Sentenza — n. 32728/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del giorno 13 giugno 2019 la Corte di appello di Bari, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero: - ha riformato la pronuncia in data 1 marzo 2017 con la quale il Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Giuseppe PADOLECCHIA dall'imputazione di furto in : abitazione (624-bis cod. pen.) in pregiudizio di Maria INTILI, a lui contestata con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; - ed ha affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto in discorso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, l'ha condannato alla pena di giustizia oltre al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 603 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32728/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal modo, la Corte territoriale ha attribuito rilievo - senza procedere alla diretta escussione - a quelle dichiarazioni alla luce delle quali il primo Giudice si era determinato, nei termini già esposti, per l'assoluzione. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PADOLECCHIA GIUSEPPE nato a BARI il 04/03/1970 avverso la sentenza del 13/06/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI uditi in pubblica udienza il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato ANGELO STANISCIA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del giorno 13 giugno 2019 la Corte di appello di Bari, a seguito dell'appello interposto dal Pubblico ministero: - ha riformato la pronuncia in data 1 marzo 2017 con la quale il Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto perché il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., Giuseppe PADOLECCHIA dall'imputazione di furto in : abitazione (624-bis cod. pen.) in pregiudizio di Maria INTILI, a lui contestata con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale; - ed ha affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto in discorso e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva, l'ha condannato alla pena di giustizia oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della legge processuale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 603, comma 3-bis, e 533 cod. proc. pen., poiché la Corte di appello avrebbe riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, in accoglimento del gravame della Parte pubblica, senza procedere alla rinnovazione dell'esame della persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo è stata denunciato il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) in relazione agli artt. 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., poiché la sentenza impugnata comunque avrebbe violato il principio della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, allorché ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato su un elemento di incertezza, ossia la presunta e non dimostrata incompletezza del filmato in atti, traendo tale dato in maniera illogica da quanto rappresentato nella querela, nella quale si è esposto che il file video offerto dalla stessa offesa riprendeva l'autore del reato e non la dinamica del fatto; e ciò dimostrerebbe viepiù la necessità nella specie di esaminare nel giudizio di appello la persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto, rimanendo assorbito il secondo.
1. Con il primo motivo si è dedotto che il Giudice di secondo grado avrebbe riformato la pronuncia assolutoria di primo grado, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, senza procedere alla rinnovazione dell'esame della persona offesa Maria INTILI, nonostante il primo Giudice avesse non solo lasciato intendere che la INTILI non fosse credibile ma comunque non avesse ritenuto possibile riferire al furto oggetto della querela le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza (che ritraevano l'imputato) offerte dalla stessa INTILI. In tal modo, il Giudice di secondo grado non avrebbe fatto applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. come peraltro interpretata dalla giurisprudenza di legittimità alla luce anche degli arresti della Corte EDU; e si sarebbe determinato un vizio di motivazione. 1.1.
Invero:I - prima dell'inserimento nel corpo dell'art. 603 cod. proc. pen. del richiamato comma 3-bis per effetto della legge 23 giugno 2017, n. 103, questa Corte aveva chiarito che «il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado», dovendosi ravvisare altrimenti un vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio «al di là di ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 - 01; cfr. pure Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano Rv. 269786); - a seguito della novella del 2017 - applicabile ratione temporis nel caso in esame dato che il giudizio di appello, definito con la sentenza impugnata in data 13 giugno 2019, si è svolto nella vigenza del testo novellato; cfr. Sez. 5, n. 3007 del 24/11/2020 - dep. 2021, Marino, Rv. 280257 - 01; Sez. 6, n. 10260 del 14/02/2019, Cesi, Rv. 275201; Sez. 6, n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934) - l'art. 603 cod. proc. pen. espressamente prevede, al comma 3-bis, che «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale» (cfr.
Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 01, secondo cui: «in caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria previsto dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., opera anche ove tale sentenza sia stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato non condizionato, ed è limitato alle sole prove dichiarative decisive ai fini della valutazione di responsabilità»); - «ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio"» (Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Iacopetta, Rv. 279146 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 3007/2021, cit.). 1.2.
Nel caso di specie, la Corte di appello è pervenuta alla riforma della pronuncia di primo grado proprio sulla scorta di un diverso apprezzamento delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. In altri termini, mentre il Tribunale aveva reso una statuizione assolutoria ravvisando una discordanza tra le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione di Maria INTILI e quanto da lei narrato, espressamente manifestando un dubbio sulla credibilità delle sue dichiarazioni, il Giudice d'appello, al fine di ritenere sussistente il delitto in imputazione, ha fatto leva sul narrato della donna (espressamente affermando che non sia ipotizzabile che ella abbia mentito, in particolare, con riferimento ai beni a lei sottratti, giacché ella non avrebbe tratto alcun vantaggio dalla menzogna) e chiarendo le ragione per cui non ha ritenuto idonee a inficiarne l'attendibilità le immagini già richiamate.
In tal modo, la Corte territoriale ha attribuito rilievo - senza procedere alla diretta escussione - a quelle dichiarazioni alla luce delle quali il primo Giudice si era determinato, nei termini già esposti, per l'assoluzione. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, rimanendo assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Bari