Sentenza — n. 32734/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONELLA EMILIANO nato a TREVIGLIO il 29/06/1973 avverso la sentenza del 14/10/2019 del TRIBUNALE DI BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta in data 30/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo e l'annullamento della sentenza con rinvio; - le conclusioni scritte in data 13/05/2021 presentate, ai sensi della stessa norma dall'avvocato MARCO AMORESE che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 581 cod. pen, art. 576 cod. proc. pen, art. 533 cod. proc. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 581 cod. proc. pen, art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 32734/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo in esame è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni di certo valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: MONELLA EMILIANO nato a TREVIGLIO il 29/06/1973 avverso la sentenza del 14/10/2019 del TRIBUNALE DI BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta in data 30/04/2021 presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione KATE TASSONE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al terzo motivo e l'annullamento della sentenza con rinvio; - le conclusioni scritte in data 13/05/2021 presentate, ai sensi della stessa norma dall'avvocato MARCO AMORESE che, nell'interesse del ricorrente, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;RITENUTO IN FATTO 1.
Con sentenza del 14 ottobre 2019 (dep. il giorno 11 novembre 2019) il Tribunale di Bergamo, all'esito dell'appello interposto dalla parte civile Giovanni SOLITO - in riforma della sentenza in data 5 novembre 2018, con la quale il Giudice di pace di Treviglio aveva assolto Emiliano MONELLA delle imputazioni di minaccia e lesioni personali (art. 612 e 582 cod. pen.) - ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto di percosse (art. 581 cod. pen.) in danno del SOLITO e lo ha condannato al risarcimento del danno in favore della stessa parte civile, liquidato in via definitiva in euro settecento, oltre al pagamento delle spese di costituzione; il Tribunale ha, inoltre, revocato la condanna dello stesso Giovanni SOLITO, quale querelante, al pagamento delle spese del giudizio e alla rifusione delle spese legali sostenute dall'imputato.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e in particolare dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., poiché l'atto di appello della parte civile non avrebbe indicato specificamente in capi o i punti della decisione oggetto di gravame. 2.2.
Con il secondo motivo è stata dedotta violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), e segnatamente dell'art. 576 cod. proc. pen., poiché l'appello della parte civile sarebbe stato proposto agli effetti penali. 2.3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), indicata nell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., poiché il Tribunale avrebbe riformato la sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove orali senza rinnovare l'istruttoria. 2.4.
Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), segnatamente dell'art. 533 cod. proc. pen., poiché il Tribunale avrebbe riformato la sentenza di primo grado sulla base di una diversa valutazione delle prove orali senza rinnovare l'istruttoria. 2.5. Con il terzo motivo è stata addotta la violazione della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), segnatamente dell'art. 192 cod. proc. pen., denunciando che la motivazione del Tribunale sulla valutazione delle prove sarebbe apparente perché avulsa dalle risultanze processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati. È, invece, fondato il terzo motivo, ragion per cui la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti civili con rinvio, rimanendo assorbiti il quarto e il quinto motivo.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità. Il ricorrente ha dedotto che il Tribunale ha ritenuto ammissibile il gravame interposto nell'interesse della parte civile Giovanni SOLITO perché, ad avviso dello stesso Giudice, relativo ai soli effetti civili; tuttavia, dall'atto di appello non si evincerebbe in modo chiaro se esso avesse a oggetto il solo capo della sentenza afferente al risarcimento del danno, poiché non vi è alcuna enunciazione specifica dei capi o dei punti oggetto di impugnazione, prescritta a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; né gli stessi capi o punti potrebbero desumersi implicitamente dall'atto di impugnazione, che da una parte ha chiesto la «condanna penale dell'imputato» (cfr. p. 7 dell'atto dì appello), dall'altra ha chiesto dichiararsi la responsabilità civile dell'imputato (ivi, p. 8). 1.1.
Il motivo in esame è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che l'appello sia inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato» (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; cfr. già - nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. - con argomentazioni di certo valevoli anche per la formulazione attuale della norma, Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel caso in esame l'atto di appello: - ha censurato con chiarezza la sentenza di primo grado, in particolare nella parte in cui ha negato attendibilità al narrato della persona offesa e, di converso, ha ritenuto credibile la prospettazione dell'imputato e valorizzato il narrato del teste LORENZIN (a conferma di esso); - ha argomentato con riferimento alla documentazione medica acquisita oltre che al tenore delle deposizioni richiamate; - ed ha chiesto al Tribunale un diverso apprezzamento di tali elementi.
Ancora, con l'atto di appello è stata addotta la mancanza di motivazione in ordine a uno deli delitti in contestazione (ossia quello di cui all'art. 612 cod. pen.). Ne discende che il gravame correttamente non è stato considerato generico, poiché sono chiari i rilievi critici che con esso sono stati mossi alla sentenza di primo grado, rilievi che di certo hanno avuto ad oggetto la ricostruzione della condotta dell'imputato, di cui la parte civile ha assunto l'illiceità, e la domanda di risarcimento.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di norme processuali poste a pena di inammissibilità. Il ricorrente ha richiamato quanto dedotto con il primo motivo ed ha assunto che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che l'appello sia stato interposto ai soli effetti civili; dunque, esso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.2.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. Nel corpo dell'atto di appello, la cui intestazione ha richiamato l'art. 576 cod. proc. (che disciplina l'impugnazione della parte civile e del querelante), è stata avanzata chiaramente una richiesta di condanna civile facendo riferimento, quali elementi a suffragio, alla documentazione medica e alla prognosi formulata dai sanitari in relazione al SOLITO, chiedendo il ristoro del danno (richiamando l'art. 2059 cod. civ.); e ciò non può negarsi sol perché con lo stesso atto è stata erroneamente chiesta pure la condanna penale dell'imputato, domanda irrituale che non può rendere ex se inammissibile l'impugnazione.
Difatti, «la parte civile è legittimata a proporre appello avverso la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto al fine di chiedere al giudice dell'impugnazione di affermare la responsabilità dell'imputato, sia pure incidentalmente e ai soli fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, ancorché in mancanza di una precedente statuizione sul punto, ferma restando, nel caso di appello della sola parte civile, l'intangibilità delle statuizioni penali» (Sez. 3, n. 3083 del 18/10/2016 - dep. 2017, Sdolzini, Rv. 268894 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 3670 del 27/10/2010 - dep. 2011, Pace, Rv. 249698 - 01).
3. Con il terzo motivo è stata prospettata la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente ha rassegnato che il Tribunale - nonostante il disposto della norma appena citata - sarebbe pervenuto alla riforma della sentenza del Giudice di pace sulla scorta di una difforme valutazione della credibilità dei soggetti escussi (le cui dichiarazioni peraltro erano state oggetto di verbalizzazione riassuntiva), che era stato motivo di impugnazione della parte civile, e ciò sarebbe stato determinante al fine della sua decisione. 3.1. Tale doglianza merita accoglimento. Questa Corte ha già affermato - sulla base di un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente conforme, che il Collegio condivide e intende qui ribadire - che «costituisce violazione di legge ed è, di conseguenza, deducibile, ex art. 606 lett.
c) cod. proc. pen. con ricorso avverso la sentenza di appello, pronunciata per reati di competenza del giudice di pace, la riforma, agli effetti civili, della sentenza assolutoria di primo grado, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, non preceduta dalla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche disposta d'ufficio» (Sez. 5, n. 3224 del 09/10/2019, dep. 2020, De Grossi, Rv. 278140 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15259 del 18/02/2020, Menna, Rv. 279255 - 01). Nel caso in esame, il Tribunale di Bergamo, che ha riformato la sentenza con la quale il Giudice di pace di Treviglio aveva assolto il MONELLA, ha rilevato come il primo motivo di appello attenesse alla valutazione di attendibilità della persona offesa ed ha accolto il gravame proprio per la fondatezza di esso.
Difatti, il Giudice di secondo grado ha esaminato il tenore delle prove orali (ossia la testimonianza del SOLITO e del LORENZINI nonché l'esame dell'imputato) anche alla luce dei referti medici in atti (uno riguardante il SOLITO, l'altro il MONELLA), pervenendo all'affermazione della parziale inattendibilità sia della parte civile che dell'imputato e ritenendo provato il delitto di percosse posto in essere dal MONELLA nei confronti del SOLITO laddove, invece, il Giudice di pace aveva ritenuto del tutto inattendibile il SOLITO e credibile la narrazione dell'imputato con cui collimava quanto rassegnato dal LORENZINI (alla cui deposizione non è stata invece attribuita rilevanza dal Tribunale perché lo ha ritenuto non prossimo al luogo dei fatti).
In altri termini, la decisione del Giudice d'appello - che non ha proceduto alla diretta escussione dei predetti soggetti - si è fondata sul diverso apprezzamento delle medesime prove dichiarative a seguito della cui assunzione il Giudice di pace si era determinato per l'assoluzione. Deve, quindi, essere accolto il terzo motivo di ricorso, rimanendo assorbite le doglianze prospettate con il quarto e il quinto motivo di ricorso. E deve annullarsi la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello (cfr.
Sez. 5, n. 28848 del 21/09/2020, D'Alessandro, Rv. 279599 - 01; Sez. 5, n. 26217 del 13/07/2020, G., Rv. 279598 - 02). P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 25/05/2021. Il Consigliere