Cassation court dismisses appeals for fraud bankruptcy as inadmissible due to lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Antonio Moratti and Roberto Spaziani Testa inadmissible. Moratti argued procedural nullity and sentencing issues, while Spaziani's appeal was rejected for failing to specify the exact legal defects under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that generic complaints regarding the reasoning of the lower court do not meet the strict requirements for admissibility at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) c) d) e) c.p.p.; Art. 173 disp. att. c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the exact legal defect, such as nullity or violation of law, as required by the statute.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Moratti Antonio, nato a Balsorano (AQ), il 19/6/1946 Spaziani Testa Roberto, nato a Frosinone il 31110/1956 avverso la sentenza del 12/9/2019 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi lette le conclusioni dell'avv.to Nicola Ottaviani, difensore dell'imputato Moratti Antonio che, con memoria difensiva del 14/4/2021, ha insistito nell'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Antonio Moratti, a mezzo dell'avv.to Nicola Ottaviani, e Roberto Spaziani Testa, a mezzo dell'avv.to Gaetano Madonna, hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 12/9/2019 che ha rideterminato la pena inflitta in primo grado, confermando nel resto la condanna degli imputati per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere, il Moratti, dominus dell'intera operazione e amministratore di fatto della Immobiliare Europa s.r.l. (già Olivero s.r.I.), dichiarata fallita dal Tribunale di Saluzzo il 21.10.2008, e lo Spaziani, quale amministratore di fatto della Olivero s.r.l. e amministratore di diritto della Ares s.r.I., in concorso con terzi, distratto i beni della società e segnatamente per avere ceduto alla PRIMA CM (di cui il Moratti era amministratore di diritto e partecipata al 50% dalla FIN PROJECT s.a.) l'immobile aziendale del valore di C1.312.050,00 e concesso in affitto alla ARES s.r.l. (di cui il Moratti era amministratore di fatto e lo Spaziani amministratore formale) beni strumentali per €110,800,00 e ceduto sempre alla Ares s.r.l. rimanenze per un valore di C1.700.000,00 e infine ceduto alla FIN PROJECT s.a. crediti per un valore di C 524.328,68.
La Corte d'appello ha altresì dichiarato non doversi procedere per i residui reati perché estinti per prescrizione.
2. Antonio MORATTI ha dedotto cinque motivi di ricorso qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. . 2.1. Con il primo motivo, ha lamentato la violazione di legge, deducendo lc nullità del decreto di citazione a giudizio per incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., avendo il medesimo giudice-persona fisica, prima svolto la funzione di relatore nella sentenza dichiarativa del fallimento della Immobiiare Europa s.r.l. (già Olivero s.r.I.) e, successivamente, quella di Giudice per l'udienza preliminare che ha disposto il rinvio a giudizio.
Ha quindi lamentato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice, che abbia espresso in un altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sul medesimo fatto nei confronti dello stesso soggetto, non può essere chiamato a decidere della responsabilità dell'imputato quando svolge funzioni di giudice per le indagini preliminari. 2.2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ha dedotto l'inosservanza dell'art. 267 cod. proc. pen. e la conseguente nullità del decreto di intercettazioni urgenti per inutilizzabilità delle intercettazioni stesse stante la mancanza di prova della tempestività della convalida del decreto emesso in via d'urgenza.2.3.
Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 216, n. 1, 223, 219 I. fall. e in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per immotivata selezione del materiale probatorio dovendosi qualificare il fatto al più come bancarotta semplice. Lo stato di dissesto sarebbe preesistente rispetto all'attività del Moratti. 2.4. Con il quarto motivo ha dedotto, ex art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., il difetto di motivazione in ordine alla richiesta di derubricazione del delitto ascritto in quello meno grave di bancarotta semplice. 2.5. Con il quinto motivo di censura ha lamentato l'eccessività della pena irrogata e l'assenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili.
3. Roberto SPAZIANI TESTA, con un unico motivo di ricorso proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b), c), d), e), cod. proc. pen., lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e vizi della motivazione svolgendo le medesime censure svolte con i primo e secondo motivo dal Moratti e censurando, poi, l'errata valutazione delle prove acquisite e l'errata applicazione della pena non essendo stato decurtato il presofferto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo, comune ad entrambe le parti, è da ritenersi inammissibile dovendosi richiamare quanto ripetutamente, pacificamente e condivisibilmente affermato da questa Corte regolatrice, secondo cui "qualora uno parte, che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nel relativo grado del procedimento in cui la incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla Corte di cassazione una eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 34 nella parte in cui non prevede una determinata causa di incompatibilità, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata irrilevante, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte Costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa alla incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione" (Sez. 3, n. 285 del 26/11/1999, dep. 2000, D'Angeli, Rv. 215352;
Sez. 1, n. 35216 del 19/04/2018, Illiano, Rv. 273852). Tale profilo di palese irrilevanza, sussistendo nella specie, risulta assorbente di ogni altra considerazione.2. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, anch'esso comune ad entrambe le parti. Ed invero, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per cassazione per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01), non competendo alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente. (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244328 - 01). I ricorrenti non hanno minimamente tenuto conto di tali principi affermati da questa Corte nella sua massima composizione ,essendosi limitati a dedurre la mancanza di prova della tempestività del decreto di convalida delle intercettazioni disposte in via di urgenza e tacendo completamente in ordine alla decisività degli esiti di siffatte intercettazioni in relazione alla decisione impugnata.
3. E' inammissibile anche il terzo motivo di ricorso proposto dal Moratti a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen.. Lamenta il ricorrente l'erronea applicazione degli artt. 216 n. 1, 223 e 219 1.fall, per carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dovendosi ricondurre la fattispecie al più alla bancarotta semplice (sul punto, però, poi svolge un autonomo motivo di ricorso). Lamenta, inoltre, con il terzo motivo e sempre richiamando la lett.
b) dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. "per immotivata selezione del materiale probatorio". Orbene, quanto a quest'ultimo vizio dedotto, si rileva che non è denunciabile con ricorso per cassazione la violazione di norme penali processuali richiamando la lettera b) del menzionato art. 606 in quanto tale disposizione riguarda i soli casi di erronea applicazione delle norme penali sostanziali (cos', in motivazione, Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218). Il ricorso, in parte qua, è dunque inammissibile.
In relazione all'erronea applicazione delle richiamate disposizioni della legge fallimentare, si rileva che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale, ossia, la sua inosservanza, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta. (Sez. 5, n. 47575 del 7/10/2016, P.M. in proc. Altoè, Rv. 268404) e sotto tale ultimo profilo non è legittima la denuncia di vizi della motivazione surrettiziamente introdotti al di fuori dei circoscritti limiti dettati dall'art. 606 comma 1, lett.
e) cod. proc. pen. Orbene, ciò premesso, deve rilevarsi che il ricorrente, nel lamentare il vizio di violazione di legge, ha sostanzialmente dedotto l'erronea applicazione della legge in ragione di una ritenuta carente e contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta che, però, avrebbe dovuto essere denunziata sotto l'aspetto del vizio di motivazione ( in termini, Sez. 5, n. 47575 del 7/10/2016, cit.). Egli, invece, ha surrettiziamente lamentato l'erroneità della motivazione chiedendo la rivalutazione di elementi di fatto e invocando un giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova devoluto, insindacabilmente, ai giudici di merito che hanno adottato i medesi criteri nella valutazione delle prove e sono pervenuti ad una medesima decisione.
4. Il vizio di omessa motivazione denunziato non è poi riscontrabile in quanto anche se il giudice di appello non si è espressamente pronunziato sulla non configurabilità della bancarotta semplice, essa deve ritenersi necessariamente esclusa avendo entrambi i giudici di merito ritenuto sussumibili i fatti accertati nella fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta e avendo, adeguatamente e puntualmente, motivato in ordine al compimento delle operazioni distrattive non per manifesta imprudenza, ma nella piena consapevolezza di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali.
5. Con il quinto motivo il Moratti censura l'inadeguatezza del trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti. Tale vizio sfugge al sindacato di legittimità in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 6877 dei 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). Il giudice di primo grado, infatti, nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e nel determinare la pena nei confronti del Moratti ha fornito una motivazione sintetica, ma sufficiente che ha fatto riferimento agli elementi ritenuti rilevanti e valorizzando, quindi, il ruolo di dominus svolto dall'imputato, la gravità dei fatti da questo posti in essere e le precedenti condanne subite; la Corte d'appello, avendo confermato in toto la sentenza di primo grado, ne ha implicitamente condiviso le motivazioni e si è limitata a rideterminare la pena attesa l'intervenuta prescrizione di alcuni dei reati per cui vi era stata condanna.
Parimenti inammissibile è la censura relativa al difetto di motivazione in ordine al riconosciuto risarcimento del danno in quanto del tutto generica a fronte di una motivazione fornita dai giudici di merito logica e immune da censure.6. Quanto al ricorso proposto da Roberto SPAZIANI TESTA deve ritenersi che esso, per come è stato formulato, sia inammissibile in quanto, dopo un generico richiamo alla "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett b) c) d) e) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale e per vizi della motivazione", il ricorrente espone le proprie doglianze senza evocare, con riferimento a ciascuna di esse, il vizio ravvisato.
Orbene la parte che propone ricorso per cassazione ha l'onere, sanzionato a pena di aspecificità e, quindi, di inammissibilità del ricorso, di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi. (Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018 Carota, Rv. 274258). Non può ammettersi un'interpretazione d'ufficio non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi, quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili e, quindi, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.
La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alle cause di inammissibilità (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle ammende, della somma di euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile iricors4 e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes