Sentenza — n. 32736/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FERRI ANTONIETTA nato a CIVITELLA DEL TRONTO il 22/09/1954 nel procedimento a carico di: MARAGOS GIORGIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/07/1979 avverso la sentenza del 08/11/2019 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della parte civile;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 125 cod. proc. pen, art. 622 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32736/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto alle modalità di deduzione del relativo vizio, si è sottolineato come la relativa violazione determini un vulnus del percorso giustificativo della sentenza di riforma; di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FERRI ANTONIETTA nato a CIVITELLA DEL TRONTO il 22/09/1954 nel procedimento a carico di: MARAGOS GIORGIO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 11/07/1979 avverso la sentenza del 08/11/2019 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, KATE TASSONE, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni della parte civile;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata delL'8 novembre 2018, il Tribunale di Teramo ha, in riforma della decisione del Giudice di pace in sede in data 27 febbraio 2019, con la quale GIORGIO MARAGOS è stato condannato per il reato di minaccia in danno di ANTONIETTA FERRI, oltre accessori, assolto l'imputato perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la citata sentenza del Tribunale di Teramo ha proposto ricorso la parte civile, Antonietta Ferri, per mezzo del difensore, Avv. Vittorio D'Angelo, affidando le proprie censure a due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione probatoria posta a sostegno dell'esito liberatorio, per avere il giudice d'appello ingiustificatamente svalutato le prove orali alla stregua di un file video, prodotto dall'imputato e relativo ad una fase antecedente alla consumazione della minaccia, invece correttamente disatteso dal giudice di primo grado in quanto manipolato, non integrale e, comunque, non decisivo ai fini della ricostruzione del fatto, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 2.2.
Con il secondo motivo, deduce vizio della motivazione in conseguenza del travisamento del fatto, indotto dalla fuorviante sopravvalutazione del video, non avendo il Tribunale affatto valutato le fonti orali e la ricostruzione resa in querela, in tal modo incorrendo in una deviata ricostruzione della sequenza temporale e della stessa identificazione della persona offesa dal reato, in tal modo pervenendo, del tutto erroneamente, ad una valutazione di inattendibilità della persona offesa e del teste Di Giuseppe.
3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Luigi Orsi ha concluso per l'annullamento con rinvio.
4. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore ha rassegnato per iscritto le conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del pubblico ministero e rilevando, in particolare, l'inammissibilità delle censure afferenti il vizio della motivazione ai sensi dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n.
11.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. 1.11 tema che il ricorso impone, essenzialmente, di affrontare investe la natura del vizio denunciato e la relativa deducibilità, alla luce della previsione di cui all'art.39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace. Il Tribunale di Teramo ha, difatti, ribaltato il verdetto di condanna ritenendo decisivo, ai fini della confutazione del giudizio di attendibilità della persona offesa e del teste a carico, il contenuto di una videoregistrazione dell'imputato che il giudice di pace aveva, invece, reputato irrilevante in quanto di dubbia genuinità e, comunque, relativa ad un antefatto, e di cui la ricorrente deduce il travisamento rispetto al diverso epilogo decisorio assunto in secondo grado. 1.1.
Alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole, si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" in correlazione con il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio"». Entro siffatti parametri si è articolato l'intenso dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte regolatrice riunita nella sua più autorevole composizione.
Già nel 2005 le Sezioni Unite sono giunte ad affermare che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato, e, in caso di omissione, l'imputato può dedurre con ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez.
U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, R.astegar, Rv. 254638). , In altri termini, in riferimento allo standard giustificativo in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083;
Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). Sicchè il giudice del gravame che riformi la sentenza di primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza impugnata, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi integralmente alla prima, dia ragione delle scelte operate e della maggiore concludenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. 1.1.2. Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale non conforme in seguito alla sentenza Dan c.
Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [....] La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità.
La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [....]». In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che - per quanto di rilievo in questa sede - ha fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", affermando l'obbligo di dedizione delle prove orali dichiarative, in ipotesi di riforma della sentenza liberatoria. 1.2.
L'elaborazione giurisprudenziale accennata - che ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con I. n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, introdotto all'art. 603 'cod. proc. pen. il comma 3-bis cod. proc. pen. - ha consolidato il principio della motivazione c.d. rafforzata, quale che sia l'esito alterno della pronuncia sulla responsabilità nei due gradi di merito.Di guisa che, in ipotesi di ribaltamento del giudizio di responsabilità, anche quando venga meno l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva resta, invece, fermo l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale - in ogni ipotesi di progressione processuale non conforme - il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività.
Nella medesima prospettiva si iscrive la decisione delle Sezioni Unite Pavan n. 14426 del 2 aprile 2019, nella quale risulta ribadito il peculiare standard giustificativo della progressione processuale sfavorevole. La ricognizione sistematica più avanzata dei diversi e convergenti piani in cui si scandisce il tema è contenuta nella recente sentenza delle Sezioni unite n. 22065 del 28 gennaio 2021, C. che ha sottolineato come "La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova", ribadendo la portata generalizzante dell'obbligo di motivazione dissenziente con adeguato standard di persuasività.
Ciò significa che l'onere della motivazione rafforzata è primariamente collegato al canone valutativo richiesto per giungere all'affermazione della colpevolezza in termini di certezza, e consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). 1.3.
Quanto alle modalità di deduzione del relativo vizio, si è sottolineato come la relativa violazione determini un vulnus del percorso giustificativo della sentenza di riforma; di conseguenza, il ricorrente deve impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 606 lett.
e) cod. proc. pen.. Va, ulteriormente, rilevato come il vulnus della motivazione rafforzata, in ipotesi di progressione sfavorevole, possa refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la motivazione sia mancante o apparente rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio.2. Nel quadro così delineato, il ricorso della parte civile è fondato. 2.1. Se è vero - come deduce il difensore dell'imputato - che le censure del ricorrente sono state formalmente enunciate sub specie di vizio della motivazione; profilo entro il quale è deducibile anche la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen, enunciata nel primo motivo, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza. delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), nondimeno il ricorso della parte civile denuncia, in realtà, la violazione dell'obbligo di rafforzata giustificazione, laddove evidenzia il travisamento decisivo di un dato già disaminato e giustificatamente disatteso, finendo per integrare la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.. 2.2. Invero, il deficit motivazionale denunciato s'appalesa di tale entità, rispetto all'obbligo di motivazione rafforzata, da rendere il percorso giustificativo inesistente in quanto irrimediabilmente fuorviato e non adeguatamente confutativo della statuizione riformata.
Oltre a non superare argomentativamente, ignorandola, la valutazione di inaffidabilità della videoripresa prodotta dall'imputato, ritenuta manipolata e comunque incompleta dal giudice di primo grado, il Tribunale non ha analiticamente scandito i segmenti fattuali della complessiva vicenda, finendo con il sovrapporre all'iniziale contrasto - insorto tra l'imputato ed il coniuge della parte civile e che aveva comportato, tra l'altro, l'intervento degli operanti, a richiesta di quest'ultimo - il suo epilogo, che aveva, invece, dato luogo ai fatti per cui si procede, come, peraltro, ricostruito dalla persona offesa e dal teste a carico.
Siffatto vulnus si rivela, pertanto, decisivo, disarticolando la ratio decidendi posta a fondamento del verdetto assolutorio, che non supera argomentativamente, con un più pregnante grado di persuasività, l'opposta statuizione resa dal giudice di primo grado, in tal modo rendendo il percorso giustificativo del tutto inesistente. In tal modo, la sentenza impugnata finisce per travisare un tema potenzialmente decisivo, laddove articola una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella resa in primo grado, senza giustificarne la revisione, con conseguente deducibilità della mancanza di motivazione per il reato di competenza del giudice di pace per cui procede. 2.3.
Del resto, il tentativo di sperimentare una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 374, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11603, si impone nei casi - come quello in disamina - in cui alla parte sia preclusa la deduzione del vizio di motivazione, quando l'opzione ermeneutica prescelta sia in linea con i canoni sopra indicati, a maggior ragione quando quella, pur a fronte di un testo che lascia aperte più soluzioni, sia l'unica plausibile e, dunque, il frutto di uno sforzo che si rende necessario per giungere ad un risultato costituzionalmente adeguato.
Donde un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme richiamate induce ad affermare il principio di diritto per cui costituisce violazione di legge ed è, dunque, deducibile ex art. 606 lett.
c) cod. proc. pen. con il ricorso avverso la sentenza d'appello pronunciata per reati di competenza del Giudice di pace, la riforma, da parte del giudice di appello, della sentenza di condanna di primo grado, statuita alla stregua di un percorso ricostruttivo che, travisando irrimediabilmente i dati fattuali, non soddisfi il canone della motivazione rafforzata, configurando un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 374, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen..
Del resto, questa Corte ha già affermato analogo principio in tema di preterizione, da parte del giudice di appello, di un tema potenzialmente decisivo (Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, Amjad, Rv. 281113), nel solco dell'ermeneusi, costituzionalmente orientata, dei limiti dell'impugnazione introdotti con il provvedimento normativo evocato in correlazione con l'esercizio del diritto di difesa.
3. Sulla scorta delle considerazioni sopra svolte - che assorbono, senza precluderne l'esame, le ulteriori censure - la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello a norma ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen. per nuovo giudizio sulle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli ef