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Ordinanza — n. 32756/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32756/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32756/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del giorno 18 dicembre 2020 il Tribunale di Pesaro ha applicato a Costantino MAGRELLI la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per più reati di furto aggravato, alcuni dei quali tentati, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (compresa la recidiva) e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 32756/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. per più reati di furto aggravato, alcuni dei quali tentati, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (compresa la recidiva) e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione.

Parole chiave

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maggiorazione dissuasiva motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena permesso di promuovere un procedimento penale furto aggravato attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del giorno 18 dicembre 2020 il Tribunale di Pesaro ha applicato a Costantino MAGRELLI la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33145/2020
esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGRELLI COSTANTINO nato a NAPOLI il 08/10/1964 avverso la sentenza del 18/12/2020 del TRIBUNALE DI PESAROudita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del giorno 18 dicembre 2020 il Tribunale di Pesaro ha applicato a Costantino MAGRELLI la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. per più reati di furto aggravato, alcuni dei quali tentati, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (compresa la recidiva) e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione.

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo la violazione della legge penale e il vizio di motivazione ed assumendo che: - la motivazione sarebbe illogica per il mancato riconoscimento delle circostanza attenuanti generiche «nella massima estensione» e l'insussistenza delle ipotesi accusatorie; - le condotte dell'imputato fossero «al limite degli atti preparatori» e sotto il profilo dell'idoneità dell'azione essi non potevano costituire elementi utili per ritenere integrati i delitti; - la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente.

3. Il ricorso è inammissibile.Invero: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.). - «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. [...], l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione» (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01); - difatti, «in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione [...], deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata, quanto al ricorso per cassazione, ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati»; e «la ricorribilità per cassazione in caso di patteggiamento facendo valere l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è esclusa nel caso in cui l'impugnazione richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione [...] e cioè quando ha diversa qualificazione presenti margini di opinabilità, dovendosi, peraltro, condurre la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso» (Sez. 5, n. 33145/2020, che richiama Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, Kanow, Rv. 271789, Sez. 7, n. 39600 del 10/9/2015, Casarin, Rv. 264766, e Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865).

Nel caso in esame, il ricorrente nella parte in cui ha assunto il vizio di motivazione, peraltro in maniera patentemente generica, ha sollevato censure non comprese tra quelle previste dall'art. 448, comma 2-bis, cit. Nel resto, si è doluto della qualificazione dei fatti sempre in maniera del tutto generica e apodittica, non considerando neppure che la pena è stata applicata pure per molti reati consumati, senza che possa ravvisarsi - in ossequio ai princìpi sopra esposti - una qualificazione dei fatti palesemente eccentrica rispetto alla contestazione.

In conclusione, l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2021. Il Consigliere estensore Il Pr