Sentenza — n. 32753/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 1.9.2020, depositata il 13.11.2020 , il Giudice per le indagini preliminari di Taranto ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di OSEMWENGIE Abasa in quanto la condotta ascrivibile all'arrestato risultava riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 588, comma primo, cod. pen., reato in relazione al quale non è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 588, comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32753/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il provvedimento qui censurato non è stato fatto buon governo di tali principi. L'arresto è stato effettuato a norma dell'art. 381, comma 1, cod. proc.pen, ritenendo gli agenti che potesse ricorrere l'ipotesi di reato di rissa aggravata di cui all'art. 588, comma 2 cod. proc. pen. Per quanto risulta dal verbale di arresto, all'atto dell'intervento, sollecitato da numerosissime segnalazioni per rissa e guerriglia urbana, gli agenti si sono trovati dinanzi a parecchi uomini, tutti apparentemente cittadini extracomunitari, disposti lin due gruppi, il primo formato da dieci persone e, il secondo, da cinque/sei persone che "battendosi tra loro a modo guerriglia urbana, ... si colpivano ripetutamente con calci e pugni, bandendo bottiglie, cinghie e bastoni".
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nel procedimento a carico di OSEMWENGIE ABASA, nato in Nigeria, il 1.1.1996 avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto del 1.9.2020, depositata il 13.11.2020 esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; esaminata la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata attesa la legittimità dell'arresto
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 1.9.2020, depositata il 13.11.2020 , il Giudice per le indagini preliminari di Taranto ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto di OSEMWENGIE Abasa in quanto la condotta ascrivibile all'arrestato risultava riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 588, comma primo, cod. pen., reato in relazione al quale non è consentito l'arresto facoltativo in flagranza.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto affidando le proprie censure ad un unico ed articolato motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il correlato vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che non era stata effettuata dal giudice della convalida, come invece avrebbe dovuto, secondo i parametri di valutazione ex ante dell'operato della polizia giudiziaria procedente all'arresto.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Delia Cardia, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata attesa la legittimità dell'arresto. CONSIDERATO IN IDIRITTO Il ricorso è fondato.
1. In tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dagli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto indicati nelle disposizioni di cui agli artt. 380, 381 e 382 cod. proc. pen., ossia deve valutare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria effettuando un controllo di ragionevolezza di questo in relazione allo stato di flagranza e all'ipotizzabilità di uno dei reati di cui agli artt.380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria né le esigenze cautelari e neanche l'apprezzamento sulla responsabilità che è riservato alla cognizione del giudice del merito.
Il giudice della convalida, dunque, deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi in quel momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e, quindi, trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto (ex multis, Sez. 1, n. 15296 del 4/4/2006, Pm. in proc. Oprea, Rv. 234211; Sez. 5, n. 49340 del 16/9/2019, P, R. 278382). La polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà - in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato - ma non occorre un'apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 6, n. 31281 del 6/5/2009, Spennati, Rv. 244680;
Sez. 3, n. 35304 dell'11/5/2016, P.M. in proc. Cobuccio, Rv. 267999).Con riferimento poi alle condizioni della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessario che ricorrano congiuntamente entrambi i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità dell'agente, ma è sufficiente la sussistenza di almeno uno dei due parametri (Sez. 1, n. 17332 del 30/3/2006, P.M. in proc. Solimeno, Rv. 234259).
2. Con il provvedimento qui censurato non è stato fatto buon governo di tali principi. L'arresto è stato effettuato a norma dell'art. 381, comma 1, cod. proc.pen, ritenendo gli agenti che potesse ricorrere l'ipotesi di reato di rissa aggravata di cui all'art. 588, comma 2 cod. proc. pen. Per quanto risulta dal verbale di arresto, all'atto dell'intervento, sollecitato da numerosissime segnalazioni per rissa e guerriglia urbana, gli agenti si sono trovati dinanzi a parecchi uomini, tutti apparentemente cittadini extracomunitari, disposti lin due gruppi, il primo formato da dieci persone e, il secondo, da cinque/sei persone che "battendosi tra loro a modo guerriglia urbana, ... si colpivano ripetutamente con calci e pugni, bandendo bottiglie, cinghie e bastoni".
Alla vista della polizia, i corrissanti facevano perdere le loro tracce e gli agenti riuscivano ad indentificare solo l'indagato che "risultava essere persona attiva nella rissa poiché lo stesso percuoteva alle spalle uno dei suoi connazionali e partecipante all'evento". Orbene, in tale situazione, la polizia, al momento in cui ha proceduto all'arresto, ha fatto un uso ragionevole dei poteri discrezionali che le competono in quanto, avendo riguardo alle modalità della condotta, al numero dei corrissanti e al possesso in capo agli stessi di strumenti atti ad offendere, la situazione che è apparsa ai loro occhi e da loro descritta, poteva consentire di ritenere verosimilmente che potessero esservi conseguenze lesive, non potute documentare a causa della fuga dei corrissanti.
Il Gip, motivando che "sulla base degli atti di indagine non emerge che nel corso della rissa o subito dopo di essa taluno sia stato ucciso o abbia riportato lesioni personali" non ha valorizzato, come invece avrebbe dovuto, unicamente la situazione che si era prospettata agli agenti all'atto in cui hanno eseguito l'arresto, ma ha considerato anche elementi sopravvenuti, acquisiti nel corso dell'udienza di convalida, quali l'assenza di prove delle lesioni, circostanza, quest'ultima, che avrebbe potuto assumere rilievo soltanto ai fini della eventuale successiva emissione di una misura cautelare.
Il Gip, quindi, non essendosi limitato ad una valutazione ex ante delle condizioni legittimanti, ha illegittimamente respinto la richiesta di convalida in quanto ha reso un giudizio che ha trasceso il confine tipico di verifica degli elementi utili alla convalida. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Come questa Corte ha ormai più volte avuto modo di affermare (cfr., per tutte, Sez. 6, 11/7/2006, P.M. in proc. Adamo, Rv. 235136), l'annullamento viene disposto senza rinvio poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria e l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza concreti effetti giuridici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deci