Sentenza — n. 32731/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del giorno 17 novembre 2020 (dep. il 27 novembre 2020) il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio dibattimentale, ritenendo ingiustificato il dissenso manifestato dal Pubblico ministero - per quel che qui rileva - ha applicato a Marco GHISONI la pena di anno uno e mesi otto di reclusione per il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta per distrazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, con il beneficio della sospensione condizionale.2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), segnatamente denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32731/2021 — snpen · Corte di Cassazione: il 27 novembre 2020) il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio dibattimentale, ritenendo ingiustificato il dissenso manifestato dal Pubblico ministero - per quel che qui rileva - ha applicato a Marco GHISONI la pena di anno uno e mesi otto di reclusione per il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta per distrazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, con il beneficio della sospensione condizionale.2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), segnatamente denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GHISONI MARCO nato a ROMA il 18/08/1966 avverso la sentenza del 17/11/2020 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e per il ricorrente l'avvocato COPPI FRANCESCA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 17 novembre 2020 (dep. il 27 novembre 2020) il Tribunale di Roma, all'esito del giudizio dibattimentale, ritenendo ingiustificato il dissenso manifestato dal Pubblico ministero - per quel che qui rileva - ha applicato a Marco GHISONI la pena di anno uno e mesi otto di reclusione per il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta per distrazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, con il beneficio della sospensione condizionale.2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), segnatamente denunciando l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.), poiché la sentenza impugnata avrebbe erroneamente omesso di riqualificare il fatto contestato all'imputato quale bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3, L.F.).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con l'unico motivo formulato sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, a cagione della mancata riqualificazione della condotta contestata all'imputato quale bancarotta fraudolenta preferenziale (art. 216, comma 3, legge fall.). Ad avviso della difesa: - l'erronea qualificazione della condotta del GHISONI era già contenuta nel capo di imputazione, nel quale il fatto dell'imputato è indicato limitatamente alla stipula di due contratti di appalto nella qualità di procuratore speciale della fallita POSEIDONIA s.r.l. (aventi ad oggetto lavori edili da effettuarsi su un terreno in Ardea), attività questa lecita, nonché nella percezione da parte sua di due assegni tratti sul conto della stessa società, condotta per l'appunto da qualificarsi al più come bancarotta preferenziale; - in ogni caso, il provvedimento impugnato non si è confrontato in alcun modo con la richiesta di riqualificazione, avanzata all'esito del giudizio dal Pubblico ministero - che aveva concluso per la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere nei confronti del GHISONI per intervenuta prescrizione - e dalla difesa; dunque sotto tale profilo la motivazione sarebbe radicalmente mancante e comunque illogica e contraddittoria perché essa stessa conteneva tutti gli elementi che imponevano la riqualificazione medesima, dato che il Tribunale ha riconosciuto come prima del sequestro degli immobili della società fallita (disposto in altro procedimento penale) non vi fosse alcun proposito criminoso (ragion per cui era lecita l'operazione di lottizzazione in seno alla quale il GHISONI ha sottoscritto i contratti di appalto), il GHISONI non viene mai menzionato neppure come titolare di ruoli di fatto o cariche (non potendo annoverarsi nell'entourage di Leonardo PULCINI, ritenuto dominus della fallita) e non rileverebbero in senso contrario i passi della sentenza che fanno riferimento generico a condotte dolose concordate tra tutti gli imputati.
2. La sentenza impugnata - che ha, come esposto, ha applicato al pena all'imputato ex art. 448, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., alla luce degli esiti dell'istruttoria dibattimentale (cfr. Sez. 5, n. 22130 del 15/03/2019, De Luca, Rv. 275923 - 01) - nel ritenere provata la sussistenza anche del suo fatto, ha espressamente dato conto del ruolo di procuratore speciale della fallita svolto da GHISONI «durante tutta la vita societaria», facendo riferimento non solo alla stipula da parte sua dei contratti di appalto indicati in imputazione (e ai rapporti con gli appaltatori) ma anche alla condotta dolosa pure da lui condivisa: in particolare, il Tribunale ha evidenziato i suoi rapporti con il PULCINI e gli attribuito il ruolo di braccio esecutivo anche delle pianificazioni illecite di lui, indicandolo come partecipe del disegno fraudolento posto in essere mediante l'operazione immobiliare de qua; ancora ha espressamente attribuito anche all'imputato - legittimato ad operare sul conto corrente bancario della società - condotte distrattive, individuate nell'emissione di assegni privi di causale e nell'effettuazione di rimborsi senza documentazione a corredo, e segnatamente nell'incasso di due assegni che il GHISONI ha indebitamente girato a sé stesso.
Dunque, sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, il ricorso non tiene in effetti conto dell'impianto argomentativo della sentenza impugnata, con cui non si confronta compiutamente, difettando di quella critica argomentata che è la funzione tipica dell'impugnazione, e risultando perciò generico (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; cfr. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01). E non ricorre neppure la denunciata violazione di legge per la mancata qualificazione della condotta del GHISONI quale bancarotta preferenziale, giacché il Tribunale ha ritenuto - come esposto - del tutto privi di giustificazione gli incassi indicati (senza che sul punto la difesa abbia, per vero, come appena rilevato, censurato specificamente la motivazione), oggetto dell'imputazione, che ha pertanto qualificato come condot te distrattive in modo conforme al diritto (Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Piazzi, Rv. 280106 - 01).
Dunque, sotto tale ultimo profilo il ricorso è manifestamente infondato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/04/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente ,Giovanni Fra