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Sentenza — n. 32749/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32749/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32749/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORDA MASSIMO nato a RIMINI il 28/02/1967 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sen e le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI udito il difensore CAMERALIZZATA

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 32749/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Analoghe doglianze sono proposte in riferimento alle circostanze attenuanti generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.

Parole chiave

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motivi di cassazione stato di bisogno motivazione inadeguata delle censure costituzionali verosimiglianza dei motivi d'asilo domanda di revisione dell'asilo difetto di motivazione
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORDA MASSIMO nato a RIMINI il 28/02/1967 avverso l'ordinanza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; lette/sen e le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI udito il difensore CAMERALIZZATA

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello presentato dall'imputato per la mancanza di correlazione tra i motivi di impugnazione e la sentenza, osservando che l'appellante richiedeva l'assoluzione sulla base della tesi dello stato di necessità non prospettata in primo grado, deducendo l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e richiedendo una pena più mite; l'appellante aveva ignorato che la ricostruzione del fatto operata in sentenza non lasciava alcuno spazio all'ipotesi difensiva dello stato di necessità e che sugli altri motivi vi era specifica ed ampia motivazione, ignorata dall'impugnante, che con essa non si era confrontato. 2.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che ha lamentato l'errata applicazione di legge in relazione agli artt 581 lett c) e 591/1 lett c) cpp, poiché la Corte avrebbe valutato erroneamente la mancanza di correlazione tra la motivazione e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione.

La Corte avrebbe impiegato argomentazioni appropriate alla fase del merito mentre i motivi di appello sarebbero specifici evidenziando i profili del fatto (prova testimoniale Amici e documentazione ) di cui si richiedeva un diverso apprezzamento ed in diritto le ragioni dell'invocato stato di necessità, sul quale non vi sarebbe motivazione da parte del Giudice di primo grado. Per altro verso l'ordinanza di inammissibilità, ripercorrendo le argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, dava dimostrazione di valutare la fondatezza dei motivi di appello, giudizio precluso secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il ricorrente ha citato.

Analoghe doglianze sono proposte in riferimento alle circostanze attenuanti generiche. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.La pronunzia Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017 ) Rv. 268822; Galtelli - che il ricorrente ha citato - ha sancito il principio per il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

In senso conforme si è pure chiarito che ai fini della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di appello, sotto il profilo della specificità, è necessario che il ricorrente non si limiti a contestare semplicemente il punto della pronuncia di cui chiede la riforma, ma che rispetto ad esso indichi le ragioni di fatto o di diritto per cui non ne condivide la valutazione. Sez. 3 , Sentenza n. 12727 del 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019 ) Rv. 275841;Sez. 2 , Sentenza n. 51531 del 19/11/2019 Ud. (dep. 20/12/2019 ) Rv. 277811 . 1.1.Nel caso in esame gli argomenti che secondo il ricorrente sarebbero dotati di specificità dimostrativa ed idoneità critica nei confronti del tessuto motivazionale della sentenza di primo grado, per come rappresentati nella stessa attuale impugnazione ( pagine 4,5,6 dell'atto di ricorso ) e per come si leggono nei motivi di appello doverosamente consultati dal Collegio, sono fondati su ipotesi del tutto generiche in quanto scollegate dalla motivazione della pronunzia resa dal Tribunale.

Sul punto è necessario osservare che - contrariamente a quanto dedotto con la presente impugnazione - la giustificazione resa dal Giudice di primo grado, estesa per più pagine del testo, appare esauriente nella ricostruzione dei fatti oggetto dell'imputazione di violenza privata e convincente sotto il profilo valutativo. La Corte felsinea, nel rilevare l'inammissibilità dei motivi di appello sulla responsabilità del giudicabile per mancata relazione con le ragioni esposte nella pronunzia impugnata, ha correttamente ed in sintesi richiamato la conclusione cui era giunto il Tribunale riguardo alla conducenza delle prove a carico dell'imputato, sottolineando che secondo la dinamica del fatto ricostruita non vi era spazio alcuno per l'ipotesi difensiva dello stato di necessità, invece suscitata genericamente con l'atto di appello.

Analoghe considerazioni sono presenti nell'ordinanza impugnata quanto al motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, invocate senza addurre alcuna specifica ragione ma solo attraverso la citazione di principi giurisprudenziali applicabili in qualunque fattispecie concreta oggetto di giudizio. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore dalla cassa delle ammende.

Deciso il 14.4.2021 Il Consiglie