Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 32737/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32737/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32737/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Come effettivamente rilevato nel primo e nel secondo motivo, proposti nell'interesse di Giovanni Spiteri, con la sentenza di primo grado è stata affermata la responsabilità penale di Calogero e Rosario Spiteri - oltre che di Andrea e Giuseppe Grillo - per il reato di rissa, ai medesimi contestato al capo a) della rubrica, in relazione alla contesa incorsa in Licata il 12 dicembre 2011, tra i contrapposti fronti facenti capo alle due famiglie, in seguito a contestazioni insorte, per ragioni di circolazione stradale, tra Salvatore Spiteri e Tommaso Grillo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 161 cod. pen; Sentenza — n. 32737/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione di responsabilità responsabilità penale dei minori corresponsabilità della vittima responsabilità disciplinare irresponsabilità risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la citata sentenza della Corte d'Appello di Palermo hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati Calogero Spiteri, Rosario Spiteri e Giovanni Spiteri, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp.
art. 192 cod. proc. pen
Per altro verso, deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 161 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SPITERI GIOVANNI ANCHE PCN nato a LICATA il 16/01/1958 SPITERI ROSARIO nato a LICATA il 21/10/1986 SPITERI CALOGERO nato a LICATA il 25/01/1974 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Giovanni Spiteri;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 16 dicembre 2018, la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento in data 10 aprile 2019, con la quale è stata affermata - per quanto ancora di rilievo in questa sede - la responsabilità penale di Calogero Spiteri e Rosario Spiteri per il reato di rissa sub a) e di Giovanni Spiteri per il delitto di lesioni contestato al capo b) in danno di Tommaso Grillo, oltre statuizioni accessorie.

2. Avverso la citata sentenza della Corte d'Appello di Palermo hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati Calogero Spiteri, Rosario Spiteri e Giovanni Spiteri, affidando le proprie censure a plurimi motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, sottoscritto dal difensore, Avv. Carlo Benevento, Calogero Spiteri articola quattro motivi. 2.1.1. Con il primo ed il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendone la Corte territoriale in alcun modo valutato la condotta, pur a fronte di specifica censura svolta con l'appello, che aveva segnalato analogo deficit nella sentenza di primo grado, invece acriticamente richiamata, sebbene alcun testimone avesse collocato l'imputato nella contesa e lo stesso fosse stato aggredito dai fratelli Grillo solo successivamente. 2.1.2.

Con il terzo ed il quarto motivo, si deduce analoga censura quanto al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in presenza di una valutazione acritica e standardizzata. 2.2. Con il ricorso, sottoscritto dal difensore, Avv. Angelo Balsamo, Rosario Spiteri articola due motivi. 2.2.1. Con il primo, deduce violazione di legge e vizio della motivazione, sub specie di travisamento della prova, quanto all'affermazione di responsabilità, in assenza di elementi personalizzanti relativi alla posizione di Rosario Spiteri, rispetto al quale è stato, tra l'altro, ritenuto indiziante un referto medico, invece inesistente, nonché erroneamente e contraddittoriamente apprezzata la deposizione resa dal teste Davanteri, puntualmente contestata con il gravame in punto di attendibilità ed invece ingiustificatamente convalidata. 2.2.2.

Con il secondo motivo, si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio. 2.3. Il ricorso, sottoscritto dal difensore, Avv. Angelo Balsamo, nell'interesse di Giovanni Spiteri articola tre motivi. 2.2.1. Con il primo, deduce vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, in presenza di un percorso giustificativo incentrato sul reato di rissa, al medesimo mai contestato, pur a fronte delle specifiche censure dedotte nell'atto di appello. Per altro verso, deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione di attendibilità della parte civile Tommaso Grillo, intrinsecamente contraddittoria e non presidiata da elementi di riscontro, come risulta dalle dichiarazioni dei testi, analiticamente riportate. 2.2.2.

Con il secondo motivo, si prospetta analoga censura in riferimento all'esclusione della causa di giustificazione della legittima difensa, avendo anche al riguardo la Corte territoriale omesso di circoscrivere i fatti contestati a Giovanni Spiteri rispetto al reato di rissa, al quale il medesimo è rimasto estraneo, svalutando i rilievi difensivi invece mirati al delitto di lesioni in danno del Grillo. 2.2.3. Con il terzo motivo, si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

4. Con memoria ritualmente trasmessa, I"Avv. Angelo Balsamo, nell'interesse di Giovanni Spiteri, ha rassegnato per iscritto le conclusioni e, richiamando la requisitoria del pubblico ministero, ha chiesto emettersi declaratoria di estinzione per prescrizione e, in via principale, l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono infondati, con conseguente rilievo della prescrizione dei reati di rissa e lesioni, rispettivamente ascritti il primo a Calogero e Rosario Spiteri ed il secondo a Giovanni Spiteri; il ricorso di quest'ultimo è, altresì, infondato agli effetti civili.

1. Come effettivamente rilevato nel primo e nel secondo motivo, proposti nell'interesse di Giovanni Spiteri, con la sentenza di primo grado è stata affermata la responsabilità penale di Calogero e Rosario Spiteri - oltre che di Andrea e Giuseppe Grillo - per il reato di rissa, ai medesimi contestato al capo a) della rubrica, in relazione alla contesa incorsa in Licata il 12 dicembre 2011, tra i contrapposti fronti facenti capo alle due famiglie, in seguito a contestazioni insorte, per ragioni di circolazione stradale, tra Salvatore Spiteri e Tommaso Grillo;

Giovanni Spiteri e Tommaso Grillo venivano, invece, assolti dall'imputazione sub a) e condannati per i reati di lesioni, loro rispettivamente e reciprocamente ascritti al capo b) e nel procedimento riunito R.G.T. 1901 e consumati a margine della rissa, alla quale entrambi erano rimasti estranei, con condanna di entrambi al risarcimento del danno. A fronte della sequenza bifasica tracciata nella sentenza di primo grado, la Corte territoriale - pur dando atto, in premessa, dei distinti epiloghi decisori - ha, invece, respinto le impugnazioni di merito incentrando la motivazione sull'unitaria e complessiva valutazione dei fatti, nel cui ambito ha comunque isolato le condotte lesive reciprocamente consumate da Giovanni Spiteri e Tommaso Grillo in danno l'uno dell'altro. 1.1.Alla luce di siffatta premessa, sono infondate le censure svolte da Rosario e Calogero Spiteri nei rispettivi motivi dei distinti ricorsi in punto di responsabilità.

Va, sul punto, qui ribadito come, ai fini della configurabilità del reato di rissa, una volta accertata l'esistenza di gruppi contrapposti con vicendevole intenzione offensiva dell'altrui incolumità personale, è irrilevante individuare chi per primo sia passato a vie di fatto (Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Garau, Rv. 263567) o quale specifica condotta aggressiva sia individualmente riferibile, in quanto ciò che conta è che i partecipanti alla rissa siano animati dal reciproco intento di recare offesa agli avversari (Sez. 5, n. 5156 del 24/02/1992, Bucchi, Rv. 189953).

Perdono, pertanto, consistenza tutti i rilievi finalizzati, peraltro attraverso una soggettiva rilettura dei fatti e delle prove, a contestare l'omessa ricostruzione delle specifiche e puntuali condotte aggressive poste in essere dai ricorrenti Rosario e Calogero Spiteri in danno degli antagonisti, risultando incontestabile il reciproco intento offensivo dei contrapposti fronti familiari e le lesioni riportate da Calogero Spiteri nel medesimo contesto spazio-temporale. Quanto alla posizione di Rosario Spiteri, il rilievo difensivo riguardo l'omessa rilevazione di lesioni a suo carico si rivela inconducente, a fronte dell'incontestata partecipazione alla contesa. 1.2.

I motivi relativi alla determinazione del trattamento sanzionatorio, proposti dai predetti ricorrenti, sono invece generici, ma la complessiva infondatezza dei ricorsi in punto di responsabilità rende rilevabile l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato di rissa, ai medesimi ascritto, per essere decorso il 9 settembre 2020 il termine massimo di cui all'art. 161 cod. pen., anche tenuto conto delle sospensioni rilevate in primo grado. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio agli effetti penali in riferimento ad entrambi i ricorrenti Calogero e Rosario Spiteri, nei cui confronti non risultano emesse statuizioni di condanna agli effetti civili.2.E', del pari, infondato il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Spiteri, con conseguente rilievo della prescrizione, agli effetti penali, e rigetto del ricorso, agli effetti civili. 2.1.

Pur circoscrivendo le censure al solo delitto di lesioni sub b) per il quale il ricorrente è stato condannato, l'impugnazione di legittimità si limita - nei primi due motivi - a dedurre vizio della motivazione quanto alla valutazione d'attendibilità della persona offesa Tommaso Grillo ed all'esclusione della legittima * difesa, non contestando la reciprocità delle lesioni e proponendo una soggettiva prospettazione dell'iniziativa offensiva, ricondotta al Grillo. In particolare, il ricorso non contesta l'intervento di Giovanni Spiteri dopo che tra il padre Salvatore e Tommaso Grillo era già insorto un contrasto, successivamente evoluto nella contesa tra i due gruppi familiari, ed anche riconducendo l'azione ad un colpo di sedia già ricevuto dal Grillo, finisce per collocare la propria iniziativa nell'ambito delle condotte reattive, in tal modo non contestando la consapevolezza e volontà della (re)azione lesiva. 2.2.

Per altro verso, va qui ribadito che la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020, Rondanini, Rv. 279356); e, anche sotto il profilo evocato, il ricorso non indica quali elementi decisivi, introdotti sul punto, sarebbero stati ingiustificatamente disattesi, risultando, invece, dalle conformi sentenze di merito la volontaria esposizione del ricorrente, intervenuto a tutela del padre, al pericolo di reazioni.

Non è dato, pertanto, ravvisare alcun vizio della motivazione che, a fronte dell'estinzione del reato per prescrizione, imponga l'annullamento delle statuizioni civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (V. ex multis Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598).

3. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere i reati ascritti a Calogero Spiteri, Rosario Spiteri e Giovanni Spiteri estinti per prescrizione. Il ricorso proposto, agli effetti civili, dal medesimo Giovanni Spiteri deve essere, invece', rigettato.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati rispettivamente ascritti agli imputati sono estinti per prescrizione; rigetta