Sentenza — n. 32724/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'appello di Torino, con sentenza del 16.5.2019, dep. il 2.7.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, riconosciute a Luciano Zanella e a Roberto Sabatini le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti loro rispettivamente contestate e a Ines Sarto, in rapporto di prevalenza, confermava la condanna di Sabatini per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di Zanella e di Sarto per il solo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e limitatamente all'importo di €199.812,80; riduceva la pena inflitta in primo grado; eliminava per la Sarto, a cui concedeva la sospensione condizionale della pena, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; riduceva, per gli altri due imputati, la durata delle pene accessorie.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32724/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono fondati limitatamente al lamentato difetto di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall e inammissibili nel resto.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Zanella Luciano, nato a Torino, il 2/3/1947 Sarto Ines, nata a Porto Tolle il 5/6/1946 Sabatini Roberto, nato a Torino il 16/2/1949 Avverso la sentenza del 16/5/2019 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; considerato che il difensore di Sabatini Roberto, avv.to Deborah Abate Zaro, ha formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il Sostituto procuratore generale pi-esso questa Corte di cassazione, Kate Tassone, che ha concluso, conformemente alla propria requisitoria scritta, in riferimento al ricorso di Zanella e Sarto, per l'accoglimento del primo motivo di ricorso e il conseguente annullamento con rinvio, rimanendo così assorbito il secondo motivo, e in riferimento al ricorso di Sabatini per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al secondo motivo di ricorso e per l'inammissibilità del primo; udito l'avv.to Abate Zaro che ha esposto i motivi di ricorso insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 16.5.2019, dep. il 2.7.2019, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, riconosciute a Luciano Zanella e a Roberto Sabatini le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti loro rispettivamente contestate e a Ines Sarto, in rapporto di prevalenza, confermava la condanna di Sabatini per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e di Zanella e di Sarto per il solo delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e limitatamente all'importo di €199.812,80; riduceva la pena inflitta in primo grado; eliminava per la Sarto, a cui concedeva la sospensione condizionale della pena, l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; riduceva, per gli altri due imputati, la durata delle pene accessorie.
Roberto Sabatini è stato tratto a giudizio, in concorso con Luciano Zanella e Ines Sarto, tutti quali amministratori di fatto o concorrenti materiali o morali della MADOG di BIANCHI Giampiero s.a.s. (appresso indicata semplicemente come Madog) e, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Torino del 1.3.2005, per avere commesso, in concorso anche con altre persone rimaste non identificate e con Bianchi Giampaolo (amministratore formale della società fallita nei cui confronti si è proceduto separatamente), fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e (il solo Sabatini) anche documentale.
Viene contestato agli imputati di aver distratto beni e denaro della fallita MADOG, il cui disavanzo fallimentare ammonta ad €475.000,00, interponendo la società, al fine di frustrare le ragioni dei creditori, nell'acquisto di spazi pubblicitari a vantaggio di esercizi commerciali appartenenti alla coimputata Ines Sarto (Zanella sport, Planet sport, ecc.). In altri termini, in virtù di un accordo tra Sarto e Zanella, da un lato, e Sabatini e Bianchi per la società fallita dall'altro, quest'ultima, su commissione della Zanella Sport e di altre società - facenti capo direttamente o indirettamente a Zanella e a Sarto, che avevano necessità di servizi pubblicitari e che non potevano ottenerli in quanto conosciute come debitrici insolventi - ordinava servizi pubblicitari ad aziende leader del settore nell'interesse delle predette società e, ricevuta fattura dalle prime, emetteva poi, a sua volta, fatture con importo leggermente maggiorato nei confronti delle società interessate agli spazi pubblicitari.
Tale accordo era stato concluso, per i giudici di merito, al fine di truffare i fornitori delle campagne pubblicitarie e per depauperare il patrimonio della Madog in quanto, nonostante tale accordo, la Sarto non provvedeva all'integrale pagamento delle fatture Madog emesse per l'importo totale di €199.812,80 a carico di Zanella sport e neanche la Madog provvedeva al pagamento dei fornitori a monte. Nella sentenza impugnata si evidenzia che nell'ammontare del disavanzo non giustificato del fallimento, pari a circa C 475.000,00 era "totalmente compreso il valore degli acquisti effettuati da Madog, ceduti a terzi senza aver fatto confluire il corrispettivo nell'economia della società, acquisti in gran parte - e segnatamente per l'importo di C 199.812,80 - costituiti dalla fornitura di campagne pubblicitarie a favore di negozi riconducibili agli imputati Sarto e Zanella che ne sono stati beneficiari senza sostenerne i costi".
2. Ricorre Sabatini, a mezzo dell'avvocato Deborah Abate Zaro, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta l'erronea valutazione delle prove acquisite e il travisamento dei fatti. Contesta la motivazione della Corre che lo ha ritenuto amministratore di fatto della MADOG sulla base delle dichiarazioni fraintese del teste Bianchi, amministratore formale della fallita, coimputato e giudicato in un separato giudizio, e senza avere tenuto conto di altre dichiarazioni testimoniali e allega di avere solo in modo episodico e occasionale prestato attività per conto della società. 2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione e comunque l'errore in ordine alla riconosciuta aggravante del danno di rilevante entità cht viene riferito al valore delle distrazioni operate e non al danno patrimoniale sofferto dai creditori.
3. Luciano Zanella e Ines Sarto, difesi entrambi dall'avv.to Gianpaolo Zancan, ricorrono in cassazione articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo lamentano la carenza e contraddittorietà della motivazione. Deducono che non vi sarebbe la prova dell'effettivo pagamento delle cinque fatture quietanzate emesse dalla Madog nei confronti della Zanella sport e che solo l'effettivo pagamento avrebbe costituito la prova del loro concorso alla distrazione dell'importo di C199.812,80. Stigmatizzano che la stessa sentenza impugnata riconosce che vi furono dei pagamenti parziali con versamenti in contanti e che la sentenza nulla motiva in ordine alla circostanza che tali fatture erano "dei pezzi di carta" privi di valore fiscale come sarebbt dimostrato dal fatto che nonostante recassero date differenti ( 1/12/2003 e 30/1/2004) erano entrambe numerate 02.3.2. Con il secondo motivo lamentano la carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla riconosciuta aggravante del danno di rilevante entità .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati limitatamente al lamentato difetto di motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall e inammissibili nel resto.
2. E' inammissibile il primo motivo di ricorso dedotto da Roberto Sabatini. Va innanzitutto precisato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e che la scelta da essi compiuta per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, si sottrae al controllo di legittimità tranne che essa non si fondi su affermazioni apodittiche e illogiche.
Il controllo di legittimità non è diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U. n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). In ogni caso, grava sul ricorrente, che lamenti, come nel caso di specie, il travisamento dei fatti da parte dei giudici di merito, l'onere non solo di richiamare e specificare gli atti sui quali vengono fondate le censure, ma anche quello di allegarli o trascriverli integralmente (Sez. 2, n.29677 dell'11/4/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, Sentenza n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053), dandosi luogo altrimenti ad una causa di inammissibilità del ricorso, in base al combinato disposto degli artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen..
Nel caso di specie, il ricorrente Sabatini si è limitato ad indicare le date dei verbali in cui sono state rese le dichiarazioni testimoniali su cui fonda le proprie contestazioni, ne ha allegato solo un ridottissimo estratto e ha omesso di riportare interamente le deposizioni a cui si riferisce.
3. Parimenti inammissibile è il primo motivo di ricorso proposto dagli imputati Luciano Zanella e Ines Sarto. I ricorrenti lamentano la carenza e contraddittorietà di motivazione emergente dal testo della sentenza impugnata. Per la sentenza impugnata, rappresentano i ricorrenti, l'emissione da parte della Madog di cinque fatture quietanzate nei confronti della Zanella Sport di Sarto Ines rappresenterebbe la prova della partecipazione dei ricorrenti alla distrazione dell'importo rappresentato dalle fatture. Tale affermazione, si deduce, sarebbe contraddittoria rispetto a quanto accertato nelle sentenze di merito in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'oggettivo pagamento delle fatture.
Solo l'effettività di tale pagamento, per i ricorrenti, avrebbe dimostrato il loro concorso nella distrazione dell'importo totale di C 199.812,80 portato dalle cinque fatture. Orbene, con tale censura sostanzialmente si invoca una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di differenti parametri di ricostruzione e di valutazione e si tralascia di ricordare che il controllo del giudice di legittimità si dispiega in una valutazione necessariamente unitaria e globale, che attiene alla reale esistenza della motivazione ed alla resistenza logica del ragionamento del giudice di merito, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr.
Sez. 6, n.22256 del 26/4/2006, Bosco, Rv. 234148). I ricorrenti mostrano di non avere letto nella sua interezza la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata secondo cui è proprio l'emissione delle fatture e il mancato pagamento delle stesse a provare la sussistenza sia di un accordo truffaldino e dissimulatori° tra la fallita e i ricorrenti, sia la loro piena consapevolezza e volontà di depauperare il patrimonio sociale della Madog. Nella sentenza impugnata si evidenzia che la società fallita, dopo l'ingresso di un nuovo amministratore, aveva iniziato ad operare al solo scopo di realizzare operazioni truffaldine, consistite tra l'altro, nell'acquistare la fornitura di campagne pubblicitarie a favore dei negozi riconducibili agli imputati Sarto e Zanella che ne erano stati beneficiari senza sostenerne i costi.
L'elemento comune di tali acquisti, si osserva, "è costituito dal cercare di ottenere il maggior numero di prestazioni prima della scadenza del pagamento, che puntualmente non avveniva, ovvero avveniva mediante la consegna di assegni privi di copertura e conseguentemente protestati". A tal proposito, poi, si evidenzia che al curatore erano state consegnate cinque fatture quietanzate per un importo di poco inferiore a C200.000,00 emesse dalla Madog s.a.s. nei confronti di Zanella sport (fatture che non si comprende perché, secondo la prospettazione difensiva, debbano essere considerate dei meri " pezzi di carta" posto, tra l'altro, che la stessa Sarto aveva dichiarato, in sede di interrogatorio, di aver pagato in parte con cinque assegni del valore complessivo di C 45.000,00, tre dei quali, però, venivano dall'imputata denunziati come smarriti e due incassati dal titolare di un negozio di abbigliamento sportivo) e che "nessuno dei suddetti titoli era stato utilizzato per il pagamento delle fatture in questione".
Proprio la consegna al curatore delle cinque fatture quietanzate, per la Corte d'appello, dimostra l'esistenza dell'accordo tra i ricorrenti e la Madog per ottenere spazi pubblicitari da terzi, accordo finalizzato alla truffa di questi ultimi che non avrebbero ricevuto alcun pagamento dalla Madog che, a sua volta, non sarebbe stata pagata dalla società fruitrici riconducibili ai ricorrenti. Alla luce di tale motivazione, il motivo di ricorso appare del tutto inconferente e inidoneo a evidenziare discrasie logiche decisive nella sentenza impugnata e una carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
4. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso (comune a tutti i ricorrenti) concernente la carenza ed erronea motivazione in ordine alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. La Corte distrettuale riconosce l'aggravante in considerazione "dell'ammontare rilevante e consistente delle distrazioni operate, imputabili ai predetti imputati". Orbene, il giudice territoriale non ha fatto buon governo dei principi pacifici elaborati da questa Corte in argomento, secondo cui "ai fini dell'applicazione delle circostanze di cui all'art. 219 della legge fallimentare, la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o a!la differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (non percentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti". (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Di Muni, Rv. 217403;
Sez. 5, n. 48203 del 10/7/2017, Meluzio, Rv. 271274). Se, quindi, in considerazione della particolare condizione patrimoniale della fallita, da un fatto di bancarotta patrimoniale di rilevante gravità, non sia derivato un danno patrimoniale per i creditori, anch'esso di entità altrettanto grave, non può ritenersi integrata l'anzidetta circostanza aggravante. In considerazione di quanto sopra, la sentenza deve essere annullata in parte qua con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino che accerterà, alla luce del principio sopra enunciato e ai fini della configurabilità o meno della suddetta aggravante, l'incidenza della condotta ascritta agli imputati nella diminuzione della massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti per cui è causa. r
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante dell'art. 219, comma primo, I. fall. con rinvio ad