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Ordinanza — n. 32757/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against sentencing request dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding sentencing parameters.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32757/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the sentencing request inadmissible de plano. The appellant argued for a lower sentence and challenged the identification of crimes, but the Court held that such arguments concern sentencing parameters rather than the legality of the penalty itself. Consequently, the appeal was rejected under Article 448 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are inadmissible if they concern only the commensurability of the penalty or the evaluation of mitigating circumstances, as these do not affect the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

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sentencing request appeal inadmissible cassation commensurability of penalty mitigating circumstances de plano inadmissibility Code of Criminal Procedure procedural grounds revisione in materia penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
In conclusione, l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr- Sez.
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt.
Art. 129, cod. proc. pen.
276509 - 01); • «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 132, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
• «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 81, comma 2, cod. pen.
art. 444 cod. proc. pen
il 25 febbraio 2021) il Tribunale di Nola ha applicato a Enrico BENVENUTO la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
artt. 129 cod. proc. pen
in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 132, 133 e 81, comma 2, cod.
art. 133 cod. pen
• «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio
pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu
pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 2, n. 4727/2018
(cfr- Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENVENUTO ENRICO nato a NAPOLI il 22/09/1973 avverso la sentenza del 24/02/2021 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 24 febbraio 2021 (dep. il 25 febbraio 2021) il Tribunale di Nola ha applicato a Enrico BENVENUTO la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per due delitti di furto aggravato, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen., 132, 133 e 81, comma 2, cod. pen.: - a cagione della mancata determinazione della pena nel minimo edittale (anche con riferimento all'aumento per continuazione e tenuto conto pure della confessione dell'imputato) e dell'omessa motivazione su eventuali cause di esclusione della punibilità; - e con riguardo all'identificazione dell'imputato quale autore dei delitti, sulla scorta del compendio in atti.

3. Il ricorso è inammissibile. Invero, è dirimente considerare:- che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza„ all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - e che è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca:

• «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01); • «l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01).

In conclusione, l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr- Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2021. Il Consigliere estensore Il Pres