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Sentenza — n. 32723/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32723/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32723/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 4/5/2018, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli del 5.7.2016 che ha condannato Nelida Piera Ricossa per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. perché si intratteneva, contro la volontà espressa di Franco Barbero, costituitosi parte civile, all'interno del cortile di pertinenza dell'abitazione di quest'ultimo. Ha condannato altresì l'imputata al risarcimento del danno, liquidato in C 300,00, al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute dalla parte civile.

Regesto Legislator

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art. 614 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 14 Cost; Sentenza — n. 32723/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato trae la prova del reato dalle deposizioni dei testi da cui risulta che l'imputata si introduceva nell'area pertinenziale dell'abitazione della parte civile, oggetto di lavori di sistemazione, per scattare delle fotografie sullo stato dei luoghi e che, nonostante l'espresso invito del proprietario di allontanarsi, si tratteneva nell'area per portare a termine il suo proposito. I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno qualificato il fatto ai sensi dell'art. 614, comma secondo, cod. pen., in quanto l'imputata, dopo essersi introdotta nell'area pertinenziale, che ella afferma non fosse recitata, vi si era intrattenuta nonostante il reiterato ed inequivocabile invito del proprietario di allontanarsi immediatamente.

Parole chiave

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assenza ingiustificata restrizioni accessorie durata dell'infrazione illecita violenza azione di manutenzione risarcimento del danno da sosta

Disposizioni normative citate

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art. 614 cod. pen
La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 4/5/2018, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli del 5.7.2016 che ha condannato Nelida Piera Ricossa per il reato di cui all'art. 614 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Ricorre il difensore dell'imputata, avv.to Marco Feno, deducendo cinque motivi di ricorso qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
art. 131 bis cod. pen
Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 14 Cost
pen., debba individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l'inviolabilità, conformemente al contenuto normativo dell'art. 14 Cost.
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di Ricossa Nelida Piera, nata a Torino il 10/10/1942 avverso la sentenza del 4/05/2018 dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Mauro; rilevato che il difensore dell'imputata, avvocato Marco Feno, ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del d.l. 1 aprile 2021, n.44; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassane che, riportandosi alla requisitoria scritta depositata, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; viste le conclusioni scritte della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese di lite come da nota spese; udito il difensore dell'imputata che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza del 4/5/2018, ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Vercelli del 5.7.2016 che ha condannato Nelida Piera Ricossa per il reato di cui all'art. 614 cod. pen. perché si intratteneva, contro la volontà espressa di Franco Barbero, costituitosi parte civile, all'interno del cortile di pertinenza dell'abitazione di quest'ultimo. Ha condannato altresì l'imputata al risarcimento del danno, liquidato in C 300,00, al pagamento delle spese processuali e a quelle sostenute dalla parte civile.

2. Ricorre il difensore dell'imputata, avv.to Marco Feno, deducendo cinque motivi di ricorso qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 614 cod. pen. Argomenta il difensore che il verbo "si intrattiene", adoperato dal legislatore al secondo comma dell'art. 614 cod. pen, presuppone la permanenza dell'agente nel domicilio altrui, invito domino, per un tempo sufficientemente significativo e non, come invece era accaduto nella specie, per il breve tempo strettamente necessario per fotografare i lavori di risistemazione del terreno che si stavano eseguendo nella proprietà del Barbero e che, ad avviso dell'imputata, avevano causato un danno ad un manufatto sito nella sua proprietà, confinante con quella della parte civile. 2.2.

Con il secondo e terzo motivo deduce l'erronea mancata applicazione delle cause di giustificazione dell'esercizio del diritto o della legittima difesa, avendo l'imputata agito al solo fine di tutelare il proprio diritto di proprietà e per impedire che venisse pregiudicata, per il passare del tempo e per la prosecuzione dei lavori, la prova del danno. In ogni caso, deduce parte ricorrente, si verserebbe quantomeno nell'ipotesi di cui all'art. 59, comma quarto, cod. pen. in quanto l'imputata aveva agito nell'erronea supposizione di essere legittimata alla condotta tenuta, tant'è c:he aveva risposto, alla minaccia del Barbera di chiamare i Carabinieri, che sarebbe stata ben contenta del loro arrivo in quanto così le forze dell'ordine avrebbero potuto accertare l'illecito da lei subito. 2.3.

Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. 2.4. Con il quinto motivo lamenta la mancanza e/o illogicità della motivazione in punto di liquidazione del danno non essendo stati indicati né la ragione della sussistenza del danno, né il parametro di valutazione del quantum. CONSIDERATO IN DIRITTOZ 1. Il ricorso è fondato limitatamente al quarto motivo e in questi limiti deve essere accolto.

2. Il primo motivo è infondato. Il provvedimento impugnato trae la prova del reato dalle deposizioni dei testi da cui risulta che l'imputata si introduceva nell'area pertinenziale dell'abitazione della parte civile, oggetto di lavori di sistemazione, per scattare delle fotografie sullo stato dei luoghi e che, nonostante l'espresso invito del proprietario di allontanarsi, si tratteneva nell'area per portare a termine il suo proposito. I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno qualificato il fatto ai sensi dell'art. 614, comma secondo, cod. pen., in quanto l'imputata, dopo essersi introdotta nell'area pertinenziale, che ella afferma non fosse recitata, vi si era intrattenuta nonostante il reiterato ed inequivocabile invito del proprietario di allontanarsi immediatamente.

Tale qualificazione deve ritenersi ineccepibile sul piano logico e risulta corretta in diritto in quanto ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614, comma secondo, cod. pen. quando l'agente si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare. Nessun rilievo è da riconoscersi alla deduzione del ricorrente secondo cui il verbo "trattenersi" starebbe a significare la volontà del legislatore di sanzionare solo il comportamento di chi protragga la sua permanenza nel luogo per un tempo sufficientemente significativo tale da pregiudicare l'interesse protetto dalla norma, con la conseguenza che la permanenza per un breve periodo (verificatosi nel caso di specie) sarebbe penalmente irrilevante.

Ed invero, non appare revocabile in dubbio che il bene giuridicamente rilevante, a cui appresta tutela la previsione normativa dell'art. 614 cod. pen., debba individuarsi nella libertà individuale della persona, colta nella sua proiezione spaziale rappresentata dal domicilio, di cui viene garantita, attraverso la predisposizione del meccanismo sanzionatorio, l'inviolabilità, conformemente al contenuto normativo dell'art. 14 Cost. L'interesse protetto dalle disposizioni di cui all'art. 614 cod. pen. è, dunque, quello di garantire la pace domestica, la tranquillità e la sicurezza dei luoghi e degli spazi in cui si manifesta la vita intima e lavorativa, di svago e di studio, luoghi che devono, pertanto, essere liberi da ogni intrusione indesiderata di estranei, anche se questa è di breve durata.

Se questo è, come è, l'interesse protetto dalla norma, nessuna rilevanza ha, ai fini della configurabilità del reato, il tempo di permanenza in siffatti luoghi, rivestendo disvalore penale la mancata e pronta adesione all'invito del titolare dello ius excludendi di allontanarsi.

2. Anche il secondo e terzo motivo di censura sono privi di fondamento . La Corte territoriale correttamente ha escluso, con motivazione logica e sufficiente, l'applicabilità alla fattispecie in esame delle cause di giustificazione 4 dell'esercizio del diritto e della legittima difesa, reali o putative, invocate dalla ricorrente. La concorde ricostruzione della dinamica dei fatti da parte dei giudici di merito rende ragione, in diritto, delle conclusioni raggiunte e appare saldamente ancorata ai dati probatori. Ed invero, la condotta dell'imputata non era volta direttamente alla tutela di un proprio diritto, ma piuttosto era determinata dall'esigenza di precostituirsi una prova del danno asseritamente inferto ad un suo manufatto dai lavori che si stavano eseguendo nella proprietà della parte civile, esigenza che certo non giustifica in alcun modo il trattenimento nei luoghi invito domino.

Ai fini dell'applicabilità delle richiamate scriminanti non è sufficiente, infatti, invocare la sussistenza in astratto di un proprio diritto, ma occorre che l'esercizio di tale diritto, anche se costituzionalmente garantito, non trasmodi in lesione di altri diritti costituzionalmente garantiti. Lo spazio riconosciuto dall'ordinamento all'autotutela privata è, infatti, di stretta interpretazione e certamente non sussiste quando sia possibile ricorrere, come nel caso di specie e come correttamente argomentato dal giudice distrettuale, ai rimedi apprestati dall'ordinamento (nella specie, ai procedimenti di istruzione preventiva) per la tutela delle proprie ragioni che si ritiene siano state lese dal comportamento altrui.

Né può riconoscersi fondata l'allegazione difensiva in ordine all'erronea supposizione della sussistenza delle anzidette cause di giustificazione poiché le esimenti putative non possono fondarsi su meri stati d'animo soggettivi e sull'erronea convinzione che la situazione nella quale l'agente si trova rientri tra quelle cui l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia scriminante.

4. Manifestamente infondato è l'ultimo motivo di impugnazione poiché non si confronta con il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui la liquidazione del danno morale, in considerazione della sua natura, non può che avvenire in via equitativa dovendosi ritenere assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del risarcimento (Sez. 6 , n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 274229).

La valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è dunque censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (da ultimo, Sez. 5 , n 7993 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280495- 02). Da qui la manifesta infondatezza della censura del tutto priva di specificità a fronte della motivazione fornita dal giudice di primo grado e condivisa da quello d'appello che ha considerato il fastidio e il disagio arrecato alla persona offesa e liquidato il danno in misura sicuramente contenuta.

Incomprensibile poi appare la censura in ordine alla mancata precisazione della natura del danno, posto che entrambe le sentenze di merito, fanno riferimento al danno morale, cd. pretium doloris, riconosciuto alla vittima del reato a norma dell'art. 185, comma secondo, cod. pen.

5. E' fondato il quarto motivo di impugnazione concernente il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della condizione di esclusione della punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. non avendo la Corte distrettuale fornito adeguata motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di siffatta condizione. La Corte d'appello, infatti, si è limitata ad escludere l'applicabilità della stessa richiamando in modo del tutto generico e apodittico l'intensità del dolo e le finalità della condotta e paragonando la situazione in esame con altra - in cui era stata riconosciuta da questa Corte la sussistenza di siffatta condizione per la mancanza di fissa dimora da parte dell'imputato - del tutto peculiare e non raffrontabile in alcun modo con quella in esame.

Nel valutare la sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento di siffatta causa di non punibilità, il giudice territoriale avrebbe dovuto, invece, considerare le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile, l'entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta (così, Sez. 3, n. 18155 del 16/04/2021, Diop; Sez. 4, n. 48758 del 15/07/2016, Giustolisi, Rv. 268258), valutazioni, queste, che la Corte di merito ha del tutto omesso. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame sul punto risultando carente la motivazione in merito sia ai profili di gravità del fatto e grado di colpevolezza, sia alVesistenza di eventuali elementi fattuali idonei a dimostrare, in ipotesi, l'abitualità del comportamento dell'imputata.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'