Sentenza — n. 32726/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MALI FAI nato il 6.10.1991 avverso la sentenza del 16/09/2020 dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32726/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quello secondo cui devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso che costituiscano la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna effettiva specifica e nuova controdeduzione rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale (ex multis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). La riproduzione, totale e parziale, del motivo d'appello ben può costituire motivo di ricorso per cassazione purché, però, essa serva a documentare il vizio denunziato e dedotto con un'autonoma e specifica argomentazione che si confronta con la motivazione sottesa alla decisione impugnata contestandola.
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MALI FAI nato il 6.10.1991 avverso la sentenza del 16/09/2020 dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 16.9.2020, la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma delle' sentenza resa dal Tribunale di Torino del 18.9.2017, dichiarava non doversi procedere nei confronti di MALI Fai, nato in Mauritania il 6.10.1991, in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 495, comma primo, cod. pen. commesso il 2 febbraio 2011 perché prescritto e confermava la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 495, comma primo, cod. pen. commesso il 30 aprile 2014. L'imputato è stato condannato perché "richiesto dai pubblici ufficiali di declinare le proprie generalità forniva la falsa identità di MALI FAI nato a Sene (Mauritania) il 6.10.1991 avendo in precedenza dichiarato di chiamarsi in data 30.4.2014 Mali Fai nato a Dakar (Senegal) il 6.10.1991".
Il difensore del ricorrente, avv.to Alessandro Gasparini, articola un unico motivo di ricorso lamentando l'illogicità della motivazione per non avere il giudice del merito tenuto conto della palese difficoltà di comprensione e di scrittura della lingua italiana da parte dell'imputato, alloglotta e mai assistito da un interprete, che aveva comportato la compilazione della scheda cd. multilingue con macroscopici errori.
2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, Kate Tassone, chiede che la Corte dichiari l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. Il ricorrente, con l'unico motivo proprsto, lamentando l'illogicità della motivazione della sentenza censurata, di fatto reitera un motivo già proposto in appello e, cioè, quello secondo cui l'imputato, per la scarsa conoscenza della lingua italiana, nel compilare la scheda multilingue, aveva inteso indicare quale luogo di nascita il Senegal e quale propria cittadinanza quella mauritana e che, pertanto, non sarebbe configurabile il delitto ascrittogli e sollecita una rilettura, in questa sede di legittimità, degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di un diverso parametro di valutazione di tali elementi.
Orbene, costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, quello secondo cui devono essere dichiarati inammissibili i motivi di ricorso che costituiscano la mera riproposizione di questioni già dedotte in appello senza alcuna effettiva specifica e nuova controdeduzione rispetto alle argomentazioni del giudice distrettuale (ex multis, Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611). La riproduzione, totale e parziale, del motivo d'appello ben può costituire motivo di ricorso per cassazione purché, però, essa serva a documentare il vizio denunziato e dedotto con un'autonoma e specifica argomentazione che si confronta con la motivazione sottesa alla decisione impugnata contestandola.
Nel caso in cui poi, come si riscontra nella vicenda in esame, la sentenza di secondo grado confermi quella di primo grado, condividendone e richiamandone la motivazione, "le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale" (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv 277218). Applicando siffatti principi, pacifici nella giurisprudenza di questa Corte, deve rilevarsi che il ricorrente, ammantando la propria censura con il vizio dell'illogicità della motivazione, di fatto ha riproposto questioni già dedotte in appello senza alcuna specifica controdeduzione rispetto alle argomentazioni svolte dal giudice distrettuale, sollecitando una diversa lettura dei dati processuali (peraltro non consentita, non avendo il ricorrente allegato al ricorso, come sarebbe stato suo onere - così, Sez. 2, n. 20667 dell'11/4/2017, Schipo, Rv. 270071 - la scheda multilingue) e un diverso giudizio di rilevanza dei dati acquisiti e giudicati in modo conforme nella fase di merito.
Il ricorrente attribuisce in sostanza rilevanza esimente alle difficoltà linguistiche dell'imputato, ma non si confronta con quanto osservato in primo grado e sostanzialmente condiviso poi dal giudice distrettuale secondo cui la circostanza che l'imputato era presente da nove anni in Italia rende ragionevolmente inverosimile che egli non abbia conseguito un sufficiente grado di conoscenza della lingua italiana.. tale da consentirgli di declinare correttamente le proprie generalità. Analoghe considerazioni valgono per l'allegata circostanza della mancata assistenza dell'interprete in relazione alla quale, in ogni caso, si ritiene, conformemente a quanto affermato da questa Corte nella sua massima composizione, che il riconoscimento del diritto all'assistenza dell'interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero "status" di straniero o apolide, ma richiede l'ulteriore presupposto, in capo a quest'ultimo, dell'accertata ignoranza della lingua italiana (Sez.
U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693), ignoranza che nella specie è stata ragionevolmente esclusa data la lunga permanenza dell'imputato in Italia.
2. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.