Sentenza — n. 32744/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa sentenza impugnata è stata emessa il 30 settembre 2020 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale di Patti che aveva condannato Basilio Baratta alla pena di giustizia per furto pluriaggravato di energia elettrica. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione anche in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Ricorda il ricorrente che, nell'atto di appello, aveva contestato che la rottura dei tenoni (i ganci attraverso i quali il contatore è fissato ai supporti ove è collocato) potesse costituire un meccanismo idoneo ad alterare la misurazione dei consumi e ad incidere sul prelievo di energia elettrica; che non era stato accertato alcun meccanismo di manomissione del contatore; che la sottomisurazione di energia poteva essere dovuta ad un malfunzionamento dell'impianto, ipotesi prevista nelle condizioni generali di contratto di fornitura e propugnata dall'appellante, senza però ottenere alcun riscontro dalla Corte distrettuale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 700 cod. proc. civ; Sentenza — n. 32744/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel procedimento civile, come documentato dinanzi al Tribunale di Patti in sede penale, la società elettrica, costituitasi in giudizio, non aveva prodotto alcuna prova che dimostrasse la manomissione del contatore. Il provvedimento del Giudice civile era irrevocabile e la Corte di appello lo ha totalmente disatteso senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione a riguardo. L'acclarata mancanza di verifiche tecniche e le incertezze suddette sarebbero state evitate con una perizia sul contatore, che però né il Tribunale, né la Corte territoriale hanno ritenuto di disporre. 2.2.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BARATTA BASILIO nato a BROLO il 09/11/1942 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. VINCENZO AMATO, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata emessa il 30 settembre 2020 dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la decisione del Tribunale di Patti che aveva condannato Basilio Baratta alla pena di giustizia per furto pluriaggravato di energia elettrica.
2. Contro l'anzidetta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, ricorso che conta tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione anche in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Ricorda il ricorrente che, nell'atto di appello, aveva contestato che la rottura dei tenoni (i ganci attraverso i quali il contatore è fissato ai supporti ove è collocato) potesse costituire un meccanismo idoneo ad alterare la misurazione dei consumi e ad incidere sul prelievo di energia elettrica; che non era stato accertato alcun meccanismo di manomissione del contatore; che la sottomisurazione di energia poteva essere dovuta ad un malfunzionamento dell'impianto, ipotesi prevista nelle condizioni generali di contratto di fornitura e propugnata dall'appellante, senza però ottenere alcun riscontro dalla Corte distrettuale.
Nel respingere queste doglianze — si legge nel ricorso — la Corte di merito avrebbe violato i canoni di valutazione della prova indiziaria. L'affermazione dei Giudici di appello secondo cui la rottura dei tenoni avrebbe consentito l'accesso al sistema voltamperometrico sarebbe priva di riscontro nell'istruttoria dibattimentale, tanto da non parlarsene neanche nella sentenza di primo grado. Il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. intentato da Baratta per ottenere il riallaccio della fornitura si era concluso con esito positivo, giacché il Tribunale di Patti aveva ritenuto che non vi fosse prova della manomissione del contatore.
Nel procedimento civile, come documentato dinanzi al Tribunale di Patti in sede penale, la società elettrica, costituitasi in giudizio, non aveva prodotto alcuna prova che dimostrasse la manomissione del contatore. Il provvedimento del Giudice civile era irrevocabile e la Corte di appello lo ha totalmente disatteso senza, tuttavia, fornire alcuna spiegazione a riguardo. L'acclarata mancanza di verifiche tecniche e le incertezze suddette sarebbero state evitate con una perizia sul contatore, che però né il Tribunale, né la Corte territoriale hanno ritenuto di disporre. 2.2.
Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 27 e 111 Cost e vizio di motivazione. Contesta il ricorrente l'affermazione della Corte di appello secondo la quale Baratta avrebbe dovuto dare prova di non avere effettuato la manomissione, perché detta asserzione sarebbe violativa del principio dell'onere della prova ed addosserebbe al prevenuto la prova di un fatto negativo. 2.3. Il terzo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quando la Corte di merito ha evinto la consapevolezza di Baratta di pagare il 50 % in meno rispetto ai costi ordinari mentre, dalla documentazione versata in atti fin dal primo grado, si era dimostrato che non vi erano differenze sensibili tra le bollette del periodo in cui sarebbe stata operante la manomissione e le bollette concernenti periodi al di fuori di detto range.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale non ha dato seguito al motivo di appello concernente l'esito del giudizio civile e la possibilità che la riduzione dei consumi fosse dovuta ad un malfunzionamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
1. Il difetto di motivazione che si rileva nella sentenza impugnata attiene al dato probatorio centrale che fonda la pronunzia di penale responsabilità, vale a dire all'incidenza della rottura dei tenoni rispetto alla manomissione dei circuiti interni del contatore, necessaria per l'alterazione della misurazione dei consumi di energia. In altri termini, vi è un salto logico nel ragionamento probatorio laddove non è chiarito, in sentenza, come la rottura dei ganci di ancoraggio del contatore alla sua base fosse indicativa di un intervento fraudolento sull'apparecchio utile ad alterare il meccanismo suddetto.
Di fronte a questa lacuna, poi, il tema che attiene alla riduzione dei consumi nel periodo 1 maggio 2008-23 aprile 2015 — di cui scrive la Corte di appello resta un argomento presuntivo circa l'addebitabilità di tale evenienza ad una condotta volontaria del titolare del contatore, che non può fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Peraltro tale vizio motivazionale è tanto più rilevante laddove, nell'atto di appello, la parte aveva posto il problema della possibile anomalia tecnica alla base di un difetto nella misurazione dei consumi, possibilità evincibile dalle condizioni generali di contratto, e la sentenza impugnata tace del tutto sul punto.
2. Tanto premesso, la Corte di appello dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, deve evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio