Ordinanza — n. 32721/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VINCENZO nato a LICATA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 03/10/2019 del GIUDICE DI PACE di LICATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA IN FATTO L Il giudice di pace di Licata ha, per quanto ora di interesse, condannato l'imputato alla pena di euro mille di multa ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Cusumano Domenica e Scibetta Giuseppe per il delitto di minaccia nei confronti della prima,ex moglie, e del secondo, suo compagno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 32721/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In tal senso la recente Sez. 4 - , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834 ha affermato che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.Massime precedenti Conformi: N. 48139 del 2008 Rv. 242789 - 01, N. 26350 del 2007 Rv. 236860 - 01, N. 48978 del 2014 Rv. 261208 - Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va convertito in appello e gli atti al trasmessi Tribunale di Agrigento per il giudizio di appello.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA VINCENZO nato a LICATA il 04/08/1965 avverso la sentenza del 03/10/2019 del GIUDICE DI PACE di LICATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA IN FATTO L Il giudice di pace di Licata ha, per quanto ora di interesse, condannato l'imputato alla pena di euro mille di multa ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili Cusumano Domenica e Scibetta Giuseppe per il delitto di minaccia nei confronti della prima,ex moglie, e del secondo, suo compagno.
Ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore di fiducia, che col primo motivo ha lamentato l'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato e l'omessa e/o errata valutazione delle dichiarazioni del Carabiniere Caccetta. 2.Col secondo motivo ci si è doluti della mancata assunzione di una prova decisiva, sollecitata ex art 507 cpp poiché il Giudice di pace aveva respinto la richiesta in quanto la teste avrebbe potuto essere inserita nella lista della difesa ex art 468 cpp.
3. Nel terzo motivo è stata censurata la manifesta illogicità di motivazione, poiché il decidente aveva ritenuto che Marotta, che aveva subito a sua volta minacce dalla persone offese, figurando nel processo anche in tale veste, non si sarebbe sentito intimorito dalle espressioni delle controparti.
4. Col quarto motivo si è censurata la motivazione per l'errata valutazione delle dichiarazioni delle parti civili e dell'imputato, poiché riguardo alle prime il giudice di pace avrebbe disatteso i criteri dettati da questa Corte riguardo alla loro valutazione in caso di costituzione di parte civile. Con requisitoria scritta a norma dell'ad. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
In data 29/3/21 l'avvocato Magliarisi Graziano ha fatto pervenire memoria con allegato decreto di ammissione al gratuito patrocinio e nomina in difesa di Scibetta;nella medesima data l'avvocato Rosario Magliarisil per Cusumano, ha fatto pervenire memoria conclusiva e nota spese, in data 06/04/21 sono pervenute conclusioni dell'avvocato Fragapani per l'imputato. IN DIRITTO Il ricorso in cassazione deve essere convertito in appello e trasmesso per il relativo giudizio al Tribunale di Agrigento. L'ad 37 dpr 274/2000 recita al primo comma: l'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica al risarcimento del danno.
Al secondo comma si stabilisce che l'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento. Nel caso in esame, poiché vi è stata condanna, oltre che alla pena pecuniaria, anche al risarcimento del danno l'imputato poteva proporre appello ai sensi dell'art 37 citato, come, ai sensi dell'ad 569/1 cpp avrebbe potuto presentare ricorso immediato per cassazione o per saltum, come in realtà avvenuto. Tuttavia dall'esame dell'atto di impugnazione si ricava chiaramente che le doglianze si riferiscono ai dedotti vizi di motivazione ex art 606 lett e) cpp e ' di mancata assunzione di una prova decisiva ex art 606 lett d) cpp, cioè per motivi non fondati su violazione di legge, e viene in rilievo la disposizione ex 569/3 cpp i a tenore della quale la disposizione di cui al comma 1 non si applica nei casi previsti dall'ad 606 /1 )74ett d) ed e) cpp ed in tali ipotesi il ricorso deve essere convertito in appello e trasmesso al Giudice di appello competente.
In tal senso la recente Sez. 4 - , Sentenza n. 1189 del 10/10/2018 Ud. (dep. 11/01/2019 ) Rv. 274834 ha affermato che il ricorso per cassazione, che contenga tra i motivi, la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum", e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen.Massime precedenti Conformi: N. 48139 del 2008 Rv. 242789 - 01, N. 26350 del 2007 Rv. 236860 - 01, N. 48978 del 2014 Rv. 261208 - Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va convertito in appello e gli atti al trasmessi Tribunale di Agrigento per il giudizio di appello.
PQM Convertito il ricorso in appello trasmette gli atti al Tribunale di Agrigento per il giudizio di appello. Deciso il 14.4.2021