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Sentenza — n. 32727/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32727/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32727/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del giorno 21 febbraio 2019 la Corte di appello di Roma, a seguito dell'appello interposto da Leslie Susanna GIUSTI, ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.), ridotta a due anni, la sentenza in data 7 febbraio 2017 - che ha confermato nel resto - con la quale la stessa imputata era stata dichiarata colpevole dei delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale semplice e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, era stata condannata alla pena di due anni di reclusione.

Regesto Legislator

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artt. 2221 cod. civ, art. 616 c.p; Sentenza — n. 32727/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa bancarotta fraudolenta appropriazione indebita e appropriazione di poca entità truffa in materia di credito flussi finanziari illeciti sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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artt. 2221 cod. civ
art. 616 c.p
All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46288/2016
Sez. 2, n. 46288/2016, cit.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIUSTI LESLIE SUSANNA nata in TUNISIA il 24/05/1963 avverso la sentenza del 21/02/2019 della CORTE APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; - e le conclusioni scritte rassegnate ai sensi della stessa norma dall'avvocato FERNANDO PICCHI nell'interesse dell'imputata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del giorno 21 febbraio 2019 la Corte di appello di Roma, a seguito dell'appello interposto da Leslie Susanna GIUSTI, ha riformato limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari (art. 216, ultimo comma, legge fall.), ridotta a due anni, la sentenza in data 7 febbraio 2017 - che ha confermato nel resto - con la quale la stessa imputata era stata dichiarata colpevole dei delitti aggravati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta documentale semplice e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, era stata condannata alla pena di due anni di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo - in relazione alla bancarotta fraudolenta per distrazione - ha denunciato la violazione della legge penale - e in particolare degli artt. 216, comma 1, n. 1, 217 e 223 legge fall. - e il vizio di motivazione, ad avviso del ricorrente illogica e carente rispetto ai motivi di appello e alla valutazione della prova, che sarebbe stata omessa. 2.2. Con il secondo motivo - in relazione alla bancarotta documentale - sono stati prospettati la violazione della legge penale - segnatamente dell'art. 217 legge fall. - e il vizio di motivazione, a cagione della mancanza assoluta di una logica motivazione sui motivi di gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con il primo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, con riguardo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il ricorrente che dedotto che la Corte territoriale sarebbe pervenuta a una statuizione di condanna senza una compiuta argomentazione, pur in presenza di versioni contrastanti, impiegando «parametri valutativi [...] ipoteticamente sostituibili da altri» e compiendo una selezione arbitraria del materiale probatorio che avrebbe disatteso quanto dimostrato dall'imputata ed omesso di considerare le allegazioni svolte con i motivi di gravame.

Più in dettaglio: - in relazione agli utili relativi all'anno 2011, i Giudici di secondo grado non avrebbero valutato quanto rappresentato dall'imputata, la quale ha assunto di non avere incassato l'intero importo già fatturato e di vantare un credito (poi esatto, dalla curatela del fallimento), nonché di aver pagato i fornitori e i dipendenti, tanto che sono risultati esigui i debiti ammessi al passivo verso costoro; in ogni caso, la ripartizione di utili di un'impresa individuale quale quella de qua non pregiudicherebbe l'integrità del patrimonio, perché al più andrebbe a ledere - come nelle società - la parità di trattamento tra i soci, poiché l'utile non sarebbe patrimonio dell'impresa ma spetterebbe alla titolare di essa; - il medesimo ordine di argomentazioni varrebbe anche per i prelievi personali, dei quali la Corte territoriale non avrebbe neppure esaminato l'entità e la proporzione anche rispetto alle finalità di essi;- con riferimento ai beni strumentali non rinvenuti, l'imputata - suffragata «da deposizioni testimoniali» - ha affermato di non conoscerne la destinazione e che probabilmente il materiale mancante - facilmente usurabile - era stato smaltito dai dipendenti senza nulla rappresentare alla stessa GIUSTI; e la Corte di appello non ha tenuto conto del valore prossimo allo zero dei beni e non valutato l'attendibilità della relazione contabile in atti; - infine, sotto il profilo soggettivo, i Giudici di appello non avrebbero correttamente apprezzato che l'enorme patrimonio dell'imputata e della sua impresa, patrimonio che la GIUSTI non ha dismesso, era più che sufficiente a soddisfare ogni pretesa creditoria, ciò che avrebbe dovuto deporre per l'insussistenza del dolo. 1.1.

Al fine di provvedere, è utile premettere che «il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile» (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01) e, «in presenza di una doppia conform[e] affermazione di responsabilità, va ritenuta l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione ivi impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi» (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; conf.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). 1.2. Con riferimento alle condotte distrattive, già la sentenza di primo grado - espressamente richiamata dalla pronuncia impugnata - aveva dato conto del fatto che: - le allegazioni dell'imputata fossero meri assedi difformi rispetto ai dati contabili emersi; - i prelievi effettuati dal conto corrente aziendale fossero privi di rispondenza rispetto alle fatture pagate; - quanto ai beni strumentali non rinvenuti - nonostante la teste MAGDICI, dipendente della GIUSTI, avesse rappresentato che gli strumenti di lavoro, una volta divenuti inservibili per l'usura, venivano poggiati su uno scaffale per essere smaltiti come rifiuti - il curatore non avesse rinvenuto nei documenti contabili forniti dalla stessa imputata alcun dato a sostegno di tale prospettazione.

Tali assunti sono stati ribaditi dalla Corte territoriale che, quanto alle condotte distrattive, ha in effetti osservato che le argomentazioni difensive non erano atte a incidere sugli elementi rassegnati dal curatore e del consulente contabile, rimarcando che le dichiarazioni dell'imputata - in contrasto con i dati contabili - non siano state suffragate e che non vi fosse alcun corrispondenza tra le somme prelevate e i pagamenti eseguiti, e facendo pure riferimento al valore dei beni, pari a oltre diecimila euro. Tale argomentazione, tenuto conto del fatto che l'atto di appello sotto i profili in discorso aveva svolto le medesime deduzioni già disattese dal Giudice di primo grado, può dirsi congrua; né alla luce delle generiche allegazioni difensiva può ravvisarsi un travisamento della prova.

D'altra parte, la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi addotti nel giudizio di legittimità, devono essere «di spessore tale da risultare percepibili ictu °cuti, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici» (Sez. 2, n. 46288/2016, cit., che rimanda a Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Né in questa sede è possibile un diverso apprezzamento di merito che, nel resto, il ricorso finisce col devolvere, pure nella parte in cui ha indicato gli elementi di fatto che avrebbero dovuto deporre per l'insussistenza del dolo (cfr. Sez. 2, n. 46288/2016, cit.). Sotto tale profilo, poi, l'atto di appello - che aveva assunto il difetto del dolo della distrazione sulla scorta del mancato compimento di altre condotte distrattive, relative a cespiti di valore, circostanza che avrebbe dovuto dimostrare che la GIUSTI non aveva «inteso produrre difficoltà e danni ai suoi creditori» dovendosi affermare la totale carenza del dolo generico e della consapevolezza di arrecare danni ai suoi creditori» - non si era compiutamente confrontato con la sentenza di primo grado, che - dopo aver dato conto del valore dei beni distratti (beni strumentali il cui costo di acquisto era pari a euro diecinnilanovecento; utili e prelevamenti complessivamente superiori a euro centonovantamila) aveva correttamente osservato come la sussistenza del prescritto elemento soggettivo non fosse «necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori» (cfr.

Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01: «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte»). Dunque, in parte qua l'appello era inammissibile proprio perché non aveva confutato compiutamente la decisione di primo grado sul punto (Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); e tale inammissibilità può essere qui rilevata (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P. Rv. 271193 - 01). Quanto poi alla dedotta violazione di legge, derivante dal fatto che alla GIUSTI sarebbero state ascritte condotte distrattive relative agli utili dell'impresa deve rilevarsi che, per giurisprudenza costante, sussiste l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione quando si sia accertato che determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore e non sono stati reperiti e non ne è stata giustificata la destinazione per effettive necessità dell'impresa (Sez. 5, n. 48520 del 06/10/2011, Zambon, Rv. 251537 - 01).

E non è conducente il richiamo alla giurisprudenza, invocata dalla difesa (peraltro, pure per gli ingenti prelevamenti dal conto corrente aziendale per scopi estranei alla gestione dell'impresa), relativa agli utili delle imprese sociali (non occorrendo, perciò, dilungarsi per rilevare che questa Corte ha chiarito anche in ordine a tali compagini imprenditoriali che anche in relazione all'assegnazione degli utili può aversi manomissione della ricchezza sociale: cfr. Sez. 5, n. 17692 del 18/02/2009, Ferrari, Rv. 243612).

2. Con il secondo motivo sono stati allegati la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al delitto di bancarotta documentale semplice. Il ricorrente ha rappresentato che: - la Corte di merito ha affermato la responsabilità dell'imputata per tale reato, rilevando che la GIUSTI, nonostante avesse optato per il regime tributario semplificato, avrebbe dovuto tenere il libro giornale in relazione al quale è stata elevata l'imputazione; - tuttavia, con l'atto di appello si era dedotto che all'imputata doveva essere attribuita la qualità di piccolo imprenditore in quanto esercente un'impresa artigiana, e ciò non al fine di sindacare in sede penale la declaratoria di fallimento bensì al fine di escludere che ella avrebbe dovuto tenere il libro in discorso (ex artt. 2083 e 2214, ultimo comma, cod. civ.); - e sul punto la Corte avrebbe reso una statuizione erronea. ommettendo qualsivoglia motivazione (anche sotto il profilo soggettivo). 2.1.

Il motivo in esame è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore» (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398; cfr. pure Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271608 - 01).

Pertanto: - nel caso di specie, non può essere ritualmente dedotta la qualità di piccolo imprenditore della GIUSTI (che, altrimenti, non avrebbe potuto essere dichiarato fallita; cfr. artt. 2221 cod. civ. e 1 legge fall.), qualità peraltro addotta in maniera apodittica e perciò del tutto genericamente in questa sede; - con quel che ne consegue in relazione ai correlativi obblighi di tenuta della contabilità. Dunque, l'allegazione difensiva svolta con il gravame era manifestamente infondata, ragion per cui l'omessa motivazione in ordine a essa da parte della Corte di appello non può essere qui utilmente dedotta (cfr.

Sez. 2, Sentenza n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01: «in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia „ 7-- preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio»). E in questa sede, poi, del tutto apodittica - e perciò generica - è la contestazione dell'elemento soggettivo.

3. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu