sicchè la ravvisata gravità indiziaria si sostanzia solo nella mera logica del sospetto che come tale non può essere assunto come presupposto di una misura cautelare. 2.2.Col secondo motivo si deduce violazione di legge e illogicità della motivazione per assenza di gravità indiziaria in relazione al reato contestato al capo 53 della provvisoria imputazione.

In tal caso gli interlocutori, Fabio Buonamano e Sergio Canzolino, fanno riferimento a un << blocco » senza altro specificare. Anche in tal caso il compendio indiziarie è tutt'altro che grave)potendo il << blocco >> essere riferito a una moltitudine indeterminata di materiali; la mera captazione, non seguita da riscontri di tipo oggettivo, ed inerente ad un oggetto non meglio identificato può fondare, al più, un sospetto ma non un provvedimento restrittivo della libertà personale; che si trattasse di sostanza stupefacente è stato tratto dal fatto che Fabio Buonamano il giorno precedenti a tale conversazione si era recato a Napoli ma ciò null'altro aggiunge al quadro indiziario insufficiente. 2.3.

Col terzo motivo si deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al reato associativo, lamentando l'assenza di gravità indiziaria. Sulla scorta dei due reati precedenti Buonamano è stato erroneamente ritenuto partecipe di un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti operante nel Comune di Castelforte e nei territori di limitrofi; mancano tuttavia totalmente i requisiti strutturali del reato di cui all'articolo 74 D.P.R. 309/90, che, in realtà, mancherebbero anche laddove si ritenesse sussistente il requisito di cui all'articolo 273 codice di rito relativamente ai reati oggetto delle doglianze precedenti.

Il tribunale del riesame, infatti„ ha desunto l'appartenenza del ricorrente alla compagine associativa in particolar modo dal viaggio dell'indagato a Napoli che dimostrerebbe l'importante apporto del predetto all'associazione; tale conclusione costituisce una macroscopica violazione di legge dal momento che è noto che l'associazione è un reato permanente come tale insuscettibile di essere integrato da una condotta isolata quando anche fosse idonea ad apportare un contributo rilevante al gruppo; anche a voler condividere la prospettazione accusatoria il viaggio sarebbe stato necessario all'acquisto di sostanza del valore di 1.000 €, cifra relativamente alta ma che diventa irrisoria se riferita all'acquisto di sostanza stupefacente che deve essere smerciata per realizzare il proposito criminoso di una compagine associativa; nè si evince in alcun modo che l'ipotetico acquisto di sostanza illecita sia stato commissionato dai presunti capi o dai presunti organizzatori della consorteria.

Manca in ogni caso la gravità indiziarla in ordine all'esistenza del gruppo cosiddetto Medico ossia di un sodalizio che abbia le caratteristiche necessarie perché lo si possa qualificare come associazione penalmente rilevante ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 309/90. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato limitatamente alla partecipazione dell'indagato al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 e per l'inammissibilità del ricorso nel resto; il difensore dell'imputato ha concluso, insistendo nei motivi di ricorso proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso merita accoglimento limitatamente al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 in relazione ai dedotti vizi argomentativi; nel resto esso è inammissibile.2. A sostegno del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'imputazione sub 22), il giudice del riesame ha valorizzato elementi dallo stesso ritenuti espressivi della riconoscibilità, nel caso di specie, dell'elemento organizzativo del reato associativo. L'ordinanza impugnata, invero, richiama due conversazioni intercettate di Nicola Schiavone rispettivamente con Franco Cappelli e con Agostino Di Franco (nessuno dei due partecipe del sodalizio in esame), in cui l'esponente del clan dei Casalesi parla della «divisione della zona di pertinenza del vecchio clan» costituita dai paesi di Castelforte e Santi Cosma e Damiano «in una "di sopra" gestita dai Mendico e da quella gestita da Antoniozzi», precisando che entrambi i gruppi criminali fanno parte della "fratellanza" con i Casalesi.

Rileva inoltre il giudice del riesame che, dalle conversazioni intercettate relative all'attività di spaccio, emerge che la stessa era svolta dagli appartenenti al gruppo con la consapevolezza di agire in modo organizzato e sinergico. Secondo il Tribunale del riesame, la mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati non deve ritenersi decisiva, trattandosi di un'associazione di carattere elementare, frutto della scissione di un'altra precedente controllante il territorio davvero ristretto, sicché è evidente che i ruoli sono interscambiabili, ma l'affectio societatis e la consapevolezza di appartenere a un gruppo caratterizzato da fortissimi legale solidaristico si desume dalla rivalità con il gruppo degli Antinozzi.

3. Nei termini indicati, l'ordinanza impugnata non è immune dai vizi denunciati, risultando del tutto carente, sotto vari profili, la motivazione circa l'elemento oggettivo del reato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, sicché la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; conf., ex plurimis, Sez, 6, n. 15534 del 10/02/2021, Lattucca).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550; conf., ex plurímis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).

Il giudice del riesame non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, si sostanzia in una valutazione connotata in termini di qualificata probabilità di colpevolezza. Invero, il riferimento alle affermazioni di Nicola Schiavone fanno registrare al giudice del riesame la divisione della zona originariamente "gestita" dall'unico clan in due zone e la "inclusione" di entrambi i gruppi criminali tra i riferimenti dei Casalesi: nessuna indicazione, però, l'ordinanza impugnata trae da esse circa la predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

Il rilievo circa la desumibilità dalle conversazioni intercettate di una consapevolezza degli indagati di agire in modo organizzato e sinergico è affermazione articolata in termini del tutto assertivi, senza alcuno specifico riferimento a dati indiziari idonei a comprovarla (sempre sul piano della gravità indiziaria), tanto più che la stessa ordinanza impugnata dà atto della mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati. Quanto alla "interscambiabilità" dei ruoli, questa Corte ha già rilevato che «il concetto di "fungibilità dei ruoli" tra i partecipi di una data associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 finisce talora per essere adoperato per mascherare l'obiettiva impossibilità di delinearne una precisa struttura» (Sez. 6, n, 10427 del 06/02/2018, Ezzaouya), funzionale, come si è visto, a rendere ragione dell'elemento oggettivo del reato.

A ciò si aggiunge, quanto alla posizione del ricorrente, che la partecipazione a reati fine ben può costituire base da cui dedurre la partecipazione al sodalizio, tuttavia appare necessario che i connotati considerati significativi, nella specie il "quantitativo rilevante" della sostanza trasportata, non siano frutto di valutazioni congetturali di verosimiglianza - come nel provvedimento impugnato - bensì vengano considerati accertati sia pure nei limiti della valutazione di gravità indiziaria ( laddove peraltro nel caso di specie trattandosi di un unico episodio di trasporto vieppiù si impone una valutazione idonea a far emergere come esso si inserisca nel contesto associativo e possa essere indicativo dell'affectio societatis dell'indagato ) .

4. Quanto, poi, al primo motivo relativo ai gravi indizi del reato di cui al capo 52, la censura è invece inammissibile in quanto prospetta un'ipotetica lettura alternativa del contenuto delle conversazioni intercettate, a fronte di motivazione non implausibile sul quantitativo e sul test di qualità che appaiono francamente affatto compatibili con la condivisione di una tazza di caffè da prendere tra amici. 5.Parimenti inammissibile è la doglianza proposta col secondo motivo che si appunta sulla gravità indiziaria del reato di cui al capo 53; essa non dialoga con le indicazioni contenute nell'ordinanza impugnata non solo sul tenore della stessa conversazione, che fa riferimento alla qualità del 'blocco', ma anche sulla concomitanza della conversazione con il viaggio a Napoli, nè con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia richiamate nel provvedimento impugnato ( che ha tra l'altro anche evidenziato l'assenza di spiegazioni alternative diverse da quelle fornite dal contesto ).

6. Alla stregua delle spiegate argomentazioni, assorbito il motivo sulle esigenze cautelari, la decisione impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 D.P.R. N. 309/90, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma — in diversa composizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Conseguono per la Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 D.P.R. N. 309/90, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Dichiara inammissib