Sentenza — n. 32748/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza che forma oggetto del presente giudizio è stata pronunziata il 13 novembre 2020 dalla Corte di appello di Potenza che, delibando su appello della parte civile, ha condannato Antonio Rubolino al risarcimento del danno derivante dal reato di minaccia aggravata ai danni di Nicola Nuzzi, addebito dal quale l'imputato era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Matera con la formula 'perché il fatto non sussiste'.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32748/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La sentenza di ribaltamento deve essere dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato in caso di overturning di condanna e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella del primo Giudice. Il dovere di motivazione rafforzata del Giudice della sentenza di ribaltamento della pronunzia liberatoria di prime cure è peraltro recepito — come concetto coessenziale alla giustificazione del ribaltamento nell'ottica del superamento del ragionevole dubbio — anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite successive alla sentenza Mannino e, per quanto interessa in questa sede, nelle già citate sentenze Dasgupta, Patalano e Pavan.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUBOLINO ANTONIO nato il 10/02/1961 avverso la sentenza del 13/11/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Lette le conclusioni dell'Avv. GIANNI DI PIERRI, per l'imputato, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza che forma oggetto del presente giudizio è stata pronunziata il 13 novembre 2020 dalla Corte di appello di Potenza che, delibando su appello della parte civile, ha condannato Antonio Rubolino al risarcimento del danno derivante dal reato di minaccia aggravata ai danni di Nicola Nuzzi, addebito dal quale l'imputato era stato assolto in primo grado dal Tribunale di Matera con la formula 'perché il fatto non sussiste'.
2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, affidando le proprie censure a tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e si duole della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Lamenta il ricorrente che la Corte di appello abbia disposto l'audizione dei testi Spagnuolo e Nuzzi e non già anche, come sarebbe stato necessario, dei testi Domenico e Annamaria Omerino. Ricorda il ricorrente che permane, secondo gli insegnamenti di questa Corte, l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di appello della parte civile anche dopo l'introduzione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Secondo il ricorrente, il Giudice di appello avrebbe dovuto escutere tutti i testi già sentiti in primo grado. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione perché la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che il Tribunale avesse reputato ininfluenti le deposizioni degli Omerino, mentre il Giudice di prime cure aveva stimato che questi ultimi avessero fornito una ricostruzione dei fatti completamente difforme da quella del Nuzzi. E' stato probabilmente per questa svista che la Corte distrettuale non ha rinnovato l'istruttoria anche ascoltando i predetti due soggetti. 2.3.
Il terzo motivo di ricorso (erroneamente indicato come secondo) lamenta violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il teste Spagnuolo — nel corso dell'audizione da parte della Corte di appello — aveva reso una versione dei fatti difforme da quella del primo grado, laddove aveva negato di avere udito la minaccia proferita nei confronti della persona offesa.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso sostenendo: - quanto al primo motivo di ricorso, che la Corte di appello ha motivatamente ritenuto l'irrilevanza degli ulteriori testi; - in ordine al secondo motivo, che la censura potrebbe assumere rilievo solo nei limiti di un denunciato travisamento, del quale tuttavia non sussistono i presupposti di configurabilità; - quanto al terzo motivo di ricorso, che lo stesso sollecita valutazioni di merito inammissibili dinanzi a questa Corte.
4. L'Avv. Di Pierri, nella sua nota di replica alle conclusioni del Procuratore generale, ha ribadito l'obbligo di escussione degli Onnerino, esaltandone la centralità nell'istruttoria, il travisamento concernente le loro dichiarazioni — niente affatto svalutate dal Giudice di prime cure — ed ha respinto l'accusa di sconfinamento nel merito quanto al terzo motivo di ricorso.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Vi è, infatti, un duplice vizio della sentenza impugnata che rende ragione delle censure sviluppate dal ricorrente nei primi due motivi di ricorso.
Innanzitutto, a pag. 2 della sentenza di primo grado, il Giudice monocratico aveva ben chiarito che i testi Onnerino avevano fornito una versione dei fatti completamente difforme rispetto a quella della persona offesa Nuzzi, indicando quest'ultimo come autore di insulti ai danni dell'imputato e tacendo di condotte minatorie di Rubolino. Di fatto, la Corte di appello, stravolgendo il significato delle parole del Tribunale, ha liquidato la testimonianza Omerino come irrilevante ai fini della ricostruzione della vicenda (ritenendo erroneamente che alle medesime conclusioni fosse giunto anche il Tribunale), mentre, invece, detta ricostruzione era stata resa possibile in primo grado anche grazie alle loro dichiarazioni, che avevano smentito quelle della persona offesa.
Ne consegue che vi è un palese errore argomentativo nella sentenza impugnata, che ne mina la tenuta logica e non rende ragione del ribaltamento attuato. Inoltre, ancorché la testimonianza di Domenico e Annamaria Omerino sia stata coessenziale nella decisione liberatoria di prime cure, i medesimi non sono stati escussi nuovamente dalla Corte di appello.
2. Quanto al vizio più strettamente motivazionale, esso è tanto più nocivo alla tenuta della sentenza impugnata, quanto più lo standard giustificativo imposto al Giudice del ribaltamento rispetto ad una decisione liberatoria in primo grado è stato tracciato dalla giurisprudenza di questa Corte in termini rigorosi, come di seguito precisato. Un passaggio esegetico assolutamente centrale nella ricostruzione del paradigma argomentativo imposto al Giudice di appello dell'overturning è costituito da Sezioni Unite Mannino, secondo cui «il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato» (Sez.
U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; in termini, Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255, in motivazione; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638; Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330).Come condivisibilmente ricostruito nella sentenza Menna di questa sezione richiamando plurimi precedenti di questa Corte (ex multis Sez. 4, n. 42868 del 26/9/2019, Miceli, Rv. 277624; Sez. 6, n. 51898 del 11/7/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del 14/9/2017, Banchero, Rv. 272082; Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524;
Sez. 1, n. 12273 del 15/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253909), i giudici del ribaltamento in appello della decisione liberatoria di primo grado hanno l'obbligo di una motivazione rafforzata dovendo dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice. Ciò passa attraverso una puntuale ed approfondita verifica critica cui consegua una differente, completa e più persuasiva motivazione che, sovrapponendosi complessivamente alle ragioni della sentenza di primo grado, dia conto degli esiti difformi ai quali si giunge e della maggiore o diversa valenza conferita a ciascun elemento di prova che faccia parte della piattaforma istruttoria.
La sentenza di ribaltamento deve essere dotata di maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato in caso di overturning di condanna e non limitarsi ad una ricostruzione alternativa rispetto a quella del primo Giudice. Il dovere di motivazione rafforzata del Giudice della sentenza di ribaltamento della pronunzia liberatoria di prime cure è peraltro recepito — come concetto coessenziale alla giustificazione del ribaltamento nell'ottica del superamento del ragionevole dubbio — anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite successive alla sentenza Mannino e, per quanto interessa in questa sede, nelle già citate sentenze Dasgupta, Patalano e Pavan.
Orbene, data l'aporia motivazionale che si è registrata circa il significato probatorio attribuito dal Giudice di prime cure alla testimonianza Ornerino, i criteri suddetti sono stati marcatamente disattesi, non essendo neanche in discussione una mancanza di puntualità argomentativa, ma un vero e proprio errore di lettura della decisione di primo grado.
3. In ordine alla mancata rinnovazione, si rammenta che, secondo la giurisprudenza convenzionale e quella di legittimità, anche a Sezioni Unite, il Giudice di appello deve riassumere la prova dichiarativa prima di procedere al ribaltamento di una decisione liberatoria, quando la nuova valutazione di detto contributo sia stata decisiva nell'ottica della riforma. Va ricordato, a questo proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, fondando sull'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» (Sez.
U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Come pure sancito nell'occasione dalle Sezioni Unite, tali principi, oltre che nel caso di overtuming agli effetti penali su impugnazione del pubblico ministero, vanno osservati anche nel caso di ribaltamento seguito a ricorso della parte civile agli effetti civili. Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello.
Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti — da sole o insieme ad altri elementi di prova — ai fini dell'esito della condanna. Perfettamente in linea con i principi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta è la successiva Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado avvenuta nelle forme del rito abbreviato non condizionato.
In continuità con questa impostazione si colloca anche Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito. E' per recepire i principi sopra enunciati (come pure osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pavan e dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 124 del 2019) che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3 -bis dell'art.603 cod. proc. pen., a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».
Tale norma, che trova applicazione solo nel caso di appello del pubblico ministero, tuttavia, non comporta l'esclusione dell'obbligo di rinnovazione in caso di appello della sola parte civile, come autorevolmente sancito, in tempi recentissimi, anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Alla luce di questi principi, il Collegio osserva che il ribaltamento della Corte di appello di Potenza avrebbe senz'altro richiesto la nuova audizione dei testi Omerino, giacché la non corretta valutazione dell'apporto conoscitivo fornito dai medesimi al Giudice di prime cure in senso liberatorio ha contribuito a determinare il ribaltamento che si è registrato in appello.
4. Tanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello (anche sull'individuazione del Giudice del rinvio si impone il riferimento a Sezioni Unite Cremonini, cit.).