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Sentenza — n. 32762/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32762/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32762/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. della medesima città aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Mendico Maurizio in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 ( capo 22 ), di detenzione di droga a fini di spaccio ( capi 23 e 24 e 4.2. ) , di tentata estorsione aggravata dall'uso di arma e dalla presenza di più persone riunite ( capo 4 ), oltre che di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola ( capo 6 ).

Regesto Legislator

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art. 74 D.P.R. 309/90, articolo 74 D.P.R. 309/90, articolo 416-bis cod. pen, articolo 393 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 273 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32762/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla stregua delle spiegate argomentazioni, assorbito il motivo sulle esigenze cautelari, la decisione impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 D.P.R. N. 309/90, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma - in diversa composizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Conseguono per la Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen..

Parole chiave

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traffico di stupefacenti in banda imputazione per reati di stupefacenti crimine organizzato appartenenza a una banda infrazione qualificata LStup truffa in banda organizzata

Disposizioni normative citate

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art. 74 D.P.R. 309/90
della medesima città aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Mendico Maurizio in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R.
articolo 74 D.P.R. 309/90
Antonio ,Alaio si deduce violazione di legge in relazione all'articolo 74 D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità.
articolo 416-bis cod. pen
articolo 393 cod. pen
La difesa aveva richiesto la riqualificazione del reato in quello di cui all'articolo 393 cod. pen.
artt. 110 cod. pen
309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen.
art. 273 cod. proc. pen
Il giudice del riesame non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziarla ex art. 273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez.
art. 74 d.P.R. n. 309/90
Quanto alla "interscambiabilità" dei ruoli, questa Corte ha già rilevato che «il concetto di "fungibilità dei ruoli" tra i partecipi di una data associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 finisce talora per essere adoperato per mascherare l'obiettiva impossibilità di delinearne una precisa struttura» (Sez.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MENDICO MAURIZIO nato a SANTI COSMA E DAMIANO il 03/05/1975 avverso l'ordinanza del 11/02/2021 del TRIB. LIBERTA' dì ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; elette/s9riite le conclusioni del PG TOMASO EPIDENDIO ( 1 C2-c-c-V-:'"1-2 ).».--"' i -:(94 e:YA- t•-n-," .) ouln:2— e< 2- < -`'"-* Q ' 01-e-ortz., u5pktf) il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. della medesima città aveva applicato la misura cautelare custodiale nei confronti di Mendico Maurizio in ordine all'imputazione provvisoria avente ad oggetto i reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all' art. 74 D.P.R. 309/90 ( capo 22 ), di detenzione di droga a fini di spaccio ( capi 23 e 24 e 4.2. ) , di tentata estorsione aggravata dall'uso di arma e dalla presenza di più persone riunite ( capo 4 ), oltre che di detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola ( capo 6 ).

2. Con atto a firma dei difensori di fiducia è proposto ricorso per Cassazione nell'interesse del Mendico. 2.1.Con quello redatto dall'avv. Antonio ,Alaio si deduce violazione di legge in relazione all'articolo 74 D.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità. Il tribunale richiama e condivido integralmente le argomentazioni svolte dal g.i.p. che nella sua ordinanza aveva ricordato la sussistenza sul territorio della provincia di Latina di un'organizzazione di stampo mafioso di cui avrebbe fatto parte anche qualche esponente della famiglia Mendico.

Nel contempo il tribunale afferma la sussistenza in capo a Mendico Maurizio dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'articolo 74 D.P.R. 309/90 senza tuttavia fornire idonee spiegazioni in merito agli elementi costitutivi necessari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo di questa 'diversa' associazione, né in ordine alla utilità o materiale possibilità e/o opportunità di coesistenza tra le due diverse associazioni. Il tribunale in più occasioni parla di ".. attività illecita svolta in forma associata dai Mendico e in particolare da Maurizio.., quanto ai reati fine relativi alla droga il significato delle intercettazioni appare inequivoco... agendo all'interno di un contesto associativo.." senza, tuttavia, poco o nulla riferire sull'identità dei soggetti presunti associati, sul periodo di costituzione anche approssimativo della società, sugli elementi da cui poter desumere la stabilità e la persistenza e la coesistenza della stessa, sulla sua struttura ( articolata o rudimentale ), sull'eventuale sussistenza di mezzi o beni economici impiegati dai membri dell'associazione ( ad esempio veicoli ed altro ), sul ruolo specifico che Mendico Maurizio avrebbe assunto all'interno della stessa (promotore, costitutore, direttore, finanziatore o semplice partecipa ), sull'elemento psicologico che avrebbe animato le sue azioni criminose.Il tribunale fonda la sussistenza dell'associazione su poche intercettazioni di conversazioni intervenute tra soggetti ( es.

Schiavone Nicola e Cappelli Franco ) estranei al presente processo, e quindi all'associazione stessa, che sono in antitesi con quanto dedotto dal tribunale in merito alla sussistenza di 'altra' associazione finalizzata alla commercializzazione di sostanza stupefacente, distinta e separata da quella di cui all'articolo 416-bis cod. pen.; laddove parlare di clan è cosa diversa dal definire l'associazione di cui all'articolo 74 D.P.R. 309/90. L'ordinanza impugnata è anche contraddittoria, assumendo da un lato che il Mendico si dovesse approvvigionare di droga dagli Scotto quindi da altri soggetti, e dall'altro che lo stesso rivestisse ruolo apicale nell'associazione.

L'unico legame che è dato evincersi dalla lettura dell'ordinanza e degli atti in essa richiamati è quello familiare, l'identità del cognome Mendico tra i membri della ritenuta associazione di cui trattasi. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Camerota Diego in data 03/12/2020 confermano ancora una volta l'assenza di qualsivoglia stabilità, durevolezza e permanenza di rapporti tra i membri della ritenuta associazione: il mancato acquisto di sostanza stupefacente da parte del Mendico dagli Scotto ( senza riferire la fonte stabile di approvvigionamento dei Mendico ) e il suo interesse a vendere la ( sua ) sostanza stupefacente alla Di Calisto detta Chanel, proficua spacciatrice ( in proprio ).

In definitiva tutti i protagonisti della vicenda non erano animati da affectio societatis, anzi erano in competizione tra loro per assicurarsi, in maniera esclusiva, l'attività di spaccio in quella determinata zona del basso Lazio. 2.2. Con l'atto redatto dall'avv. Pasquale Cardillo Cupo si deduce, altresì, violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione al reato associativo lamentando l'assenza di gravità indiziaria. - Col primo motivo, in particolare, si assume che il riferimento operato dal tribunale del riesame alla rudimentalità dell'organizzazione e all'interscambiabilità dei ruoli si risolve piuttosto in un espediente mediante il quale mascherare l'impossibilità di delineare una precisa struttura e l'esistenza di un vero e proprio accordo criminale tra i soggetti, che in definitiva agiscono molto di frequente in maniera autonoma, e l'assenza di un capo e di un organizzatore, non emersi; laddove l'elemento organizzativo costituisce aspetto fondamentale della tipicità del delitto associativo.

Si tratterebbe, nel caso di specie, di una consorteria criminosa priva di una sede comune, priva di una cassa comune, priva di una struttura gerarchica, priva di una struttura orizzontale, priva di ogni risorsa economica, al punto che i presunti sodali non dispongono di 100 C per acquistare la sostanza stupefacente (emblematico il caso di Edoardo Parente, ritenuto sodale, che interloquendo con Maria Boccalà, afferma di non poter concludere l'affare non avendo cento o duecento euro a disposizione ). Peraltro il tribunale ha affermato che l'associazione fosse in rivalità col presunto gruppo facente capo ad Antinozzi ma questa conclusione, in astratto suggestiva, non è ancorata ai dati emersi; in alcuni episodi, infatti, alcuni presunti associati ( ad es.

Edoardo Parente ) si sono rivolti ai capi o comunque gli associati del clan rivale; è evidente come anche in questo caso la logica del sospetto abbia prevalso sulla gravità indiziaria necessaria a giustificare l'applicazione della misura - Col secondo motivo si deduce violazione di legge e illogicità della motivazione per assenza di gravità indiziarla in relazione al reato estorsivo contestato al capo 4 della provvisoria imputazione. La difesa aveva richiesto la riqualificazione del reato in quello di cui all'articolo 393 cod. pen. e la conseguente declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela; il tribunale ha ritenuto infondata la doglianza per due ordini di ragioni: la ingente entità del debito sarebbe di per sé sintomatica del fatto che il denaro vantato si riferisse a un'attività illecita; l'interpretazione in senso oggettivo dell'articolo 393 che non sarebbe integrato ogni qualvolta le modalità della pretesa non sono proporzionate alla finalità perseguita; laddove anche le Sezioni Unite hanno di recente affermato che la differenza tra i due reati deve essere rinvenuta nell'elemento psicologico. - Col terzo motivo si denuncia la mancanza di motivazione in punto di esigenze cautelari, la cui sussistenza era stata contestata con la memoria difensiva depositata. 3.11 ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.:176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; il difensore dell'imputato ha concluso, insistendo nei motivi di ricorso proposti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso merita accoglimento limitatamente al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 in relazione ai dedotti vizi argomentativi; nel resto esso è inammissibile.2. A sostegno del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'imputazione sub 22), il giudice del riesame ha valorizzato elementi dallo stesso ritenuti espressivi della riconoscibilità, nel caso di specie, dell'elemento organizzativo del reato associativo. L'ordinanza impugnata, invero, richiama due conversazioni intercettate di Nicola Schiavone rispettivamente con Franco Cappelli e con Agostino Di Franco (nessuno dei due partecipe del sodalizio in esame), in cui l'esponente del clan dei Casalesi parla della «divisione della zona di pertinenza del vecchio clan» costituita dai paesi di Castelforte e Santi Cosma e Damiano «in una "di sopra" gestita dai Mendico e da quella gestita da Antoniozzi», precisando che entrambi i gruppi criminali fanno parte della "fratellanza" con i Casalesi.

Rileva inoltre il giudice del riesame che, dalle conversazioni intercettate relative all'attività di spaccio, emerge che la stessa era svolta dagli appartenenti al gruppo con la consapevolezza di agire in modo organizzato e sinergico; inoltre, dalle dichiarazioni del collaboratore Diego Camerota si apprende che egli aveva visto Maurizio Mendico ordinare una fornitura dagli Scotto e tentare di arruolare, quale pusher, una certa Di Calisto. Secondo il Tribunale del riesame, la mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati non deve ritenersi decisiva, trattandosi di un'associazione di carattere elementare, frutto della scissione di un'altra precedente controllante il territorio davvero ristretto, sicché è evidente che i ruoli sono interscambiabili, ma l'affectio societatis e la consapevolezza di appartenere a un gruppo caratterizzato da fortissimi legale solidaristico si desume dalla rivalità con il gruppo degli Antinozzi.

3. Nei termini indicati, l'ordinanza impugnata non è immune dai vizi denunciati, risultando del tutto carente, sotto vari profili, la motivazione circa l'elemento oggettivo del reato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 dell citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, sicché la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; conf., ex plurimis, Sez, 6, n. 15534 del 10/02/2021, Lattucca).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure El Hadij Malick, Rv. 275550; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008).

Il giudice del riesame non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziarla ex art. 273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, si sostanzia in una valutazione connotata in termini di qualificata probabilità di colpevolezza. Invero, il riferimento alle affermazioni di Nicola Schiavone fanno registrare al giudice del riesame la divisione della zona originariamente "gestita" dall'unico clan in due zone e la "inclusione" di entrambi i gruppi criminali tra i riferimenti dei Casalesi: nessuna indicazione, però, l'ordinanza impugnata trae da esse circa la predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso.

Il rilievo circa la desumibilità dalle conversazioni intercettate di una consapevolezza degli indagati di agire in modo organizzato e sinergico è affermazione articolata in termini del tutto assertivi, senza alcuno specifico riferimento a dati indiziari idonei a comprovarla (sempre sul piano della gravità indiziaria), tanto più che la stessa ordinanza impugnata dà atto della mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati. Quanto alla "interscambiabilità" dei ruoli, questa Corte ha già rilevato che «il concetto di "fungibilità dei ruoli" tra i partecipi di una data associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 finisce talora per essere adoperato per mascherare l'obiettiva impossibilità di delinearne una precisa struttura» (Sez. 6, n. 10427 del 06/02/2018, Ezzaouya), funzionale, come si è visto, a rendere ragione dell'elemento oggettivo del reato.

L'ordinanza impugnata, inoltre, non dà adeguatamente conto della significatività, sul piano del giudizio di gravità indiziarla in ordine all'esistenza dal requisito organizzativo, dell'episodio dell'acquisto da parte di un soggetto di sostanza stupefacente e dell'iniziativa - il cui esito non è indicato - tesa al coinvolgimento di altra persona nell'attività di spaccio.4. Quanto al secondo motivo relativo ai gravi indizi dell'estorsione, deve ritenersi inconferente il richiamo all'insegnamento di Cass., Sez. Un., Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 - dep. 23/10/2020, Rv. 280027, posto che le indicazioni contenute in sentenza sulla manifesta derivazione delittuosa delle pretese monetarie fatte valere costituisce indicazione del tutto plausibile dell'inesistenza anche in astratto di una pretesa giudizialmente tutelata e financo di una sua possibile rappresentazione in detti termini: il provvedimento impugnato risulta dunque del tutto coerente con le indicazioni di cui alla citata decisione delle sezioni unite, che al § 10.5.3. della motivazione chiarisce esplicitamente che "ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli".

La censura deve reputarsi dunque manifestamente infondata.

5. Alla stregua delle spiegate argomentazioni, assorbito il motivo sulle esigenze cautelari, la decisione impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all'art. 74 D.P.R. N. 309/90, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma - in diversa composizione. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto. Conseguono per la Cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 74 D.P.R. N. 309/90, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma. Dichiara