Sentenza — n. 32730/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del giorno 16 gennaio 2020 (dep. il 16 marzo 2020) la Corte di appello di Ancona, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero e dall'imputato Raffaele VERNA, in parziale riforma della pronuncia del 9 maggio 2017 del Tribunale di Macerata, ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno, confermando nel resto la decisione di primo grado, con la quale - per quel che qui rileva - il VERNA era stato dichiarato responsabile del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.), esclusa la contestata aggravante del nesso teleologico e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e condannato alla pena di mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale; ed era stato assolto dall'imputazione di peculato perché il fatto non sussiste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 479 cod. pen, art. 51 cod. pen, art 603 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32730/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERNA RAFFAELE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 18/02/1965 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 16 gennaio 2020 (dep. il 16 marzo 2020) la Corte di appello di Ancona, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero e dall'imputato Raffaele VERNA, in parziale riforma della pronuncia del 9 maggio 2017 del Tribunale di Macerata, ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di un anno, confermando nel resto la decisione di primo grado, con la quale - per quel che qui rileva - il VERNA era stato dichiarato responsabile del delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.), esclusa la contestata aggravante del nesso teleologico e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, e condannato alla pena di mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale; ed era stato assolto dall'imputazione di peculato perché il fatto non sussiste.
Più in particolare, l'imputato - maresciallo comandante la Stazione dei Carabinieri di Apiro - è stato ritenuto responsabile di aver falsamente dichiarato, in due atti da lui vergati nella predetta qualità, che i lavori di ristrutturazione della predetta Stazione erano stati regolarmente compiuti, il che era presupposto della liquidazione del relativo importo alla CORIM s.r.l. da parte della Prefettura di Macerata.
2. Avverso la sentenza di secondo grado, nell'interesse dell'imputato, è stato avanzato ricorso per cassazione, con il quale - dopo aver dato conto della rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato ed esposto l'iter del procedimento e la prospettazione difensiva proposta ai Giudici di merito - sono stati formulati due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.), rappresentando che la Corte territoriale, nel rigettare il gravame, avrebbe illogicamente argomentato negando rilevanza al fatto che la condotta del VERNA sia stata determinata del timore di perdere il finanziamento erogato dalla Prefettura di Macerata per le opere in discorso, quantunque tale timore non sia mai stato nutrito dall'imputato bensì dai suoi superiori. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva motivazione (art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.), e in particolare l'esame testimoniale del Luogotenente COLUCCI, il superiore gerarchico che avrebbe richiesto al Maresciallo VERNA l'emissione della fatture quietanzate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Con il primo motivo è stata denunciata l'illogicità della motivazione. La difesa: - dopo aver premesso che il VERNA avrebbe agito in ossequio a un ordine impartito dai superiori gerarchici, gli unici soggetti interessati al compimento dei lavori secondo le cadenze temporali necessarie perché i relativi oneri venissero sostenuti dalla Prefettura di Macerata; - e assunto che erroneamente sarebbe stato attribuito all'imputato il dolo del delitto (per la cui sussistenza non sarebbe sufficiente la coscienza e volontà dell'immutatio veri, occorrendo altresì il convincimento di agire in contrasto con le sostanziali esigenze dell'ordinamento); e che l'assoluzione dell'imputato dal delitto di peculato (alla cui commissione, secondo l'imputazione, era finalizzato il falso) avrebbe inciso sulla capacità del falso di sortire qualsivoglia risultato o effetto pericoloso e, dunque, di essere offensivo; - ha dedotto l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata perché essa avrebbe negato rilevanza, al fine dell'accoglimento del gravame, al fatto che il VERNA possa aver agito per il timore di perdere il finanziamento erogato dalla Prefettura di Macerata per le opere in discorso, timore nutrito non dall'imputato bensì dai suoi superiori. 1.1.
Il motivo in esame è inammissibile sia perché generico, nella misura in cui non si confronta effettivamente con l'impianto argomentativo della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondato. Invero, al VERNA oltre al delitto di falso ideologico per cui ha riportato condanna anche in secondo grado, era stato ascritto il delitto di peculato, anch'esso in concorso con Marco PIERI, titolare dell'impresa incaricata di svolgere i lavori in discorso. Nonostante la statuizione assolutoria inerente a tale ultimo delitto (non oggetto di appello), il Giudice dl primo grado non ha negato che il PIERI abbia ottenuto somme per lavori da svolgersi presso la Stazione di Apiro comandata dall'imputato e, invece, non realizzati, proprio in virtù delle false attestazioni del VERNA; né che l'impresa del PIERI abbia compiuto lavori in favore dell'imputato senza che consti il pagamento del relativo corrispettivo da parte dello stesso VERNA.
Tuttavia, il Tribunale non ha ravvisato i presupposti del delitto di peculato poiché le erogazioni in favore del PIERI non sono state disposte dal VERNA con denaro di cui egli disponeva nella qualità, riscontrando piuttosto i presupposti di una condotta di truffa aggravata (ritenuta estinta per intervenuta prescrizione). Tale dato qui rileva perché dimostra che la prospettazione difensiva non si è confrontata affatto con quanto deciso dai Giudici di merito, allorché ha assunto che l'assoluzione dall'imputazione di peculato non potrebbe che incidere sulla tenuta logico-giuridico della statuizione di condanna per il falso.
Ma, soprattutto, quel che più rileva è che la Corte territoriale ha dato conto del fatto - incontestato - che la falsità delle attestazioni di avvenuto svolgimento dei lavori (che l'imputato ha ammesso di aver compiuto) sia emersa solo tre anni dopo i fatti, che dal compendio probatorio - del quale non consta alcun travisamento - non si tragga in alcun modo che al VERNA sia stato imposto di redigere le attestazioni perché i suoi superiori avevano interesse allo svolgimento dei lavori (senza che occorra, allora, rimarcare che il fatto dell'imputato non avrebbe comunque potuto ritenersi scriminato per aver soddisfatto un ordine patentemente illegittimo di redigere un atto falso; cfr.
Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008 - dep. 2009, Palanza, Rv. 243332 - 01: «non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.) qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico»; Sez. 6, n. 178 del 28/09/1984 - dep. 1985, Sciotti, Rv. 167316 - 01: «la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere, di cui all'art. 51 cod. pen., non è applicabile quando il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine, impartito dal superiore gerarchico, avente ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso»; cfr. pure Sez. 5, n. 9424 del 21/04/1983, Rognato, Rv. 161100 - 01:
«L'insindacabilità dell'ordine del superiore, ai fini dell'esimente dell'adempimento di un dovere, va intesa con il limite razionale della inefficacia vincolativa di un ordine che abbia ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso secondo un generale apprezzamento, qual è quello, ad esempio, di registrare in un atto pubblico un'attestazione manifestamente non veritiera»). Ancora, del tutto erronea è la prospettazione difensiva attinente al dolo del falso, che invero richiede la coscienza e volontà dell'immutatio veri (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138 - 01:
«in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno»; cfr. Sez. 5, n. 35548 del 21/05/2013, Ferraiuolo Rv. 257040 - 01), e alla pretesa inoffensività della condotta che non risulta affatto dalla ricostruzione del fatto compiuta dai Giudici di merito, essendo dirimente considerare sul punto che, in tema di falso ideologico, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto ma avendo riguardo all'idoneità dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020 - dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01;
Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812 - 01). Ciò posto, con evidenza, non vi è alcuna illogicità nella motivazione della Corte territoriale che ha ravvisato il dolo generico del delitto di falso sulla base di più indicatori di fatto, quali la patente violazione dei propri doveri da parte dell'imputato in due diverse occasioni, il comportamento da lui tenuto successivamente (in particolare, in occasione dell'ispezione nel corso della quale è emersa la vicenda), il mancato rinvenimento presso la Stazione da lui comandata dei documenti relativi ai lavori, reperito solo presso l'Ufficio superiore, il fine della condotta, ossia il fatto che in effetti nel 2006, in vece dei lavori da svolgere presso la Stazione, la CORIM s.r.l. abbia svolto lavori (di cui non risulta il pagamento) presso un terreno di proprietà del VERNA.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancata assunzione di una prova decisiva, in particolare a seguito di quanto esposto dal Maresciallo DELLA CECA sulla necessità di effettuare i lavori con urgenza, prova indicata nell'esame testimoniale del Luogotenente COLUCCI, il quale sarebbe il superiore che, ad avviso delle difesa, aveva richiesto al Maresciallo VERNA l'emissione della fatture quietanzate. Sul punto, il ricorrente ha pure rimarcato che erroneamente sarebbe stata ritenuta generica la richiesta di escutere ex art 603 cod. proc. pen. il COLUCCI, poiché nei motivi aggiunti di appello se ne erano specificare le ragioni. 2.1.
Anzitutto, deve rilevarsi che «la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello può costituire violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., solo nel caso di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado» (Sez. 4 1, n. 40705 del 10/01/2018, Capitanio, Rv. 274337 - 01; Sez. 1, n. 3972 del 28/11/2013, dep. 2014, Inguì, Rv. 259136; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, De Carlo, Rv. 240995). In ogni caso: - «la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta [...] a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente» (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035 - 01); - difatti, «sussiste il vizio di mancata ammissione di prova decisiva di cui all'art. 606 comma primo lett.
d) c.p.p., allorquando l'elemento probatorio pretermesso di per sé abbia un contenuto tale da risolvere il thema decidendum; al riguardo, non può definirsi decisiva una prova abbisognevole di comparazione con altri elementi acquisiti in processo, non per negarne la efficacia dimostrativa, bensì per comportarne un confronto dialettico al fine di effettuare una ulteriore valutazione argomentativa per quanto oggetto del giudizio: in tal caso, infatti, viene meno il carattere di "decisività"» (Sez. 1, n. 4464 del 28/02/2000, Ilacqua, Rv. 215809 - 01, che richiama Sez. 1, n. 3148 del 11/02/1998, Laezza, RV. 210191) - difatti, «deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670 - 01). 2.2.
Nel caso di specie, trattasi di una prova dichiarativa che non risulta affatto sopravvenuta alla celebrazione del primo grado di giudizio, atteso che il Luogotenente Giovanni COLUCCI era stato esaminato in primo grado e il ricorrente aveva chiesto al Giudice del gravarne di escuterlo nuovamente. Ciò è dirimente e non occorre immorare oltre.
3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu