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Sentenza — n. 32720/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 32720/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 32720/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITTONE FLAVIO nato a ROBASSOMERO il 20/07/1965 avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVVOCATO PUCCETTI SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG E DEPOSITA N. 2 CONCLUSIONI E N2 NOTA SPESE L'AVV.TO GILARDINO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

Regesto Legislator

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art. 192, comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32720/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 1 - , Sentenza n. 8863 del 18/11/2020 Ud. (dep. 04/03/2021 ) Rv. 280605. In senso conforme Sez. 5 , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280414 ha puntualizzato che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., comune esperienza delle cose, avendo i Giudici territoriali precisato che chiudere la porta a chiave dall'interno della casa apparirebbe comportamento poco funzionale alle esigenze di rapido e comodo accesso all'abitazione, in quanto, in tale ipotesi, la persona interessata avrebbe dovuto uscire dal garage e rientrare dalla porta di ingresso, il che renderebbe di fatto inutile il collegamento tra garage ed abitazione.

Parole chiave

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difesa penale accusa di truffa imputazione di furto testimonianza della vittima diritti della difesa assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

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art. 192, comma 2 cod. proc. pen
280414 ha puntualizzato che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VITTONE FLAVIO nato a ROBASSOMERO il 20/07/1965 avverso la sentenza del 26/02/2018 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore L'AVVOCATO PUCCETTI SI ASSOCIA ALLE CONCLUSIONI DEL PG E DEPOSITA N. 2 CONCLUSIONI E N2 NOTA SPESE L'AVV.TO GILARDINO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato alla pena giustizia per il reato di cui agli artt 624 bis ,625 n 2 e 61 n.11 cp, per furto in abitazione di denaro e gioielli custoditi all'interno di una cassaforte, per il valore di oltre 400mila euro. Fatto Dicembre 2010. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che col primo motivo, ha dedotto la violazione della disposizione processuale ex art 523/5 cpp. All'udienza di discussione il Tribunale aveva rinviato il processo per eventuali repliche ed alla udienza di rinvio, dopo la costituzione delle parti ed in assenza di rinunzia alle repliche da parte della difesa, il Giudice aveva dato lettura del dispositivo.

Nel periodo tra la le due udienze la difesa dell'imputato aveva depositato memoria alla quale aveva replicato la difesa di parte civile. Sostiene il ricorrente di non aver avuto l'occasione di replicare alla memoria di parte civile, così integrandosi la dedotta nullità, ed aggiunge che la Corte d'Appello aveva disatteso la relativa eccezione per il rilievo che nessuna parte aveva chiesto espressamente di replicare, trascurando che l'avvenuto deposito della memoria di replica della parte civile aveva tolto al difensore dell'imputato il diritto di avere l'ultima parola. 2.Nel secondo motivo è stata dedotta l'omessa o solo apparente motivazione in relazione alle specifiche doglianze elevate nel primo motivo di appello.

Dopo aver riassunto le osservazioni in esso contenute, la difesa puntualizza in particolare che i Giudici di secondo grado non avrebbero confutato i rilievi critici sviluppati sul piano logico alla consulenza tecnica, che aveva ritenuto i segni rilevati sulla finestra solo una messinscena per simularne la forzatura. Sul punto, decisivo nell'intero impianto motivazionale, la motivazione si era affidata alla valutazione positiva del primo Giudice, limitandosi ad aggiungere che l'elaborato tecnico non presentava elementi di dubbio ed era privo di fratture logiche e di ogni indizio di animosità nei confronti dell'imputato suscettibile di inficiarne l'attendibilità ; ha precisato la difesa di non aver mai sollevato dubbi sulla neutralità del CT, aggiungendo che la motivazione non aveva spiegato le ragioni della ritenuta affidabilità della consulenza tecnica.

Per altro verso la sentenza impugnata non avrebbe escluso l'ipotesi ragionevole che l'autore del furto, estraneo alla casa, si fosse munito di sovrascarpe o simile attrezzatura per non lasciare tracce o terriccio. All'odierna udienza il PG, dr.ssa Filippi, ha concluso per l'inammissibilità riportandosi alla requisitoria scritta , nota ai difensori; il difensore della parte civile si è associato alla richiesta del PG ed il difensore dell'imputato ha insistito per raccoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, a tratti inammissibile, appare complessivamente infondato. LII primo motivo è infondato in diritto. La difesa, nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata, invoca la violazione della disposizione ex art 523/5 cpp, collegando la richiesta alla situazione processuale descritta sub 1 del ritenuto in fatto e lamentando di aver perso il diritto di parlare per ultima dopo il deposito della memoria dellaeparte civile, presentata nelle more del rinvio tra la programmata udienza di discussione e la successiva udienza destinata ad eventuali repliche.

La risposta della Corte fondata sul rilievo che nessuna parte aveva chiesto espressamente di replicare, è corretta, poichè la norma di cui si lamenta la violazione testualmente ancora il diritto di parlare per ultimi della difesa tecnica e dell'imputato ad una domanda in tal senso proposta al Giudice. Del resto la doglianza formulata per la prima volta in questa sede di legittimità appare intempestiva; anche di recente questa Corte ha avuto modo di chiarire che la nullità conseguente alla violazione del diritto di replica spettante all'imputato ed al suo difensore, in quanto successiva alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale e non integrante, quindi, violazione del diritto al contraddittorio sulla formazione della prova, rientra tra quelle relative, dovendo, pertanto, essere eccepita immediatamente.

Sez. 3 - , Sentenza n. 364 del 17/09/2019 Ud. (dep. 09/01/2020) Rv. 278392. 1.1 Nella fattispecie in esame il Giudice aveva rinviato il processo d'ufficio per eventuali repliche e non emerge dalla sentenza, né il ricorrente sul punto allega o deduce alcunché, che all'udienza di rinvio, nella quale le parti conclusero, la difesa avesse chiesto la parola ai sensi dell'ad 523/5 cpp. 2.Prima di esaminare le censure contenute nel secondo motivo del ricorso è utile premettere i principi elaborati da questa Corte regolatrice in tema di valutazione delle prove indiziarie, poiché questo è il tema che fa da sfondo alla sentenza impugnata e che la difesa non ha ritenuto di sollevare, non sviluppando critiche in proposito ma limitandosi - come si annoterà - a censure parcellizzate circa un solo passaggio della motivazione; quest'ultima, invece, deve essere apprezzata quanto alla verifica della tenuta di logicità nel suo insieme e - come noto - in uno con la pronunzia di primo grado, essendo i due provvedimenti conformi. 2.1 Si è, infatti, anche di recente affermato che in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza,nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti, e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica); successivamente deve procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa risolversi,in una visione unitaria, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale; tale requisito sussiste anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

Sez. 1 - , Sentenza n. 8863 del 18/11/2020 Ud. (dep. 04/03/2021 ) Rv. 280605. In senso conforme Sez. 5 , Sentenza n. 1987 del 11/12/2020 Ud. (dep. 18/01/2021 ) Rv. 280414 ha puntualizzato che in tema di prova indiziaria, ai sensi dell'art. 192, comma 2 cod. proc. pen., comune esperienza delle cose, avendo i Giudici territoriali precisato che chiudere la porta a chiave dall'interno della casa apparirebbe comportamento poco funzionale alle esigenze di rapido e comodo accesso all'abitazione, in quanto, in tale ipotesi, la persona interessata avrebbe dovuto uscire dal garage e rientrare dalla porta di ingresso, il che renderebbe di fatto inutile il collegamento tra garage ed abitazione.

Tale passaggio della motivazione, che risulta fondamentale nell'economia del discorso giustificativo in esame, non ha formato oggetto di doglianza nel motivo di ricorso e, dunque, il relativo accertamento può ritenersi acquisito. 3.2 Il Collegio deve ribadire quanto già a tratti puntualizzato, nel senso che il motivo di ricorso ora in esame non ha sviluppato alcuna censura di nessun genere riguardo al complessivo impianto motivazionale finora delineato, dimostrando di accettare la ricostruzione dei fatti operata dalle concordi pronunzie dei Giudici territoriali, ivi compresa l'esclusione dell' attribuzione a terzi, anche eventualmente in concorso col giudicabile, del furto oggetto di imputazione - ipotesi che, del resto,a quanto è dato sapere ineppure gli inquirenti hanno mai preso in considerazione - limitando le sue attuali doglianze alla sola questione finestra ed agli accertamenti tecnici su di essa svolti. 3.3 Invero, come si è già accennato, una delle finestre dell'abitazione è risultata forzata e vi è stato effettuato un accertamento tecnico, il cui esito ha escluso che la manomissione fosse causa efficiente dell'apertura della finestra mentre è stata ritenuta dal consulente di accusa una messinscena allo scopo di depistare le indagini.

Si tratta della tesi adottata dai Giudici di merito, i quali concordemente, dopo aver valutato l'operato del consulente, giudicandolo congruo e rispondente agli accertamenti demandatigli, hanno opinato che i segni sulla finestra fossero stati un tentativo di depistaggio da parte di persone aventi la possibilità di ingresso alla casa con le chiavi, secondo le modalità già evidenziate. 4.Nel motivo di attuale impugnazione la difesa ripropone, attraverso il riferimento al primo motivo di appello incluso nel testo dell'atto di ricorso, la tesi della finestra lasciata aperta per dimenticanza dagli abitanti della casa, che sarebbe stata usata dall'ipotetico ladro per entrarvi, tesi che è già stata adeguatamente confutata dai Giudici del merito nelle loro concordi decisioni.

La Corte torinese, infatti, sul punto ha osservato come si trattasse di una mera allegazione priva di ogni supporto oggettivo e, dunque, inidonea ad assurgere al rango di ragionevole dubbio, aggiungendo che appariva inverosimile come i coniugi Nedved e la collaboratrice domestica fossero stati tutti contemporaneamente così sbadati da lasciare la finestra aperta, in una casa momentaneamente incustodita. A completamento del discorso giustificativo i Giudici del merito hanno, altresì, sottolineato che la difesa nel corso del dibattimento non aveva apportato alcun dato tecnico suscettibile di infirmare il contenuto della consulenza tecnica e la ritenuta sua validità, limitandosi a formulare l'ipotesi, avulsa dal contesto probatorio, che la finestra stessa fosse già aperta. 4.1 Anche nel predetto passaggio motivazionale la Corte torinese si è espressa in armonia con la lezione esegetica di questa Corte in tema di al di là di ogni ragionevole dubbio di cui all'art gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, nonchè concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi. 3.La Corte torinese ha fatto buon governo delle suindicate regole ermeneutiche in presenza di più dati fattuali ritenuti certi e neppure contestati dalla difesa, che è opportuno sintetizzare.

Si ricava dalla conformi sentenze di merito che l'imputato svolge l'incarico di giardiniere all'interno del parco ove è sita la casa in cui è avvenuto il furto e lavora anche per la famiglia Nedvev; per questa ragione, è in possesso delle chiavi del cancello esterno di accesso al parco e del garage pertinente all'abitazione delle persone offese, a sua volta in collegamento con la casa ove è sita la cassaforte oggetto di effrazione, abitazione nella quale si sarebbe introdotto allo scopo di rubare il dovizioso contenuto della cassaforte. Quanto all'epoca del commesso reato, dalle pronunzie di merito emerge che il furto è stato scoperto il 12 Dicembre nella sera, al ritorno della famiglia da una breve assenza; dal sistema di videosorveglianza del parco si ricava con chiarezza che l'imputato vi si è recato il giorno prima del furto ( 11 Dicembre ) dalle 13.34 alle 17.11 ed il giorno stesso del furto (12 Dicembre) dalle 9.49 alle 12.02 ed in seguito dalle 14.05 alle 16.54; secondo l' apprezzamento logico operato dai Giudici di appello, e non contestato dalla difesa, il tempo di permanenza dei due primi ingressi nel parco è giudicato eccessivo - costituendo un fattore fortemente anomalo,nella definizione dei Giudici di appello - rispetto alle attività del proprio servizio, che il giudicabile ha dichiarato di aver fatto in casa delle persone offese; i Giudici di merito hanno, altresì, posto in luce che il giardiniere si era recato in casa dei Nedved senza nessun previo accordo con gli stessi; per quanto riguarda il terzo accesso la Corte torinese dimostra di credere all'imputato, quando ha dichiarato di aver lavorato nell'occasione presso altre abitazioni.

Al loro rientro i Nedved - secondo gli accertamenti operati nella fase di merito - trovarono gli ambienti di casa caldi ed una porta finestra aperta - della quale non sembra che nessuno si sia occupato - nonché aperta anche la finestra oggetto di esami tecnici e di discussione ancora in questa fase. 3.1 Dalla ricostruzione fattuale ora riassunta la Corte territoriale ha giudicato fondata la proposta accusatoria, secondo la quale l'imputato, avendo libero accesso al parco in quanto possessore delle chiavi di ingresso, sia entrato con le chiavi di cui pure aveva la disponibilità all'interno del garage e da qui, tramite la porta di comunicazione con l'abitazione, abbia avuto accesso ad essa e, quindi, al locale ove era la cassaforte.

Quanto alla possibilità che la porta di comunicazione tra il garage ed il resto dell'abitazione fosse aperta oppure chiusa non a chiave, aspetto decisivo ed oggetto di censura in appello, nella sentenza impugnata si legge che mentre la collaboratrice domestica, Rovetto, aveva affermato che la stessa rimanesse ordinariamente chiusa, questa circostanza di fatto non era stata confermata dalle testimonianze dei coniugi Nedved. Sul punto, a sostegno della dinamica ricostruita nel giudizio di merito, si è impiegata una considerazione logicamente ineccepibile e fondata su dati di 533/1 cpp, regola di giudizio che consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura" ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

Sez. 5 - , Sentenza n. 1282 del 12/11/2018 Ud. (dep. 11/01/2019) Rv. 275299. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, che sono liquidate in complessivi euro 3.000 per ciascuna oltre accessori di legge. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.000