Sentenza — n. 32758/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 21 gennaio 2021 (dep. il giorno 11 marzo 2021) la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Marcello COLAFIGLI avverso il decreto ex art. 666, comma 2, c.p.p. in data 26 febbraio 2020, con il quale la Corte di assise di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dallo stesso COLAFIGLI (relativo alla sua condanna alla pena dell'ergastolo).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen, art. 122 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32758/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il giorno 11 marzo 2021) la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Marcello COLAFIGLI avverso il decreto ex art. 666, comma 2, c.p.p. in data 26 febbraio 2020, con il quale la Corte di assise di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dallo stesso COLAFIGLI (relativo alla sua condanna alla pena dell'ergastolo).
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: COLAFIGLI MARCELLO nato a POGGIO MIRTETO il 12/11/1953 avverso l'ordinanza del 21/01/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta in data 09/05/2021 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 21 gennaio 2021 (dep. il giorno 11 marzo 2021) la Settima Sezione penale di questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse di Marcello COLAFIGLI avverso il decreto ex art. 666, comma 2, c.p.p. in data 26 febbraio 2020, con il quale la Corte di assise di appello di Roma aveva dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto dallo stesso COLAFIGLI (relativo alla sua condanna alla pena dell'ergastolo).
2. Con atto pervenuto il 18 marzo 2021 il difensore di Marcello COLAFIGLI ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la riferita ordinanza, denunciando l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa questa Corte nel ritenere l'operatività del principio del bis in idem in materia di provvedimenti relativi a pene in esecuzione. Il ricorrente ha: - richiamato l'art. 54 L. 354/1975 ed escluso l'applicabilità nella fattispecie degli artt. 649, 666 e 669 cod. proc. pen.; - soggiunto che in riferimento alla pena dell'ergastolo, che in atto il COLAFIGLI sta espiando, la difesa avrebbe «eccepito motivi nuovi», rispetto ai precedenti «eccepiti sempre nella fase esecutiva e non giudiziale».
Inoltre, ha assunto che: - nella specie ricorrerebbe «un manifesto errore materiale e giuridico» poiché al COLAFIGLI era stata applicata una pena di trenta anni di reclusione e poi avrebbe subito il cumulo successivo; dunque, avrebbe avuto luogo una violazione degli artt. 3, 27 Cost., 663, 649, 666 e 669, cod. proc. pen. in combinato disposto con gli artt. 73, comma 2, e 78 cod. pen.; - e dovrebbe riscontrarsi «una contraddizione in termini del provvedimento» oggetto del presente ricorso, in quanto la pena dell'ergastolo sarebbe stata applicata al COLAFIGLI in violazione del «principio del ne bis in idem».
3. Il ricorso è inammissibile per la dirimente ragione che è stato proposto da un difensore privo di procura speciale («È inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen.»: Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014 - dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 - 01).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/05/2021. Il Consi