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Sentenza — n. 32752/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32752/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32752/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza n. 2884 del 21.5.2020, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Gianfranco BIONDI avverso la sentenza pronunziata, in assenza dell'imputato, con motivazione contestuale, dal Tribunale di Avezzano il 18 marzo 2019.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32752/2021 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), eccepisce la violazione della legge processuale in quanto, non essendovi nel testo della sentenza, nel dispositivo e nel verbale di udienza alcun riferimento alla lettura della motivazione contestuale al dispositivo, non trova applicazione il termine per proporre appello fissato nell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente istanza di ricusazione tardiva censure procedurali verosimiglianza dei motivi d'asilo mancanza di credibilità mancata prova di parzialità
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Biondi Gianfranco, nato a L'Aquila il 6/08/1963 avverso l'ordinanza del 21/05/2020 dalla Corte d'app2Ilo di L'Aquila esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza n. 2884 del 21.5.2020, la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da Gianfranco BIONDI avverso la sentenza pronunziata, in assenza dell'imputato, con motivazione contestuale, dal Tribunale di Avezzano il 18 marzo 2019.

2. Il difensore dell'imputato, avv.to Antonio Pascale, propone ricorso per cassazione articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza di motivazione dell'ordinanza impugnata in quanto il Giudice territoriale ha dichiarato la tardività dell'appello omettendo qualsiasi riferimento alla contestualità della motivazione che costituisce il presupposto per l'applicazione del termine breve per l'impugnazione 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), eccepisce la violazione della legge processuale in quanto, non essendovi nel testo della sentenza, nel dispositivo e nel verbale di udienza alcun riferimento alla lettura della motivazione contestuale al dispositivo, non trova applicazione il termine per proporre appello fissato nell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Vincenzo Senatore, ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui "l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa" (Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862;

Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010, Scafa, Rv. 246453; Sez. 5, n. 1742 del 19/04/1999, Mazzola, Rv. 214468). Dagli atti di causa, a cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di dover accedere in ragione del tipo di doglianza proposta, risulta che della motivazione contestuale e della lettura della stessa si dà atto nel verbale dell'udienza, sia pure con un segno di spunta in corrispondenza della dicitura "motivazione contestuale"; in tale verbale, poi, si dà atto che la lettura è stata effettuata alla presenza del pubblico ministero, nonché di due avvocati, indicati nominativamente.

Il verbale risulta sottoscritto dal giudice e dall'ausiliario che ha assistito il giudice in udienza e tale sottoscrizione è volta a garantire - con profili di responsabilità penale per un eventuale falso ideologico - la corrispondenza tra quanto attestato e quanto accaduto. La lettura del dispositivo e della contestuale motivazione trova poi conferma nella sentenza medesima. Siffatta circostanza deve quindi ritenersi accertata. L'imputato, assente nel processo, aveva quindi quindici giorni per proporre appello, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 585, comma 1, lett a) cod. proc. pen., termine che non è stato rispettato in quanto l'impugnazione avverso la sentenza depositata il 18 marzo 2019 è stata proposta solo in data 8 aprile 2019.

Correttamente, pertanto, la Corte distrettuale ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello con motivazione chiara, sintetica, del tutto esaustiva e pienamente rispettosa delle norme che regolano la materia.

2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma