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Sentenza — n. 32741/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32741/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32741/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NUOROnel procedimento a carico di CORDA TONINO nato a NUORO il 23/02/1962 Avverso la sentenza del 14/11/2019 del GIUDICE DI PACE DI NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. letta la memoria del 23 giugno 2021 dell'avvocato Basilio BRODU, difensore dell'imputato, che conclude per la inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

Regesto Legislator

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art. 623 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32741/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si ritiene, infatti, che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trovi applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per "saltum", disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265711; conf. Sez. 5 - , n. 10970 del 28/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278791).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale testimonianza della vittima minaccia nel diritto penale gravi addebiti penali attendibilità dei testimoni violenza o minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 623 cod. proc. pen
Si ritiene, infatti, che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trovi applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NUOROnel procedimento a carico di CORDA TONINO nato a NUORO il 23/02/1962 Avverso la sentenza del 14/11/2019 del GIUDICE DI PACE DI NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE; letta la requisitoria scritta, del 14 giugno 2021, del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, GIOVANNI DI LEO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. letta la memoria del 23 giugno 2021 dell'avvocato Basilio BRODU, difensore dell'imputato, che conclude per la inammissibilità del ricorso. - Udienza tenutasi ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 -

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Giudice di pace di Nuoro ha assolto Tonino Corda dal reato a lui ascritto, per avere minacciato un danno ingiusto a Boi Graziella, dicendole "la prossima volta che scendi ti sguinzaglio i cani".

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Nuoro, che denuncia vizio della motivazione, mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine ai criteri di valutazione della prova dichiarativa, con riferimento alle testimonianze della persona offesa e degli operanti intervenuti sul posto.

3. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per la fondatezza del ricorso, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

4. Il difensore dell'imputato, con memoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del • ricorso, sia per essere stati dedotti vizi di motivazione non consentiti, sia perché, di fatto, il ricorrente, tenta di introdurre surrettiziamente una diversa considerazione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Giudice di pace di Nuoro per nuovo giudizio.

2. Coglie nel segno, infatti, il ricorso del Procuratore della Repubblica di Nuoro nel segnalare le contraddizioni nelle quali il Giudice di Pace è incorso, innanzitutto nella valutazione della persona offesa, liquidata come inattendibile, pur dopo aver dato atto della coerenza e della linearità del racconto riguardante gli accadimenti denunciati, oltre che della precisione dei ricordi. Fatta tale premessa, il Giudice di pace, con inusitato salto logico, perviene al giudizio di inattendibilità attraverso uno sbrigativo riferimento a un malanimo che avrebbe maturato la persona offesa, quale fattore di inquinamento della genuinità della sua deposizione; ma di esso, tuttavia, il giudice non chiarisce la genesi, nè indica elementi di fatto significativi di un tale percorso emotivo, cosicchè l'affermazione risulta congetturale e la valutazione di inattendibilità del tutto contraddittoria rispetto alle premesse. 3.Non si sottrae alle censure del ricorrente neppure lo scrutinio della restante prova dichiarativa, quella proveniente dalle deposizioni dei testi di polizia giudiziaria, le cui dichiarazioni, considerate nel loro insieme, hanno portato a un giudizio di neutralità ricollegato alla apparente diversità delle versioni rese dai due ufficiali.

E, tuttavia, il giudice di merito, per un verso, non ha debitamente considerato la circostanza che uno dei due era intento in altri adempimenti, lontano dal luogo in cui si trovava la persona offesa, e , per questo, non aveva potuto assistere all'esternazione oggetto dell'imputazione; dall'altro, ha svalutato la conferma alle dichiarazioni della persona offesa, proveniente dalla deposizione del secondo carabiniere, invece, presente accanto alla denunciante.

4. La motivazione del Giudice di pace risulta, quindi, illogica sia con riguardo alle ragioni che portano ad escludere l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, sia nella parte in cui svaluta come neutre dichiarazioni che, invece, forniscono un riscontro al narrato della denunciante.

5. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame allo stesso Giudice di pace, da individuarsi in una diversa persona fisica, secondo il consolidato indirizzo formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, a tenore del quale, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione di una sentenza inappellabile del giudice di pace, qual è quella di assoluzione, il giudice di rinvio va individuato in altro giudice di pace appartenente al medesimo ufficio (Sez. 1, n. 36216 del 23/09/2010, Rv. 248279).

Si ritiene, infatti, che, in assenza di una norma specifica che consenta la determinazione del giudice di rinvio, trovi applicazione il principio enucleabile dall'art. 623 cod. proc. pen. in forza del quale, fatta salva l'ipotesi del ricorso per "saltum", disciplinata dall'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., il giudice di rinvio è il giudice equiordinato a quello che ha emesso la sentenza (Sez. 5, n. 2669 del 06/11/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265711; conf. Sez. 5 - , n. 10970 del 28/11/2019 (dep. 2020) Rv. 278791).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Nuoro, in diversa persona fisica. Così deciso in Roma, 01 luglio 2021 Il Consigliere estensore Maria Tere a BelmT te ( eilitie,i, Il Presidente Ger AI.,