Sentenza — n. 32761/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Trocino Irene, nata a Crotone, il 2/7/1976; avverso l'ordinanza del 7/4/2021 del Tribunale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Nstorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, il quale ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'indagata avv. Francesco Verri, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 415-bis c.p; Sentenza — n. 32761/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La ricorrente lamenta anzitutto l'omessa confutazione dei rilievi svolti in merito all'indiscriminata estensione della perquisizione e del sequestro disposti dal pubblico ministero. Doglianza che si rivela invero infondata, posto che il giudice del riesame ha evidenziato come il relativo decreto avesse indicato specificamente i dati da ricercare e sottoporre al vincolo in funzione della prova dei reati per cui si procede e come il sequestro sia stato esteso ai dispositivi ed ai supporti (ovvero in un caso all'intero contenuto digitale attraverso l'estrapolazione di una copia-mezzo) nella necessità di individuare i dati ricercati attraverso l'ausilio di un consulente tecnico, attività che il Tribunale ha ritenuto ancora in corso.
Parole chiave
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o la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Trocino Irene, nata a Crotone, il 2/7/1976; avverso l'ordinanza del 7/4/2021 del Tribunale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Nstorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, il quale ha richiesto l'annullamento del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'indagata avv. Francesco Verri, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Crotone ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Trocino Irene, esercente l'attività di avvocato, avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro a fini probatori di alcuni dispositivi elettronici e supporti informatici adottato dal pubblico ministero nel procedimento a carico della medesima e di altri per i reati di associazione per delinquere, favoreggiamento della permanenza del territorio dello Stato di cittadini extracomunitari e falso in certificati.
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagata articolando tre motivi. Con il primo lamenta violazione di legge per omessa motivazione sulla prima censura proposta con l'istanza di riesame in merito alla mancata delimitazione da parte del pubblico ministero della perquisizione e del sequestro ai soli dati contenuti nei dispositivi e supporti informatici pertinenti ai reati per cui si procede. Ulteriore violazione di legge viene dedotta con il secondo motivo in riferimento alla denegata restituzione dei sistemi informatici e dei dati in essi contenuti non rilevanti per l'indagine in ragione della necessità di completare l'esame del contenuto dei dispositivi e dei supporti sequestrati.
In tal senso la ricorrente lamenta che il Tribunale non si è pronunziato nell'immediatezza della perquisizione, bensì a distanza di un mese dall'apprensione delle cose di cui si tratta e, soprattutto, successivamente al deposito da parte del pubblico ministero degli atti d'indagine ed alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia nuovamente violazione di legge anche in riferimento all'art. 8 CEDU, lamentando che la perquisizione ed il successivo sequestro hanno avuto ad oggetto dati e comunicazioni di posta elettronica o intervenute attraverso sistemi di messagistica relativi anche ai rapporti professionali intrattenuti dalla Trocino con clienti estranei al presente procedimento.
3. Con memoria del 21 giugno 2021 il difensore dell'indagata ha comunicato come a quella data ancora il pubblico ministero non avesse proceduto alla restituzione delle cose in sequestro ed ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
2. La ricorrente lamenta anzitutto l'omessa confutazione dei rilievi svolti in merito all'indiscriminata estensione della perquisizione e del sequestro disposti dal pubblico ministero. Doglianza che si rivela invero infondata, posto che il giudice del riesame ha evidenziato come il relativo decreto avesse indicato specificamente i dati da ricercare e sottoporre al vincolo in funzione della prova dei reati per cui si procede e come il sequestro sia stato esteso ai dispositivi ed ai supporti (ovvero in un caso all'intero contenuto digitale attraverso l'estrapolazione di una copia-mezzo) nella necessità di individuare i dati ricercati attraverso l'ausilio di un consulente tecnico, attività che il Tribunale ha ritenuto ancora in corso.
Né tale motivazione può ritenersi meramente apparente nella misura in cui il decreto menzionato si sarebbe limitato a selezionare solo parzialmente il materiale da assoggettare al vincolo, invece genericamente esteso dal pubblico ministero già ab origine all'intera dotazione informatica dell'indagata. Tale obiezione si fonda infatti su una personale esegesi del testo del decreto, che invece, come correttamente ritenuto dal Tribunale, è chiaramente orientato alla delimitazione dell'oggetto dell'intervento cautelare ed alla sua funzionalizzazione alla prova dei reati per cui si procede.
3. Colgono invece nel segno le altre censure della ricorrente. 3.1 Va infatti ribadito che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto Rv. 280838). Non di meno questa Corte ha ripetutamente avuto modo di precisare come la ricerca e l'individuazione all'interno di un sistema informatico dei dati da assoggettare al vincolo probatorio sia operazione che può rivelarsi complessa in ragione del volume dei dati conservati nel sistema, come della difficoltà di identificare quelli rilevanti ed anche per la necessità di adottare le adeguate misure tecniche di cui all'art. 247 comma 1-bis c.p.p. In tal senso è stato dunque ritenuto legittimo e non in contrasto con i principi di proporzionalità ed adeguatezza il sequestro dell'intero dispositivo piuttosto che l'estrazione della copia di singoli dati in esso contenuti, quando ciò sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare in maniera mirata i dati ricercati nella memoria del sistema (Sez. 5, Sentenza n. 38456 del 17/05/2019, Benigni, Rv. 277343), così come l'estrazione di copia integrale dei dati contenuti in quest'ultimo, realizzando solo una copia-mezzo, che consente la immediata restituzione del dispositivo (Sez. 6, Sentenza n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949).
In entrambi i casi l'estensione del sequestro (che rimane tale anche nel caso dell'apprensione della mera copia integrale dei dati, come chiarito da Sez. U, Sentenza n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497) assume natura meramente strumentale a garantire l'effettività della perquisizione e quindi non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede, gravando sul pubblico ministero l'onere di predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile e provvedere, all'esito, alla restituzione del dispositivo o della copia integrale all'avente diritto (cfr. la citata sentenza Andreucci). 3.2 Alla luce delle illustrate coordinate esegetiche è allora evidente che il giudice del riesame, proprio perché aveva riconosciuto la specificità del decreto del pubblico ministero, doveva a quel punto interrogarsi sulla proporzionalità ed adeguatezza del sequestro operato in esecuzione del medesimo, verificando la concreta legittimità dell'apprensione dei supporti informatici in riferimento alla eventuale impossibilità di estrapolarne i dati ricercati nell'immediatezza dell'esecuzione del decreto e di predisporre il necessario supporto operativo per provvedervi, anche alla luce della potenziale particolare sensibilità del contenuto dei suddetti supporti, atteso che il suo titolare, per quanto indagato, svolge la professione di avvocato ed è dunque possibile che all'interno dei supporti medesimi siano custoditi dati estranei all'oggetto dell'indagine, ma invece attinenti ai sui rapporti con i propri assistiti.
In secondo luogo era compito del Tribunale verificare altresì che il tempo di trattenimento dei supporti o della copia del loro contenuto sia stato congruo rispetto allo scopo di procedere all'individuazione dei dati destinati all'apposizione del vincolo finale. Verifiche che, in caso di esito negativo, avrebbero imposto la restituzione all'avente diritto dei supporti prelevati. 3.3 Non è dubbio che il provvedimento impugnato abbia sostanzialmente omesso tali verifiche, limitandosi a prendere genericamente atto (senza nemmeno precisare la fonte processuale di tale circostanza) che gli accertamenti sul materiale sequestrato sarebbero stati ancora in corso, ma senza procedere ad alcuna analisi della effettiva congruità del tempo trascorso dal momento del prelievo dei supporti o della copia- immagine del telefono cellulare in relazione alla specificità del caso, anche alla luce del fatto che, come documentato dalla difesa, il pubblico ministero ha provveduto nel frattempo al deposito degli atti ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.
4. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo