Sentenza — n. 32738/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo punto dell'unico motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento materiale del reato, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Va, in primo luogo, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen; Sentenza — n. 32738/2021 — snpen · Corte di Cassazione: n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel respingere la medesima censura, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio - che va qui ribadito per cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la presentazione di una carta d'identità all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione (Sez. 5, n. 22585 del 23/03/2012, Hadgu, Rv. 252970).
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MAGAZZINI ALBERTO nato a PRATO il 08/10/1956 PRATESI ELISABETTA nato a PRATO il 15/03/1958 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria del difensore;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata del 15 settembre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Pistoia del 17 settembre 2017, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di Alberto Magazzini e di Elisabetta Pratesi per il reato di cui all'art. 495 cod. pen..2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. Giovanni Ligato, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale si deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità.
Sul punto, i ricorsi segnalano l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'operante Amorotti, nella parte in cui il teste - che aveva affermato essergli stata esibita dal Magazzini, alla richiesta di declinare le generalità nel corso di un contr91Io stradale - la carta d'identità intestata al fratello gemello Maurizio - ha riferito di uno "stato di imbarazzo" dell'imputato, con conseguente sottovalutazione della mancanza di un comportamento attivo di questi, indotto, "a meri atti per compulsum in osservanza delle richieste degli agenti", con condotta incompatibile rispetto a quella, attiva, postulata dalla norma incriminatrice, che richiede una dichiarazione.
Deducono, altresì, l'assenza del dolo, in considerazione della immediata esibizione del documento di identità effettivamente rilasciato al predetto, dovendosi ricondurre l'iniziale condotta ad uno stato di alterazione psicologica indotto dalla soggezione e dalle richieste degli operanti, mentre l'imputata Pratesi si è limitata ad affermare di essere la coniuge del Magazzini, con conseguente inoffensività della condotta.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 14 maggio 2021, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
4. Nell'interesse degli imputati, il difensore ha presentato una memoria, con la quale ha ribadito le ragioni dell'impugnazione, formulando controdeduzioni alla requisitoria del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo punto dell'unico motivo, con il quale si contesta la sussistenza dell'elemento materiale del reato, è proposto fuori dei casi previsti dalla legge ed è, comunque, manifestamente infondato. 1.1. Va, in primo luogo, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.
U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Nel respingere la medesima censura, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio - che va qui ribadito per cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri), la presentazione di una carta d'identità all'autorità preposta al controllo equivale a declinare le proprie generalità in conformità alle indicazioni contenute nei predetti documenti di identificazione (Sez. 5, n. 22585 del 23/03/2012, Hadgu, Rv. 252970).
In punto di tipicità della condotta, invero, assume inequivocabile valenza di comportamento dichiarativo l'esibizione, alla specifica richiesta di declinare le generalità, di un documento identificativo, poiché costituisce attestazione, rilevante a termini della fattispecie contestata, qualunque condotta atta ad asseverare una qualità personale, anche rappresentata mediante un comportamento meta-verbale, che tenga luogo inequivocabilmente della espressione orale della risposta; anche al riguardo, il ricorso indugia su una pretesa ed indeterminata "contraddittorietà" della complessiva condotta dell'imputato, genericamente evocata e, comunque, del tutto inidonea ad inficiare la sequenza temporale ricostruita nella sentenza impugnata. 1.2.
Per altro verso, premesso che la falsa attestazione delle generalità, nel corso di un controllo stradale, integra il reato contestato, in quanto le dichiarazioni del privato sono destinate ad incidere direttamente sulla formazione dell'atto pubblico costituito dal verbale di contestazione per guida con patente sospesa (V. ex multis Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839), il ricorrente reitera la deduzione di inoffensività - correttamente respinta dalla Corte territoriale - ribadendo come il Magazzini avesse, nell'immediatezza, esibito la propria carta di identità, senza confrontarsi con il principio per cui il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145).
Ne consegue che l'esibizione del documento d'identità successivamente alla consumazione del reato, di pericolo concreto, integra un post factum, inidoneo ad elidere l'offesa al bene giuridico tutelato.
2. Il secondo punto è, del pari, generico. 2.1. Anche in relazione all'elemento soggettivo del reato, il ricorrente indugia nell'evocare una condizione di imbarazzo e di generica induzione, mentre nel delitto di falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa (Sez. 5, n. 18476 del 26/02/2016, Livreri, Rv. 266549), nella specie ricondotta - come ut supra rilevato - alla consapevole e volontaria esibizione del documento del gemello Maurizio, peraltro all'evidente fine di dissimulare la mancanza dei requisiti per la guida; consapevolezza e volontà non contraddetta, ma anzi confermata, dalla successiva resipiscenza, apprezzata nella commisurazione della pena nel minimo edittale. 2.2.
Aspecifico è, infine, il motivo nella parte in cui contesta l'affermazione di responsabilità della Pratesi, nella misura in cui non si confronta con l'asseverazione orale, resa dalla predetta riguardo la (falsa) identità attestata dal coniuge. Dal testo della sentenza impugnata risulta - con argomentazione sul punto non contestata - che l'imputata abbia confermato le generalità del coniuge in quelle di Maurizio Magazzini, affermando di esserne la moglie, con conseguente genericità della censura. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro ciasdcuno, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de