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Sentenza — n. 32746/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32746/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32746/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La sentenza impugnata è stata emessa il 5 giugno 2019 dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti, per quanto di interesse in questa sede, di Gennaro Catuogno, Silvano Ciccarelli, Michele De Simone, Raffaele De Simone, Aniello Di Biase, Antonio Guarino e Vincenzo Micillo. 1.1. Secondo quanto si legge nelle sentenze di merito, il procedimento — che riguardava diversi altri soggetti, oggi non ricorrenti, oltre agli odierni imputati — concerne l'attività di un gruppo criminale camorristico denominato "gruppo delle palazzine", originariamente operante in accordo e sinergia con il clan Mallardo di Giugliano in Campania e poi separatosi da quest'ultimo anche in maniera bellicosa; il "gruppo delle palazzine" operava nel settore delle estorsioni, estorsioni che costituiscono i reati-fine per cui alcuni degli imputati hanno riportato condanna, in uno — o meno -- alla condanna per la fattispecie associativa.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, artt. 416-bis comma 2 cod. pen, art. 379 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32746/2021 — snpen · Corte di Cassazione: E' d'uopo altresì precisare che di tale posizione della giurisprudenza di legittimità ha preso atto anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 124 del 2019, che ha reputato non fondate plurime questioni di costituzionalità concernenti l'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. laddove applicabile, secondo il diritto vivente, anche ai procedimenti definiti con rito abbreviato; in seguito hanno ribadito il principio anche Sez. 6, n. 18530 del 13/11/2019, dep. 2020, Arpino, Rv. 279303, in motivazione e Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini„ Rv. 277870.

Parole chiave

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partecipazione al reato scemata imputabilità mancata prova di parzialità cooperazione giudiziaria in materia penale collaboratore della Securitate permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
del marzo 2016 (Capo G) e per l'estorsione aggravata nei confronti del titolare di un distributore di carburante, Sabatino Russo, (capo H) e, in appello, ha concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminata in quella di cinque anni, un mese e venti giorni di reclusione.
artt. 416-bis comma 2 cod. pen
Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge (degli artt. 416-bis comma 2 cod. pen.
art. 379 cod. pen
Quanto all'invocata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare l'interrogatorio reso dal ricorrente 9.
art. 99 cod. pen
Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 99 cod. pen.
art. 581 cod. proc. pen
Orbene, l'ordito motivazionale della sentenza impugnata è ineccepibile ed il ricorso non lo contrasta efficacemente, in spregio al dovere di specificità che deve connotare l'impugnativa di legittimità; mancando di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod.
art. 603 cod. proc. pen
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CATUOGNO GENNARO nato a MARANO DI NAPOLI il 15/01/1958 CICCARELLI SILVANO nato a VILLARICCA il 28/05/1991 DE SIMONE MICHELE nato a MARANO DI NAPOLI il 15/11/1957 DE SIMONE RAFFAELE nato a VILLARICCA il 06/06/1980 DI BIASE ANIELLO nato a VILLARICCA il 11/09/1987 GUARINO ANTONIO nato a SANT'ANTIMO il 05/11/1967 MICILLO VINCENZO nato a NAPOLI il 10/12/1982 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Micillo Vincenzo e l'inammissibilità dei restanti ricorsi; udito l'Avv. CARLO PECORARO, in sost. dell'Avv. LEOPOLDO PERONE, per Aniello Di Biase, e l'Avv. DARIO GUCCI, per Silvano Ciccarelli, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 5 giugno 2019 dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città nei confronti, per quanto di interesse in questa sede, di Gennaro Catuogno, Silvano Ciccarelli, Michele De Simone, Raffaele De Simone, Aniello Di Biase, Antonio Guarino e Vincenzo Micillo. 1.1. Secondo quanto si legge nelle sentenze di merito, il procedimento — che riguardava diversi altri soggetti, oggi non ricorrenti, oltre agli odierni imputati — concerne l'attività di un gruppo criminale camorristico denominato "gruppo delle palazzine", originariamente operante in accordo e sinergia con il clan Mallardo di Giugliano in Campania e poi separatosi da quest'ultimo anche in maniera bellicosa; il "gruppo delle palazzine" operava nel settore delle estorsioni, estorsioni che costituiscono i reati-fine per cui alcuni degli imputati hanno riportato condanna, in uno — o meno -- alla condanna per la fattispecie associativa.

Limitando l'analisi alle posizioni portate al vaglio di questa Corte, si precisa che, all'esito della sentenza di primo grado e della riforma avvenuta in appello, in parziale accoglimento degli appelli degli imputati e del pubblico ministero, quella che segue è la sintesi delle vicende processuali concernenti i singoli ricorrenti. - Gennaro Catuogno in primo grado era stato condannato alla pena di dieci anni e due mesi di reclusione per aver capeggiato il gruppo delle palazzine (Capo A) e per l'estorsione aggravata ai danni della ditta MI.LU.SA. dell'aprile 2016 (Capo F) e, in appello, ha rinunziato ai motivi di gravame sulla responsabilità, vedendosi ridotta la pena, in accoglimento del motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, ad otto anni e due mesi di reclusione; - Aniello Di Biase in primo grado era stato condannato alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione per aver capeggiato il gruppo delle palazzine (Capo A) e per la tentata estorsione aggravata ai danni del titolare di un supermercato DECO' (capo L) e, in appello, ha rinunziato ai motivi di gravame sulla responsabilità, vedendosi ridotta la pena, in accoglimento del motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, ad otto anni e due mesi di reclusione; - Raffaele De Simone in primo grado era stato condannato alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione ed euro 2000 di multa per l'estorsione aggravata ai danni del titolare di un distributore di carburante, Sabatino Russo, (capo H) e, in appello, ha rinunziato ai motivi di gravame sulla responsabilità, vedendosi ridotta la pena, in accoglimento del motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, a tre anni, cinque mesi, diciotto giorni di reclusione e 800 euro di multa. - Michele De Simone in primo grado era stato condannato alla pena di cinque anni e dieci mesi di reclusione ed euro 2000 di multa per l'estorsione aggravata ai danni della ditta MI.LU.SA. del marzo 2016 (Capo G) e per l'estorsione aggravata nei confronti del titolare di un distributore di carburante, Sabatino Russo, (capo H) e, in appello, ha concordato la pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., rideterminata in quella di cinque anni, un mese e venti giorni di reclusione. - Silvano Ciccarelli in primo grado era stato condannato alla pena di nove anni e due mesi di reclusione ed euro 2000 di multa per la partecipazione al gruppo delle palazzine (Capo A) e, in appello, ha beneficiato della riduzione della pena, in accoglimento del motivo di appello sulla necessità di limitare l'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen., a quella di otto anni e dieci mesi di reclusione. - Antonio Guarino in primo grado era stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione ed euro 600 di multa per l'estorsione aggravata ai danni della ditta MI.LU.SA. del marzo 2016 (Capo G) e la sua condanna è stata confermata in appello. - Vincenzo Micillo in primo grado era stato assolto, con la formula 'per non aver commesso il fatto', dall'accusa di avere partecipato alla tentata estorsione al titolare di un supermercato DECO' (Capo L) ma, in appello, su gravame del pubblico ministero, è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e euro 2000 di multa.

2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati suddetti, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso di Gennaro Catuogno redatto dall'Avv. Antonio Russo si compone di un unico motivo, che lamenta assenza di motivazione circa la mancata esclusione del ruolo apicale dell'imputato nell'ambito del sodalizio. Tale esclusione era stata sollecitata con i motivi di appello — di cui, nel ricorso, è riportato ampio stralcio laddove erano state evidenziate diverse intercettazioni da cui emergerebbe l'assenza di un ruolo verticistico del Catuogno ovvero la carenza di dati significativi in tal !:;enso e, anzi, addirittura la presenza di elementi di segno contrario. Di fronte a queste censure, la Corte territoriale avrebbe taciuto, mentre si sarebbe limitata a citare i numeri progressivi delle conversazioni intercettate, senza neanche indicarne i contenuti, conversazioni che, nella stragrande maggioranza dei casi, vedono Catuogno silente o esprimersi in maniera incomprensibile.

4. Raffaele De Simone ha presentato ricorso con il patrocinio del proprio difensore di fiducia Avv. Mario Cerbo, formulando anch'egli un motivo unico, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di mera equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.

5. L'Avv. Leopoldo Perone ha sottoscritto il ricorso relativo al proprio assistito Aniello Di Biase, affidandosi a quattro motivi. 5.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge (degli artt. 416-bis comma 2 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione quanto al ruolo verticistico addebitato al ricorrente, contestato nell'appello ma non vagliato dalla Corte territoriale. Il ruolo di organizzatore del ricorrente — si legge nell'impugnativa — era stato riconosciuto sulla scorta di uno scrutinio parziale degli esiti delle intercettazioni e senza tenere conto del fatto che i collaboratori di giustizia non avevano parlato della posizione verticistica del prevenuto, essendosi limitati a dire di una sua partecipazione al "gruppo delle palazzine", capeggiato dal padre, Michele Di Biase.

Secondo quanto si legge nell'impugnativa, in alcune conversazioni pretermesse dai Giudici di appello, Di Biase appariva un soggetto ai margini del gruppo gestito dal padre e da Catuogno (si cita, in particolare, l'intercettazione n. 1100 del 3 febbraio 2016). Prosegue il ricorso affermando che la conversazione del 19 febbraio 2017 presso l'ospedale Cardarelli era stata travisata, essendo stato attribuita al Di Nardo la frase "Mica ci dobbiamo fermare?", che invece era stata pronunziata dal ricorrente, a dimostrazione che questi attendeva disposizioni dal suo interlocutore e non assumeva alcun ruolo direttivo nella gestione della reazione all'attentato subito.

Del pari priva di valenza probatoria del ruolo verticistico sarebbe la conversazione posta a base del giudizio di gravità indiziaria per il delitto di cui al capo L), peraltro unico reato attribuito al ricorrente. A seguire il ricorrente ritorna sul tema dei collaboratori, lamentando che la Corte di merito avrebbe trascurato che Pirozzi non aveva offerto alcun contributo circa il ruolo apicale del prevenuto, ma anzi, aveva detto dell'atteggiamento addirittura scherzoso di Di Biase in occasione dell'estorsione a Paola Cirillo, quando l'imputato aveva poi sparato nelle serrande dell'agenzia per conto di Michele Di Biase e Gennaro Catuogno.

L'intercettazione del 22 giugno 2016 — si legge ancora nel ricorso — denoterebbe che Giuseppe D'Alteri° si rammaricava del fatto che il comando del gruppo fosse nelle mani di Gennaro Catuogno e non in quelle del ricorrente. Si legge altresì nel motivo che si va illustrando che, dalla lettura dei dialoghi, emergerebbe chiaramente che tutte le valutazioni concernenti le modalità di distribuzione dei proventi illeciti e di esazione degli incassi coinvolgevano più soggetti. 5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso totalmente di motivare circa la consapevolezza del ricorrente della disponibilità di armi da parte del sodalizio.

L'intercettazione n. 7954 del primo giugno 2016 — in cui non figurava l'imputato — era stata interpretata come indicativa di un uso abituale di armi, nonostante l'assenza totale di sequestri di armi o di altre intercettazioni che denotassero la consapevolezza di Di Biase su questo aspetto. 5.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416.bisl cod. pen. in ordine al reato di cui al capo L), che la Corte territoriale avrebbe dato per scontata. 5.4.

Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, secondo il ricorrente, giustificata con motivazione apparente.

6. Michele De Simone ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dell'Avv. Salvatore Silvestro, formulando un motivo unico, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, privo del benché minimo supporto argomentativo ancorché vi sia stato accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen.

7. Silvano Ciccarelli ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dell'Avv. Dario Gucci, affidando le proprie censure ad un unico motivo, che denunzia mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Sostiene il ricorrente che, nonostante, nell'atto di appello, avesse chiesto sia l'assoluzione perché il fatto non sussiste che quella per non averlo commesso, la decisione impugnata aveva motivato solo quanto al primo aspetto. I fogli manoscritti in tesi riportanti i nomi degli estorti — si legge nel ricorso — recavano, per la gran parte, solo delle lettere e Silvano Ciccarelli non appariva in detti fogli né vi era alcuna intercettazione in cui si parlava di spartizioni, "mesate" ed estorsioni.

La perquisizione del 27 luglio 2016, infine, aveva avuto esito negativo, sicché non aveva alcuna rilevanza probatoria. Il ricorso si rivolge, poi, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate al ricorrente ma concesse a posizioni più gravate.8. Ricorre contro la sentenza della Corte territoriale anche Antonio Guarino, con il ministero dell'Avv. Antonio Gravante, suo difensore di fiducia. Il motivo unico di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo G) (l'estorsione ai danni della ditta MI.LU.SA . del marzo 2016).

Al netto di alcuni riferimenti teorici, sostiene la parte ricorrente che, dal quadro probatorio, emergerebbe la totale assenza di violenza e minaccia del prevenuto nei confronti della parte lesa. Quanto all'invocata riqualificazione nella fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., la Corte di merito si sarebbe limitata a richiamare l'interrogatorio reso dal ricorrente 9. Vincenzo Micillo — condannato in appello per la tentata estorsione di cui al capo L) ai danni di Mario Granata — ricorre contro la decisione della Corte territoriale a mezzo dell'Avv.

Alessandro Maresca, suo difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso. 9.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 603, comma 3 -bis, cod. proc. pen. perché vi era stato ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure senza escutere la persona offesa. 9.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 591, comma 2, codice di rito per non avere rilevato la mancanza di specificità dei motivi di appello della parte pubblica. 9.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione dell'art. 99 cod. pen. perché la Corte di appello ha inflitto una pena al di sotto del minimo edittale sulla scorta di un calcolo che mal si comprende.

Osserva il ricorrente che, se pure è stata applicata la recidiva ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203 del 1991, è stato operato un aumento di due terzi. 9.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Nonostante il tema fosse stato affrontato nelle memorie presentate nel giudizio di primo grado ed in quello di appello, la Corte distrettuale ha completamente taciuto sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono tutti inammissibili, ad eccezione di quello presentato nell'interesse di Vincenzo Micillo, sicché la sentenza impugnata va annullata limitatamente a detta posizione, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.1. Il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Catuogno — che lamenta assenza di motivazione circa la mancata esclusione del ruolo apicale dell'imputato nell'ambito del sodalizio — è manifestamente infondato e generico. Va ricordato che Gennaro Catuogno in primo grado era stato condannato alla pena di dieci anni e due mesi di reclusione per aver capeggiato il gruppo delle palazzine (Capo A) e per l'estorsione aggravata ai danni della ditta MI.LU.SA. dell'aprile 2016 (Capo F) e, in appello, ha rinunziato ai motivi di gravame sulla responsabilità, vedendosi ridotta la pena, in accoglimento del motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, ad otto anni e due mesi di reclusione;

Ebbene, il tema della qualifica apicale di Catuogno — ritenuto estraneo alla rinunzia registratasi — è stato affrontato dalla Corte territoriale con motivazione priva di vizi logici, ancorché sintetica, facendo efficacemente richiamo alle intercettazioni già valorizzate dal Giudice dell'abbreviato, attribuendo a ciascuna un significato probatorio quanto al ruolo verticistico del ricorrente nell'ambito della compagine. Oltre a richiamare la più ampia motivazione del Giudice di prime cure a pag. 12, infatti, la Corte territoriale (a partire da pag.

15) ha evocato le captazioni del 2 marzo 2016, del 13 maggio 2016, del 22 giugno 2017, del 20 marzo 2016, del 12 luglio 2017 e del 19 febbraio 2017, tutte illustrate e commentate nella sentenza del Giudice dell'abbreviato. Da dette conversazioni si ricava un ruolo centrale del prevenuto nelle dinamiche della cosca, ruolo evinto da: la condivisione con Aniello Di Biase della scelta circa i guadagni per zone e dei compensi destinati agli accoliti in vinculis; il ruolo di riferimento rispetto ad affiliati che si occupavano di esigere le tangenti dai soggetti taglieggiati, anche quanto all'individuazione del margine di tolleranza rispetto alle richieste di riduzione del quantum della pretesa; la posizione verticistica comunque assunta, anche a dispetto dei malumori generati in altri accoliti, che rivendicavano un ruolo analogo; il ruolo di riferimento di Catuogno rispetto all'altra posizione di vertice, quella di Aniello Di Biase, dopo l'attentato subito.

Di fronte alle argomentazioni dei Giudici di appello, il ricorrente si è limitato a riportare brani dell'atto di appello contenenti affermazioni che si assumono preternnesse — legate o ad una diversa interpretazione delle intercettazioni o all'indicazione di altre captazioni — senza sconfessare in maniera puntuale il ragionamento probatorio della Corte di merito e senza evidenziare vizi logici nell'esegesi delle intercettazioni che i Giudici di appello hanno fatto propria richiamando la sentenza di primo grado.Così impostato, il ricorso, oltre che essere generico, trascura di considerare che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata a ritenere che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389, che ha sostenuto che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite).

2. Venendo al ricorso di Raffaele De Simone, va ricordato che questi, in primo grado, era stato condannato alla pena di cinque anni e otto mesi di reclusione ed euro 2000 di multa per l'estorsione aggravata di cui al capo H) e che, in appello, ha rinunziato ai motivi di gravame sulla responsabilità, vedendosi ridotta la pena, in accoglimento del motivo sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche (reputate equivalenti alle aggravanti), a tre anni, cinque mesi, diciotto giorni di reclusione e 800 euro di multa. Ebbene, l'impugnativa proposta nel suo interesse — con la quale ci si duole del fatto che le circostanze attenuanti generiche siano state stimate equivalenti piuttosto che prevalenti rispetto alle aggravanti — è inammissibile a prescindere dal silenzio della Corte territoriale sul punto e ciò per una pluralità di ragioni.

Il motivo di ricorso prima di tutto è manifestamente infondato, stante il divieto normativo di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, co 4, cod. pen., riconosciuta a carico del prevenuto; in ogni caso, comunque la doglianza è completamente generica circa le ragioni della meritevolezza della prevalenza piuttosto che dell'equivalenza, genericità che replica quella che già caratterizzata l'appello sul punto.

5. Il ricorso presentato nell'interesse di Aniello Di Biase è inammissibile. Va ricordato che il ricorrente in primo grado era stato condannato alla pena di dieci anni e sei mesi di reclusione per aver capeggiato il gruppo delle palazzine (Capo A) e per la tentata estorsione aggravata ai danni del titolare di un supermercato DECO' (capo L) e, in appello, ha rinunziato ai motivi di gravame sulla responsabilità, vedendosi ridotta la pena, in accoglimento del motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche, ad otto anni e due mesi di reclusione. 5.1.

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo verticistico addebitato al ricorrente — presenta più limiti che la conducono all'inammissibilità. 5.1.1. In primo luogo, l'impugnativa è versata in fatto in quanto indulge su una rilettura delle fonti di prova, proponendone altre dal presunto valore di smentita, ma senza evidenziare vizi logici nella — pur contratta — motivazione della Corte territoriale, che ha dato conto degli elementi di prova da cui ha ricavato la dimostrazione della posizione verticistica del ricorrente, rivestita insieme a Catuogno.

E, appunto, come aveva fatto per quest'ultimo, la Corte di merito ha ricordato tutte le intercettazioni da cui si evince che Di Biase, insieme a Catuogno, si occupava della distribuzione dei compensi anche ai detenuti (conversazione del 2 marzo 2016 e del 22 giugno 2017), veniva informato degli esiti delle attività estorsive e assumeva le decisioni in argomento (intercettazioni del 20 marzo 2016 e del 12 luglio 2017). Di fronte a queste argomentazioni, il ricorrente sviluppa delle censure in fatto, invocando da questa Corte un'inammissibile invasione delle prerogative del Giudice di merito, senza, tuttavia, evidenziare vizi logici nel tessuto argomentativo della pronunzia avversata.

Per chiarire l'anzidetta conclusione, si precisa che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217;

Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). 5.1.2. Quanto al dedotto travisamento della prova in ordine all'intercettazione avvenuta presso l'ospedale Cardarelli di Napoli all'indomani dell'attentato subito proprio da Di Biase, il ricorso è inammissibile perché non autosufficiente in quanto non reca l'allegazione della trascrizione della captazione da cui emergerebbe l'errore lamentato. Neanche è risolutivo, in questo senso, il rimando alla pag. 20 della sentenza di primo grado (cfr. pag. 12 del ricorso), dove non è indicata l'anzidetta intercettazione.

Ciò a voler tacer del fatto che l'errore che integrerebbe il travisamento della prova, per come è impostato il ricorso, riguarda l'attribuzione di una frase a Di Biase piuttosto che a Di Nardo, tema sul quale la Corte territoriale non si è soffermata nell'attribuire un significato accusatorio alla captazione in discorso. 5.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma 4, cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe omesso totalmente di motivare circa la consapevolezza del ricorrente della disponibilità di armi da parte del sodalizio.

Ebbene, il motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, a prescindere dalla motivazione estesa dalla Corte di merito, il motivo di appello cui quest'ultima doveva dare risposta era manifestamente infondato. A questa conclusione il Collegio è giunto ispirandosi alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante in discorso è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010;

Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254). Orbene, in primo luogo sarebbe già significativa in malam partem l'ignoranza colposa delle caratteristiche armate dell'associazione capeggiata dal prevenuto, siccome facente parte del macrocosmo camorristico e, quindi, della fenomenologia della criminalità organizzata storica, a fortiori laddove l'ignoranza è agitata da un soggetto riconosciuto responsabile di essere una figura apicale del sodalizio. In secondo luogo, la conversazione valorizzata dalla Corte territoriale evidenzia plasticamente come la compagine avesse effettivamente la disponibilità di armi, giacché l'altro capo clan, Gennaro Catuogno, e i soggetti a lui vicini erano soliti girare armati e, in occasione dell'attentato di cui Catuogno era stato fatto bersaglio, non avevano potuto rispondere al fuoco degli assalitori solo perché, per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine, avevano transitoriamente mancato di portare con loro le pistole.

Ne consegue che, se tale conversazione non si riferisce direttamente a Di Biase, essa evidenzia comunque, da una parte, il dato oggettivo della disponibilità e l'abituale utilizzo di armamenti da parte dei suoi associati e, dall'altra, la loro funzionalità a resistere ad aggressioni di clan avversi, il che lascia quantomeno ritenere che l'eventuale ignoranza di Di Biase sul punto sia marcatamente colposa. 5.3. Il terzo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416.bis1 cod. pen. in ordine al reato di cui al capo L) — è inammissibile per le ragioni che seguono.

La doglianza agitata in questa sede, invero, segue ad un motivo di appello manifestamente infondato che, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado che si legge a pag. 76 — che valorizzava l'evocazione degli "amici delle palazzine", il prelievo della persona offesa e la paura in quest'ultima suscitata — ha addotto argomentazioni generiche, non idonee a mettere in discussione i caratteri spiccatamente mafiosi e l'inserimento della condotta nelle attività tese a rifornire le casse del clan. Deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, giacché, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281;

Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Libelli, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). 5.4. Il quarto motivo di ricorso — che denunzia motivazione apparente circa la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti — è inammissibile siccome l'appello, che aggrediva la sentenza di primo grado solo quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non ha svolto alcuna specifica argomentazione circa il giudizio di comparazione che sarebbe conseguito alla concessione del beneficio, sicché la questione è inedita.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316;

Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).

6. Michele De Simone ha affidato le proprie censure ad un motivo unico, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, ritenuto privo del benché minimo supporto argomentativo ancorché vi sia stato accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen. Ebbene, il ricorso è inammissibile perché propone un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello, a voler tacer del fatto che, nella sentenza impugnata, la motivazione sulla congruità della pena esiste (cfr. pag. 46 della sentenza impugnata).

Quanto, in particolare, al primo aspetto, va ricordato l'orientamento univoco di questa Corte secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599- bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, che può essere rimessa in discussione solo in caso di illegalità (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020. M., Rv. 278170; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234).

7. Il ricorso di Silvano Ciccarelli — che lamenta vizio di motivazione circa il giudizio di penale responsabilità e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche — è inammissibile sia perché privo di confronto con la sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato. 7.1. Quanto alla conferma del giudizio di penale responsabilità, la Corte distrettuale ha valorizzato una serie di elementi eloquenti della sua partecipazione al sodalizio, con cui il ricorso non si confronta. Si ricorda che Ciccarelli in primo grado era stato condannato alla pena di nove anni e due mesi di reclusione ed euro 2000 di multa per la partecipazione al gruppo delle palazzine (Capo A) e, in appello, si è visto ridotta la pena, in accoglimento del motivo di gravame sulla necessità di limitare l'aumento per la recidiva ex art. 99, comma 6, cod. pen., a quella di otto anni e dieci mesi di reclusione.

Orbene, l'ordito motivazionale della sentenza impugnata è ineccepibile ed il ricorso non lo contrasta efficacemente, in spregio al dovere di specificità che deve connotare l'impugnativa di legittimità; mancando di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., infatti, il ricorrente ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

In primo luogo, elemento centrale della piattaforma probatoria valorizzata dalla Corte di merito è l'esito della perquisizione del 3 ottobre 2016 a casa Ciccarelli, in occasione della quale è stata trovata una somma di denaro in contanti avvolta in fogli contenenti una vera e propria contabilità relativa a cifre e somme di denaro, in corrispondenza di sigle e nomi anche di esercizi commerciali, contrassegnate dalle lettere "E" e "U", ivi compresa l'annotazione di una somma destinata all'avvocato e l'indicazione di somme riferibili al "Natale", momento di abituale esazione di tangenti.

Peraltro la riferibilità al clan è particolarmente evidente laddove la sentenza impugnata riporta anche l'intercettazione in cui un soggetto non identificato ebbe, immediatamente, a raccontare l'accaduto al capoclan Gennaro Catuogno, riprova, appunto, che quella contabilità afferisse agli affari illeciti della compagine. In secondo luogo, di rilievo centrale nella ricostruzione dell'appartenenza associativa di Ciccarelli è il dato dell'agguato di cui questi è stato vittima insieme al capoclan Aniello Di Biase il 3 febbraio 2017, che evidenzia il suo inserimento nel contesto criminale di cui si discute.

In terzo luogo, non priva di rilevanza appare la conversazione intrattenuta con Catuogno a proposito di affari illeciti e, comunque, di interesse del clan. Non ultima, va ricordata la presenza del prevenuto all'interno di un appartamento perquisito insieme ai sodali Smarrazzo, Di Biase, e Di Nardo, collocato di fronte ad un altro in cui era stato appena controllato Gennaro Catuogno. 1.3 Di fronte a questi dati di fatto, l'impugnativa non chiarisce sotto quale profilo la sentenza impugnata non avrebbe risposto al motivo di appello che invocava l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. 7.2.

Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Preme aggiungere, infine, che il paragone con altre posizioni è improponibile — data la necessità di personalizzare il trattamento sanzionatorio anche in ragione del comportamento processuale del singolo — e, peraltro, il ricorso non spiega a chi si riferisce la doglianza, sicché non è dato neanche inquadrarla precisamente.

8. Il motivo unico di ricorso proposto nell'interesse di Antonio Guarino lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato di cui al capo G) (l'estorsione ai danni della ditta MI.LU.SA . del marzo 2016). 8.1. Orbene, la censura del ricorrente è inammissibile sia perché marcatamente generica, sia in quanto manifestamente infondata. Quanto al primo aspetto, il Collegio osserva che l'impugnativa è composta prevalentemente da considerazioni teoriche e da critiche assertive alle scelte della Corte di appello, senza però affrontarne realmente il percorso motivazionale, laddove le modalità del fatto, che lo stesso imputato ha interpretato come estorsivo, quand'anche veicolate attraverso la richiesta di un prestito, possedevano una matrice prevaricatrice anche tenuto conto della provenienza da un soggetto appartenente alla criminalità organizzata ed effettuata evidentemente sine titulo, come pure emerge dalla conversazione di Guarino con Michele De Simone.

L'inammissibilità è legata, altresì, alla circostanza che la mancanza di portata minatoria della condotta, sì da escluderne la natura estorsiva, non era un tema affrontato dall'appello, che si era concentrato su altri aspetti della regiudicanda. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in forza del già richiamato principio (cfr. supra § 5.4) secondo cui non possono essere dedotte con l'impugnativa di legittimità questioni non devolute con la dovuta specificità alla cognizione del Giudice di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. 8.2.

Il ricorso è inammissibile anche perché la risposta della Corte territoriale sull'invocata riqualificazione in favoreggiamento reale è corretta, dal momento che l'imputato stesso, chiarendo di avere compreso di portare, per conto di De Simone, una richiesta estorsiva, si è collocato nel novero dei concorrenti nel reato, non essendo intervenuto successivamente alla commissione dello stesso, ma avendo contribuito fattivamente all'azione del correo.

9. Il ricorso di Vincenzo Micillo, come preannunziato, è invece fondato; in particolare è fondato il primo motivo di ricorso (in esso assorbiti tutti gli altri motivi ad eccezione del secondo), che attiene alla mancata rinnovazione dell'istruttoria con escussione della persona offesa Mario Granata, sicché la sentenza impugnata va annullata per consentire, appunto, la raccolta di tale prova dichiarativa. 9.1. Prima di illustrare le ragioni dell'annullamento, va invece precisato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta la genericità dell'appello del pubblico ministero che aveva condotto al ribaltamento — è manifestamente infondato, laddove la parte pubblica ha svolto una critica del tutto puntuale alla ratio decidendi del Giudice dell'abbreviato che, come meglio si dirà nel prosieguo, aveva svalutato del tutto l'apporto conoscitivo del riconoscimento del Micillo effettuato dalla vittima del reato. 9.2.

Fatta questa precisazione e venendo al thema decidendum che è, invece, risolutivo per le ragioni del ricorrente, il Collegio ricorda che l'imputato in primo grado era stato assolto, con la formula 'per non aver commesso il fatto', dall'accusa di avere partecipato alla tentata estorsione di cui al capo L) ai danni di Mario Granata, titolare di un supermercato; in appello, su gravame del pubblico ministero, la pronunzia liberatoria è stata ribaltata e Micillo è stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 2000 euro di multa. 9.2.1.

Per chiarire le ragioni della fondatezza del ricorso di Micillo, occorre innanzitutto ricordare che il Giudice dell'abbreviato aveva ritenuto che il riconoscimento fotografico di Micillo operato dalla persona offesa Mario Granata non fosse munito del necessario grado di certezza; a questo proposito il giudicante aveva rilevato che l'individuazione non era stata preceduta dalla descrizione delle fattezze del soggetto da riconoscere, era avvenuta «bruscamente» nel corso delle dichiarazioni rese e non era accompagnata da altri elementi di prova. Il Giudice di prime cure aveva anche osservato che le anomalie ravvisate non erano suscettibili di superamento attraverso un'attività istruttoria integrativa, stante il già avvenuto riconoscimento fotografico che avrebbe impedito «il superamento di eventuali dubbi di genuinità del riconoscimento in aula».

Di contro, la Corte territoriale ha rimarcato come il riconoscimento fotografico da parte di Granata sia elemento idoneo a fondare una declaratoria di penale responsabilità del prevenuto, trattandosi di un'individuazione avvenuta «senza esitazione» e senza che l'atto investigativo fosse connotato da vizi di sorta. I Giudici di appello si sono anche soffermati sulla facilità del riconoscimento legata al fatto che la visita degli emissari era avvenuta durante il giorno, i predetti erano solo in due e non avevano il volto coperto, sicché l'individuazione da parte della vittima poteva considerarsi pienamente attendibile. 9.2.2.

Tanto premesso, è evidente che lo snodo cruciale intorno al quale ruota sia l'assoluzione pronunziata dal Giudice dell'abbreviato che il ribaltamento deciso dalla Corte di appello è quello dell'affidabilità del riconoscimento da parte di Granata, ogni altra considerazione del primo Giudice costituendo solo una riflessione di contorno. Se così è, è corretto quanto affermato dal Procuratore generale in sede quando ha affermato che il ribaltamento della pronunzia assolutoria di prime cure è avvenuto sulla base di una diversa valutazione di una prova dichiarativa, quale è pur sempre l'individuazione fotografica svolta nel corso delle indagini, prova costituita, appunto, dalla narrazione della persona offesa nella parte in cui afferma di riconoscere l'autore del fatto.

In questo senso il Collegio intende fare proprio e ribadire l'insegnamento di questa Corte, secondo il quale l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 1867 del 21/02/2013, dep. 2014, )onovic, Rv. 258173). 9.2.3. Se di dichiarazione si tratta, dunque, deve trovare applicazione la disciplina codicistica e la giurisprudenza formatasi finora in tema di overtuming in malam partem.

Va ricordato, a questo proposito, che le Sezioni Unite di questa Corte, fondando sull'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU a proposito della necessità, per il Giudice di appello, di rinnovare la prova dichiarativa prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado, hanno sostenuto che «È affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata» 1(Sez.

U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267489). Sempre alla luce di tale precedente, il criterio della decisività va interpretato nel senso che la prova suddetta può dirsi decisiva laddove si tratti di un elemento che, sulla base della sentenza di primo grado, ha determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio e che, se espunto dal complesso del materiale probatorio, si rivela potenzialmente idoneo a incidere sull'esito del giudizio di appello. Costituiscono prove orali decisive anche quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti — da sole o insieme ad altri elementi di prova — ai fini dell'esito della condanna.

Perfettamente in linea con i principi sanciti da Sezioni Unite Dasgupta è la successiva Sezioni Unite Patalano (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786), che ha esteso l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in appello anche al caso in cui — come avvenuto per Micillo — il ribaltamento riguardi una decisione di primo grado assunta nelle forme del rito abbreviato non condizionato. In continuità con questa impostazione si colloca anche Sezioni Unite Pavan (Sez. U, n. 14426 del 28/01/2019, Rv. 275112), che ha sancito l'obbligo di rinnovazione in appello, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di prime cure, anche quanto all'escussione del perito. 9.2.4.

E' per recepire i principi sopra enunciati (come pure osservato dalle Sezioni Unite nella sentenza Pavan e dalla Corte costituzionale nella decisione n. 124 del 2019) che il legislatore, con l'art. 1 comma 58 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto il comma 3 -bis dell'art. 603 cod. proc. pen., a norma del quale «Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale».

A proposito dell'applicabilità di questa norma all'odierna regiudicanda vanno svolte alcune riflessioni. In primo luogo tale norma trova applicazione, ratione temporis, nel caso di specie, giacché la sentenza di primo grado è stata pronunziata il 20 settembre 2018, quindi successivamente all'entrata in vigore della disposizione di cui si discute. In secondo luogo, l'appello del pubblico ministero era effettivamente incentrato sulla valutazione della prova dichiarativa effettuata dal Giudice di prime cure. In terzo luogo il Collegio osserva che non ha rilievo che il Giudice di prime cure non abbia messo in discussione, almeno in maniera esplicita, il tema della credibilità soggettiva del dichiarante, mostrando di dubitare dell'affidabilità del solo risultato dell'attività di riconoscimento.

Come condivisibilnnente sancito da questa Corte, infatti, ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto passa comunque attraverso la percezione soggettivai del propalante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio" (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146; in termini, Sez. 5 , n. 27751 del 24/05/2019, 0., Rv. 276987;

Sez. 3, n. 16444 del 04/02/2020, C., Rv. 279425). 9.2.5. Infine — ed è questo il tema che richiede una riflessione più ampia — la disposizione in parola si applica anche nel caso di definizione in primo grado con rito abbreviato, in continuità con i principi affermati da Sezioni Unite Patalano. A tale conclusione sono giunte le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 14800 del 21/12/2017 (dep. 2018, imputato Troise, Rv. 272431, in motivazione), sottolineando come occorra sempre e comunque, anche in caso di rinunzia al contraddittorio nel giudizio di primo grado da parte dell'imputato, superare ogni ragionevole dubbio nella prospettiva dell'avvenuta costituzionalizzazione del principio del giusto processo.

Secondo l'autorevole precedente, il legislatore ha operato in tal modo un ragionevole bilanciamento fra la possibilità di consentire alla parte di esercitare il potere dispositivo in materia probatoria, con la conseguente rinuncia alla formazione della prova nel contraddittorio (art. 111, quinto comma, Cost.), e l'esigenza di scongiurare una condanna ingiusta nel giudizio di appello, sotto il profilo della violazione dei canoni epistemologici di accertamento della verità quando vi sia un "pregiudizio" di innocenza legato all'esito liberatorio del primo grado.

E' d'uopo altresì precisare che di tale posizione della giurisprudenza di legittimità ha preso atto anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 124 del 2019, che ha reputato non fondate plurime questioni di costituzionalità concernenti l'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. laddove applicabile, secondo il diritto vivente, anche ai procedimenti definiti con rito abbreviato; in seguito hanno ribadito il principio anche Sez. 6, n. 18530 del 13/11/2019, dep. 2020, Arpino, Rv. 279303, in motivazione e Sez. 4, n. 46210 del 02/10/2019, Giombini„ Rv. 277870.

La congruenza dell'esegesi appena accennata rispetto ai principi convenzionali e l'ispirazione stessa del legislatore dell'art. 603, comma 3 -bis cod. proc. pen. non possono essere messe in crisi — come pure sostenuto dal Procuratore generale in sede — dalla recentissima evoluzione della giurisprudenza della Corte edu (sentenza Di Martino e Molinari contro Italia del 25 marzo 2021), secondo cui, in caso di definizione in primo grado con rito abbreviato, dato il modulo definitorio prescelto, la rinnovazione della raccolta della prova dichiarativa in appello non è imprescindibile quale preludio ad un ribaltamento in malam partem.

Pur giungendo a questa conclusione, infatti, la Corte di Strasburgo ha, nel contempo, ritenuto pienamente legittimo l'avanzamento del nostro sistema in tema di garanzie proprio sul medesimo tema. Nella pronunzia suddetta, infatti, si è preso atto che questa Suprema Corte ha interpretato estensivamente l'art. 603 cod. proc. pen., facendo obbligo ai giudici di appello di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa anche in caso di giudizio abbreviato; tuttavia tale interpretazione — si legge nella sentenza in parola — non confligge affatto con il sistema sovranazionale convenzionale, giacché la Convenzione non osta a che i singoli Stati accordino ai diritti ed alle libertà che essa garantisce una protezione giuridica più estesa, data la funzione sussidiaria rivestita dalla normativa e dalla giurisprudenza sovranazionali, tese a rinforzare le garanzie già riconosciute a livello interno.

Eloquente è il passaggio della sentenza Di Martino e Molinari secondo cui «Rien n'interdit aux ttats contractants d'adopter une interprétation plus large gara ntissant une protection renforcée des droits et libertés en question dans leurs ordres juridiques intemes respectifs (article 53 de la Convention)».

10. In conclusione, dunque, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, limitatamente alla posizione di Micillo, affinché la Corte di appello di Napoli rinnovi l'istruttoria dibattimentale mediante escussione di Mario Granata.I ricorsi di Gennaro Catuogno, Silvano Ciccarelli, Michele De Simone, Raffaele De Simone, Aniello Di Biase e Antonio Guarino, invece, vanno dichiarati inammissibili e, a tale declaratoria, consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in