Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32742/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32742/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32742/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Spallino Francesca per la contraffazione della carta di circolazione di un'autovettura (artt. 477-482 e 61, n. 2 cod. pen.) e per truffa in danno di Di Stefano Giuseppa (artt. 640 e 61, n. 7 cod. pen.). Secondo quanto si legge in sentenza l'imputata, legale rappresentante della Autogroup srl, indusse, in data 24/11/2015, Di Stefano alla stipula del contratto d'acquisto di un'auto Nissan Qashqai per il prezzo di C 25.900, promettendo la consegna dell'auto entro la data del 10 gennaio 2016.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 32742/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Col terzo motivo si duole dell'immotivato diniego delle attenuanti generiche, nonostante la prova - fornita all'udienza del 2/4/2019 - dell'avvenuto pagamento della somma di C 15.000, disposta dal primo giudice a titolo di provvisionale.

Parole chiave

Generato dall'IA
contraffazione di merci perseguimento penale per truffa inchiesta per falsità atti abuso di carte-chèques riproduzione e imitazione di biglietti di banca traente
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SPALLINO FRANCESCA nato a CASTELVETRANO il 01/06/1964 avverso la sentenza del 02/04/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI GIORDANO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza in ordine al reato di falso e rinvio per la determinazione della pena. lette le conclusioni del difensore dell'imputata, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. lette le conclusioni della parte civile, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato Spallino Francesca per la contraffazione della carta di circolazione di un'autovettura (artt. 477-482 e 61, n. 2 cod. pen.) e per truffa in danno di Di Stefano Giuseppa (artt. 640 e 61, n. 7 cod. pen.). Secondo quanto si legge in sentenza l'imputata, legale rappresentante della Autogroup srl, indusse, in data 24/11/2015, Di Stefano alla stipula del contratto d'acquisto di un'auto Nissan Qashqai per il prezzo di C 25.900, promettendo la consegna dell'auto entro la data del 10 gennaio 2016.

In tale occasione si fece consegnare l'acconto di C 2.900. Successivamente, richiese all'acquirente l'ulteriore somma di C 20.000 - effettivamente ottenuta in data 15/12/2015 - con la promessa di accelerare la consegna dell'autovettura. Tuttavia, non avendo onorato la promessa ancora a febbraio 2016 ed essendo pressata dall'acquirente, consegnò a quest'ultilma, per rassicurarla, due assegni dell'importo complessivo di C 22.900 recanti la data del 28/2/2016 e gli mostrò, in epoca ancora successiva, la fotocopia della carta di circolazione della Nissan Qashqai, asseritamente ordinata ad altro rivenditore e già immatricolata, a suo dire, il 29/2/2016.

L'auto non fu però mai consegnata e gli assegni protestati. Le indagini successivamente avviate, a seguito di presentazione di querela, avrebbero disvelato che la carta di circolazione era falsa e che gli assegni erano stati tratti su conto privo di provvista; inoltre, che l'assegno di importo maggiore era stato compilato irregolarmente, posto che recava - nel campo riservato all'importo in lettere - la dicitura di euro "VENTI NOVECENTO/00", anziché ventinovemila/00.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata con tre motivi. 2.1. Col primo lamenta la "erronea applicazione della legge penale" in relazione al falso documentale, atteso che - secondo la giurisprudenza di legittimità, richiamata in ricorso - la copia di un documento privo della attestazione di conformità all'originale sarebbe priva di rilevanza penale. Contesta, in relazione al falso, la sussistenza dell'aggravante dell'art. 61, n. 2, cod. pen., per la ragione successivamente indicata. 2.2. Col secondo motivo lamenta - in ordine alla truffa - la "violazione dell'art. 606 lett. B)" e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità.

I giudici non hanno considerato - deduce - che gli artifizi (rilascio degli assegni ed esibizione della carta di circolazione) furono successivi alla stipula del contratto e che furono posti in essere per guadagnare tempo, nella speranza di risolvere "le problematiche bancarie in tempo utile per risolvere il conflitto"; né hanno tenuto conto del fatto che l'imputata ebbe a consegnare alla GI.BI . Auto - in funzione della consegna di un'auto Nissan Qashqai - la somma di C 3.000 a titolo di caparra cauzionale. Quanto sopra avrebbe dovuto indurre i giudici a operare una diversa qualificazione dell'illecito - da ricondurre all'appropriazione indebita - e ad escludere altresì, in relazione al falso documentale, l'aggravante finalistica dell'art. 61, n. 2 cod. pen., atteso che l'esibizione della falsa carta di circolazione fu successiva al momento consumativo del reato, individuato nella stipula del contratto di compravendita. 2.3.

Col terzo motivo si duole dell'immotivato diniego delle attenuanti generiche, nonostante la prova - fornita all'udienza del 2/4/2019 - dell'avvenuto pagamento della somma di C 15.000, disposta dal primo giudice a titolo di provvisionale.

3. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Corte il 23/6/2021 il difensore dell'imputata ha contestato le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

4. Con conclusioni del 26/6/2021, trasmesse alla cancelleria di questa Corte, la parte civile ha argomentato in ardine ai motivi di ricorso ed ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dello stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento.

1. E' fondato il primo morivo di ricorso. Risolvendo un conflitto insorto nell'ambito delle sezioni semplici, le Sezioni Unite di questa Corte hanno infine stabilito che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale (Cass. Su, n. 35814 del 28/3/2019, rv 276285-01). Trattasi di pronuncia perfettamente aderente al caso in disamina, dal momento che, a quanto si legge in sentenza, l'imputata esibì alla vittima del reato la fotocopia di una inesistente carta di circolazione, allo scopo di convincerla della serietà della contrattazione e dell'imminente arrivo dell'autovettura. Si trattò, in ogni caso, di una fotocopia semplice, priva di autenticazione, che non sostituiva l'originale e non aveva nemmeno le apparenze di un atto originale.

2. E' infondato, invece, il motivo relativo alla responsabilità per truffa, non ravvisandosi alcun profilo di illogicità nella valutazione operata dal Tribunale e dalla Corte d'appello, che hanno tenuto conto della complessiva condotta dell'imputata e degli elementi decettivi da essa introdotti nella contrattazione, costituiti dall'assunzione di un impegno (quello di consegnare l'autovettura) quando non ne aveva la disponibilità; dall'aver taciuto alla controparte che stava facendo da semplice intermediaria, avendo la necessità - secondo quanto riportato in ricorso - di procurarsi l'auto presso altro venditore, in funzione della sua consegna all'acquirente; dall'aver sollecitato la consegna della somma dovuta a saldo, al fine dichiarato di velocizzare la consegna dell'auto, allorché non aveva nessuna certezza circa l'acquisizione della disponibilità del veicolo.

Tali condotte, valutate alla luce di quanto successivamente posto in essere dall'imputata (consegna di assegni privi di provvista; esibizione di una falsa carta di circolazione), sono effettivamente indicative, secondo logica, di una intenzionalità truffaldina preesistente alla consegna del denaro da parte di Di Stefano Giuseppa, oppure sorta in corso di contrattazione, sicché corretto appare il loro inquadramento nell'ipotesi delittuosa delineata dalla pubblica accisa e accolta dal giudicante. Consegue a quanto sopra che la sentenza va annullata senza rinvio in ordine al falso documentale, perché insussistente, con rimessione degli atti al giudice di merito per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

In sede di rinvio verrà rivalutata la richiesta di concessione delle attenuanti generiche, atteso che il loro diniego è dipeso anche dalla ritenuta responsabilità per il falso documentale, oggetto di annullamento, e considerato che nessun giudizio è stato espresso in ordine all'intervenuto risarcimento, parziale ma pur sempre significativo. All'infondatezza del ricorso sul capo riguardante la truffa deve conseguire la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso e rinvia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della corte d'appello di Palermo. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 5/7/2