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Sentenza — n. 32755/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32755/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32755/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; cfr. già Sez.

Regesto Legislator

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art. 324 cod. proc. pen, art. 253 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32755/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; cfr. già Sez.

Parole chiave

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pubblicità della procedura controinterrogatorio del ministero pubblico sequestro di mezzi di prova deposito delle prove testamento pubblico ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 324 cod. proc. pen
Con ordinanza del 29 gennaio 2021 (del ill giorno 8 febbraio 2021) il Tribunale di Torino - all'esito del riesame (art. 324 cod.
art. 253 cod. proc. pen
pen.), e in particolare dell'art. 253 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: TISEO TOMMASO nato a NAPOLI il 29/09/1976 STAUNOVO POLACCO OSCAR BENEDETTO nato a TORINO il 28/10/1965 avverso l'ordinanza del 29/01/2021 del TRIBUNALE DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; - le memorie datate 12/04/2021 e 20/04/2021, presentate dall'avvocato CLAUDIO STRATA nell'interesse di TISEO TOMMASO, che ha dedotto la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso e la manifesta inammissibilità del secondo motivo di ricorso ed ha contestato quanto rassegnato dal Procuratore Generale;RITENUTO IN FATTO 1.

Con ordinanza del 29 gennaio 2021 (del ill giorno 8 febbraio 2021) il Tribunale di Torino - all'esito del riesame (art. 324 cod. proc. pen.) interposto nell'interesse di Tommaso TISEO - ha annullato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico ministero il 14 gennaio 2021 nei confronti della stessa persona sottoposta ad indagini in relazione al delitto di falsità materiale di un atto fidefacente commessa dal privato (artt. 110, 476, comma 2, 482 cod. pen.) per il quale si procede nei confronti' di Tommaso TISEO e Oscar Benedetto STAUNOVO POLACCO.

Più in particolare, nel caso di specie si procede per la contraffazione di un atto pubblico di vendita acquisito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 441, comma, 5 cod. proc. pen. nel giudizio abbreviato celebrato nei confronti di Oscar Benedetto STAUNOVO POLACCO, in quella sede difeso dall'avvocato Tommaso TISEO; e il procedimento è stato instaurato a seguito della relazione redatta dal G.u.p., che ha rappresentato di aver rinvenuto agli atti del fascicolo processuale, dopo la pronuncia della sentenza e prima della stesura della motivazione, un atto notarile difforme da quello di cui aveva disposto l'acquisizione e che aveva apprezzato al fine di decidere.

2. Avverso l'ordinanza il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione, avanzando nel corpo dell'atto due ordini di censure (di seguito enunciate nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), e segnatamente: - l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), e in particolare dell'art. 253 cod. proc. pen. - la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). 2.1.

Sotto il primo profilo, il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen., in forza del quale - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - la motivazione del provvedimento di sequestro probatorio deve dare conto del fumus commissi delicit, ossia dell'astratta configurabilità del reato Ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, ma non nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa. Ed ha rappresentato che il Tribunale avrebbe dovuto avere riguardo alla sussistenza del fumus commissi delicti al momento in cui è stato emesso il decreto di sequestro; e invece, nella specie, avrebbe negato la sussistenza del fumus alla luce di dati acquisiti successivamente alle perquisizioni (disposte con il medesimo provvedimento di sequestro) o all'esito delle stesse.

Inoltre, il Colllegio del riesame - nell'affermare che il Pubblico mistero avrebbe dovuto eseguire anzitutto solo la perquisizione presso lo studio notarile e soltanto in un secondo momento dare corso ad analogo atto presso lo studio dell'avvocato TISEO - avrebbe compiuto una valutazione che esula dalla sua competenza. 2.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente ha prospettato:- la palese contraddittorietà dell'ordinanza impugnata, poiché essa avrebbe fatto riferimento a dati e circostanze non emergenti dagli atti, ossia: • la presenza agli atti del giudizio abbreviato, prima dell'ordinanza emessa dal G.u.p. ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., dell'atto pubblico in discorso;

• la circostanza che l'avvocato TISE0 non abbia fatto personalmente accesso presso la cancelleria del G.u.p. per estrarre copia degli atti; - nonché la sua manifesta illogicità, nella parte in cui ha ritenuto ragionevole l'ipotesi dell'errore nell'acquisizione dell'atto, fermo restando comunque che i dati valorizzati a tal fine sono emersi successivamente all'emissione del decreto di sequestro annullato.

3. Il Procuratore generale, pur evidenziando l'inammissibilità delle censure aventi ad oggetto il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, ha ravvisato la denunciata violazione di legge, esponendo che il fumus del commesso reato a sostegno del decreto di sequestro probatorio non può essere valutato alla luce degli esiti del sequestro; e che tale presupposto non deve essere confuso con la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (come parrebbe aver fatto il Tribunale del riesame); ed ha chiesto perciò l'annullamento con rinvio del provvedimento collegiale.

4. La difesa del TISE0 ha rassegnato: - la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, affermando che il Collegio del riesame avrebbe fatto corretta applicazione del principi posti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di apprezzamento del fumus commissi delicti, alla luce degli elementi - in quella sede dedotti dalla difesa (che ha pure qui esposto taluni dati di fatto a sostegno del proprio asserto) - che ne evidenziavano il difetto già all'atto dell'emissione del decreto di perquisizione e sequestro; - la manifesta inammissibilità del secondo motivo di ricorso, osservando che non può essere ritualmente dedotto il vizio di motivazione in sede di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse all'esito di riesame reale; e, comunque, la manifesta infondatezza anche di tale ordine di censure, censurando la prospettazione del Pubblico ministero ricorrente ed esponendo gli elementi di fatto sulla scorta dai quali il Collegio del riesame avrebbe correttamente e logicamente argomentato.

Ancora, la difesa ha contestato la correttezza delle allegazioni del Procuratore Generale, affermando che il Tribunale non avrebbe affatto confuso il fumus commissi delicti con i gravi indizi di colpevolezza, bensì avrebbe negato la sussistenza proprio del fumus del fatto del TISE0 sulla base degli elementi già disponibili nel momento in cui è stato disposto il sequestro.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato, nella parte in cui deduce la violazione di legge, nei termini che si esporranno in fra. Ragion per cui, ferma l'inammissibilità in questa sede delle censure relative alla contraddittorietà e all'illogicità della motivazione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio.

1. Ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01; cfr. già Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01;). Inoltre, «in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria» (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019 - dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542 - 01).

2. Nel caso in esame, come già osservato, ill ricorrente ha in primo luogo denunciato l'erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. nell'apprezzamento del fumus commissi delicti al momento in cui è stato emesso il decreto di sequestro, compiuto pure mediante valutazioni sulle relative alle scelte investigative del pubblico ministero. 2.1. L'ordinanza impugnata ha anzitutto negato che - contrariamente a quanto assunto dalla difesa del TISEO, che aveva interposto riesame - fosse apparente la motivazione del decreto del Pubblico ministero, affermando che esso indicasse molto chiaramente l'incolpazione attribuita la TIFEO e la finalità probatoria sottesa al sequestro.

Tuttavia, pur premettendo i principi espressi da questa Corte inerenti alle valutazioni devolute al giudice chiamato a decidere sul riesame di un decreto di sequestro preventivo, il Tribunale è pervenuto alla statuizione di annullamento (per insussistenza del fumus) argomentando non sul fumus del commesso reato ma sul fumus della commissione di esso da parte del TISEO, accogliendo in sostanza la prospettazione difensiva in ordine alla sua estraneità rispetto alla condotta delittuosa per cui si procede. In altri termini, il Collegio del riesame sulla base degli elementi di fatto esposti nell'ordinanza impugnata, non ha escluso che sussistesse il fumus del reato ma ha ritenuto non ragionevole che tale condotta potesse essere attribuita (quantunque nei limiti richiesti per il sequestro) allo stesso TISEO, così ponendosi nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa a carico di quest'ultimo; e a tale apprezzamento ha pure aggiunto una del tutto indebita - poiché non prevista dalla legge - valutazione delle scelte investigative del Pubblico ministero, nella parte in cui ha assunto che la perquisizione e il sequestro iDresso lo studio dell'avvocato TISEO non avrebbe dovuto ordinarsi contestualmente a quelli da eseguirsi presso lo studio del notaio che ha rogato l'atto pubblico de quo bensì solo successivamente e alla luce dell'esito di questi ultimi.

3. Ricorre, dunque, la dedotta violazione di legge e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino. Non occorre, allora, immorare per rilevare l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui ha dedotto il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino. Così deciso il 29/04/2021. Il Consigliere estenso