Sentenza — n. 32745/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata emessa il 3 novembre 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Urbino, che ha prosciolto Gjulhan Serbezov per bis in idem dal reato di cui all'art. 611 cod. pen. commesso costringendo — anche con minaccia con un coltello — Giovanni Briganti a commettere il reato di cui all'art. 641 cod. pen. per l'acquisto di un televisore, da pagare mediante un proprio assegno privo di copertura. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la causa di improcedibilità in relazione ai fatti di estorsione continuata di cui alla sentenza n. 92/17 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Urbino del 21 febbraio 2018 — tra cui vi era anche la costrizione ad emettere assegni privi di provvista per acquistare per Serbezov un televisore — fatti per cui vi era stata declaratoria di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. con riferimento a quelli accertati con sentenza di condanna n. 29/14 del 19 febbraio 2014 del Tribunale di Urbino, sempre per estorsione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. pen, art. 641 cod. pen, art. 649 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32745/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Per fare questa valutazione, occorre soffermarsi sulla portata dell'art. 649 cod. proc. pen. 1.2.1. Un'importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI URBINOnel procedimento a carico di: SERBEZOV GJULHAN nato a SKOPJE (MACEDONIA) il 19/04/1993 avverso la sentenza del 03/11/2020 del TRIBUNALE di URBINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. DANIELA ALESSANDRONI, per la parte civile, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, chiedendo altresì la liquidazione del compenso e documentando l'ammissione al patrocinio statuale del proprio assistito; lette le conclusioni dell'Avv. MARCO GALLUCCIO, per l'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, chiedendo la liquidazione delle spese essendo l'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 3 novembre 2020 dal Giudice monocratico del Tribunale di Urbino, che ha prosciolto Gjulhan Serbezov per bis in idem dal reato di cui all'art. 611 cod. pen. commesso costringendo — anche con minaccia con un coltello — Giovanni Briganti a commettere il reato di cui all'art. 641 cod. pen. per l'acquisto di un televisore, da pagare mediante un proprio assegno privo di copertura. Il Tribunale ha ritenuto sussistente la causa di improcedibilità in relazione ai fatti di estorsione continuata di cui alla sentenza n. 92/17 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Urbino del 21 febbraio 2018 — tra cui vi era anche la costrizione ad emettere assegni privi di provvista per acquistare per Serbezov un televisore — fatti per cui vi era stata declaratoria di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen. con riferimento a quelli accertati con sentenza di condanna n. 29/14 del 19 febbraio 2014 del Tribunale di Urbino, sempre per estorsione.
2. Contro l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, deducendo erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen. Il ricorrente muove da una premessa ricostruttiva in tema di idem factum, citando Sezioni Unite Donati, alcune sentenze delle sezioni semplici di questa Corte e la pronunzia della Corte Costituzionale n. 200 del 2016. Nel concreto, poi, la parte pubblica ritiene che, tra il reato di cui all'art. 611 cod. pen. sub iudice e quello di estorsione con cui il Giudice monocratico ha ritenuto esservi bis in idem, vi sarebbe una diversità strutturale perché: - l'estorsione è un reato di evento (il conseguimento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale) e la fattispecie ex art. 611 cod. pen.
è un reato di mera condotta; - nel delitto di estorsione l'agente mira a che il soggetto passivo compia una condotta innominata e che procuri all'autore stesso o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mentre, nel reato di cui all'art. 611 cod. pen., l'autore mira a che la vittima commetta un reato; - tali diversità si ripercuotono anche sul coefficiente soggettivo del reato; - tra i due reati non vi è rapporto di specialità.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché non vi sarebbe bis in idem. CONSIDERATO IlI DIRITTO Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., alla Corte di appello di Ancona.1. La decisione del Tribunale di Urbino, infatti, è errata in diritto laddove il Giudice ha ritenuto che vi fosse bis in idem tra il fatto addebitato all'imputato nel presente procedimento e quelle per cui il ricorrente era già stato condannato e poi successivamente tratto a giudizio nei procedimenti conclusisi con le sentenze nn. 29/14 e 92/17. 1.1.
Per chiarezza, è opportuno riepilogare gli accadimenti processuali che hanno preceduto la decisione odierna, come ricostruiti attraverso le sentenze in atti. Serbezov è stato condannato, con sentenza del 19 febbraio 2014 del Tribunale di Urbino, per estorsione aggravata ai danni di Giovanni Briganti dal quale pretendeva, dietro minaccia, somme di denaro e, in particolare, la somma di 100 euro (il reato era contestato come commesso il 2 dicembre 2013); la condanna è avvenuta a seguito di giudizio abbreviato innestatosi su rito direttissimo per essere l'imputato stato arrestato in flagranza di reato.
Successivamente, Serbezov è stato tratto a giudizio per rispondere di una serie di episodi estorsivi sempre ai danni del Briganti, commessi dal primo luglio 2013 al primo dicembre 2013, uno dei quali aveva condotto all'acquisto, il 9 novembre 2013, presso il negozio "Cecchi" di Calcinelli di Saltara, di un televisore del costo di 740 euro, coperto con un assegno del Briganti privo di provvista. Il Tribunale di Urbino, il 23 novembre 2017, ha ritenuto che questo, come gli altri episodi estorsivi che componevano questa nuova e più articolata imputazione, fossero già stati giudicati nella sentenza del Tribunale di Urbino di cui sopra ed ha prosciolto l'imputato per bis in idem.
Nella sentenza impugnata del 3 novembre 2020, poi, il Tribunale di Urbino ha nuovamente pronunciato sentenza di bis In idem ritenendo che vi fosse medesimezza rispetto ai fatti di cui ai due precedenti processi. 1.2. Orbene, a prescindere dalla correttezza della decisione del 23 novembre 2017 — su cui questa Corte non è oggi chiamata ad esprimersi — ciò che conta, per accertare se la nuova declaratoria di bis in idem del 3 novembre 2020 sia stata correttamente pronunziata, è verificare se vi sia medesimezza del fatto con le due precedenti contestazioni, considerato che, nella sentenza impugnata, tale medesimezza è correlata ad entrambe.
Per fare questa valutazione, occorre soffermarsi sulla portata dell'art. 649 cod. proc. pen. 1.2.1. Un'importante chiave di lettura della disposizione in argomento si deve alla sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 649 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU (secondo cui «Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato»).
In particolare, la disposizione del nostro codice di rito è stata reputata incostituzionale nella parte in cui, secondo il diritto vivente, escludeva che il fatto fosse il medesimo per la sola circostanza che sussistesse un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui era iniziato il nuovo procedimento penale. 1.2.2. Nel circoscrivere il giudizio di incostituzionalità rispetto a quanto opinato dal Giudice rimettente, la pronunzia della Consulta ha indicato all'interprete quale debba essere il percorso di verifica dell'identità del "fatto" che può condurre alla sentenza di improcedibilità ex art. 649 cod. proc. pen.
A questo riguardo, la Corte Costituzionale ha sostenuto che il fatto storico- naturalistico che rileva, ai fini del divieto di bis in idem da leggersi in chiave convenzionale, è «l'accadimento materiale, certamente affrancato dal giogo dell'inquadramento giuridico, ma pur sempre frutto di un'addizione di elementi la cui selezione è condotta secondo criteri normativi»; criteri normativi — opina il Giudice delle leggi — che ricomprendono non solo l'azione o l'omissione, ma anche l'oggetto fisico su cui cade il gesto ovvero l'evento naturalistico che ne è conseguito, ovvero la modificazione della realtà indotta dal comportamento dell'agente, secondo una dimensione empirica, così come accertata nel primo giudizio.
Tale concetto — ha ricordato la Consulta — non è estraneo all'esegesi della Corte di cassazione sull'art. 649 codice di rito (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799), laddove si sono valorizzati, quali indicatori delle medesimezza del fatto richiesta dal legislatore, tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale). In altri termini, la verifica circa il bis in idem, pur dovendo attingere il fatto materiale e non già la fattispecie astratta, impone di riguardarlo comunque in ragione dei parametri del giurista, individuando, nel comportamento sub iudice, gli elementi di sovrapponibilità fattuale rispetto alla struttura della fattispecie come prevista dal legislatore.
Come ha scritto la Corte Costituzionale, il fatto va apprezzato «secondo l'accezione che gli conferisce l'ordinamento»„ ma, a smentire la possibile riemersione dell'idem legale, «ad avere carattere giuridico è la sola indicazione dei segmenti dell'accadimento naturalistico che l'interprete è tenuto a prendere in considerazione per valutare la medesimezza del fatto» (in termini cfr. Sez. 5, n. 20859 del 17/03/2021, Campion, Rv. 281267; Sez. 7, n. 32631 del 01/10/2020, Barbato, Rv. 280774; Sez. 5, n. 22043 del 30/06/2020, Napoletano, Rv. 279357;
Sez. 5, n. 11049 del 13/11/2017, dep. 2018, Ghelli, Rv. 272839, in motivazione, nonché Sez. 4, in. 12175 del 03/11/2016, dep. 2017, Bordogna e altri, Rv. 270387).1.2.3. Né la soluzione del quesito circa la possibilità di concorso formale tra i due reati — l'estorsione e il reato di cui all'art. 611 cod. pen. — ha implicazioni, in un senso o in un altro, sulla soluzione della quaestio iuris posta dal ricorrente. La Consulta, infatti, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 cod. proc. pen., ha escluso che la possibilità astratta che due fattispecie, commesse con un'unica azione od omissione, concorrano tra loro consenta di prescindere dalla verifica circa la medesimezza del fatto nella chiave sopra evidenziata e di processare comunque nuovamente l'imputato già condannato per il primo reato (ripudiando così il diritto vivente fino ad allora emerso dalla giurisprudenza di questa Corte).
A questo proposito, la Corte Costituzionale ha però anche escluso che vi siano implicazioni a contrario, nel senso che, ogni qualvolta vi sia concorso formale tra due reati, automaticamente vi sia medesimezza del fatto e debba operare, pertanto, il divieto di bis in idem. Ciò, d'altra parte, è la logica conseguenza della diversità di piani su cui si collocano le valutazioni a farsi in punto di concorso formale e di idem factum, dal momento che lo Stato può ben scegliere di far confluire sulla medesima condotta due fattispecie penali senza che si violi la garanzia individuale del divieto di bis in idem, «che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamente processuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessi con il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia già stato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo» (così la Consulta).
Sostiene, ancora, la Corte Costituzionale che «In definitiva l'esistenza o no di un concorso formale tra i reati oggetto della res iudicata e della res iudicanda è un fattore ininfluente ai fini dell'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., una volta che questa disposizione sia stata ricondotta a conformità costituzionale, e l'ininfluenza gioca in entrambe le direzioni, perché è permesso, ma non è prescritto al giudice di escludere la medesimezza del fatto, ove i reati siano stati eseguiti in concorso formale. Ai fini della decisione sull'applicabilità del divieto di bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico», 1.2.4.
In definitiva, quindi, per verificare se vi sia bis in idem, il raffronto deve essere tra la prima contestazione, per come si è sviluppata nel processo, e il fatto posto a base della nuova iniziativa del pubblico ministero, secondo una prospettiva concreta e non legata alla struttura delle fattispecie ma pur sempre inquadrando gli accadimenti storici secondo la "griglia" 'condotta-nesso causale- evento'; nell'effettuare detta operazione, si deve tuttavia prescindere dalla risoluzione dell'ulteriore interrogativo — estraneo al tema del bis in idem processuale in chiave convenzionale — se tra i due reati messi a raffronto possa esservi concorso formale.1.3.
Ciò posto, il Collegio ritiene che tra i due fatti alla base delle due contestazioni — quella di cui all'art. 629 e quella di cui all'art. 611 cod. pen. — vi sia una diversità strutturale, diversità che è data dalla finalizzazione della condotta dell'imputato, che, nell'un caso, era diretta ad ottenere un ingiusto profitto di carattere patrimoniale, costringendo la persona offesa ad acquistare, in sua vece, un televisore; nell'altro caso, invece, tale volontà era finalizzata a fare in modo che la persona offesa commettesse un reato per assicurare all'imputato la disponibilità dell'anzidetto televisore, finalità ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quella dell'ingiusto profitto tipica della fattispecie estorsiva.
La diversità di direzione dell'azione connota in termini differenti la condotta nell'uno e nell'altro caso, a nulla rilevando che materialmente l'azione minatoria sia la stessa, dal momento che essa si caratterizzava diversamente in ragione della matrice duplice che la informava e che ha mosso l'agire del prevenuto, sì da lasciare escludere la medesimezza del fatto.
2. Trattandosi di ricorso per saltum del pubblico ministero, all'annullamento della sentenza impugnata deve seguire il rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d