Sentenza — n. 32719/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRIMIERI FRANCESCO ANTONIO nato a CUTROFIANO il 02/04/1952 avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 32719/2021 — snpen · Corte di Cassazione: A sostegno della sua tesi la difesa ha richiamato anche in questo caso giurisprudenza di questa Corte. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. i Il 29.3.2021 ed il 9.4.2021 il difensore della parte civile ed il difensore dell'imputato hanno fatto pervenire conclusioni.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCRIMIERI FRANCESCO ANTONIO nato a CUTROFIANO il 02/04/1952 avverso la sentenza del 29/03/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA FILIPPI che ha concluso chiedendo udito il difensore CAMERALIZZATA
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce - su impugnazione della parte civile - ha riformato la pronunzia di proscioglimento per precedente giudicato emessa nei confronti dell'imputato per il delitto di minaccia grave, dichiarandolo responsabile agli effetti civili e condannandolo al risarcimento del danno. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, che, col primo motivo ha dedotto la violazione delle norme ex artt. 568/4, 576 c.p.p. in relazione agli artt. 606 lett.b) ed e) c.p.p.. Ha sostenuto la difesa che la parte civile non avrebbe interesse ad impugnare la sentenza di proscioglimento emessa per violazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell'art 649 cpp, poiché tale tipologia di pronunzie, essendo meramente processuale, non pregiudicherebbe in alcun modo la pretesa azionabile in sede civile per il riconoscimento di responsabilità e per il risarcimento del danno.
Quindi la parte civile non avrebbe alcun interesse alla rimozione della sentenza di proscioglimento, dalla quale non ricaverebbe alcun risultato utile. L'interesse - secondo il parere del difensore - vi è soltanto in caso di sentenza liberatoria nel merito di statuizione che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, come si ricava dalla disposizione processuale ex art 652 cpp. Il ricorrente ha citato giurisprudenza di questa Corte regolatrice, anche nella composizione più autorevole, in tema di impugnazione della parte civile avverso sentenza di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 2.Col secondo motivo è stata censurata la violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt 568/3 e 591/2 e vizio di motivazione illogica, poiché nell'atto di appello la parte civile aveva richiesto la declaratoria di responsabilità penale per il reato di minaccia con tutte le conseguenze di legge, senza riferimento alla responsabilità civile ed alle relative statuizioni. La Corte salentina aveva rigettato l'eccezione, ritenendo sufficiente il riferimento contenuto nell'atto di impugnazione alle conseguenze di legge derivanti dall'affermazione di responsabilità penale. 2.1La difesa ripropone in questa sede la questione sottolineando il valore della lettera dell'ad 568/3 cpp che attribuisce il diritto di impugnazione solo a chi la legge espressamente lo conferisce e dell'ad 576/1 cpp, che conferisce alla parte civile il diritto di impugnazione contro la sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio di primo grado ai soli effetti della responsabilità civile.
A sostegno della sua tesi la difesa ha richiamato anche in questo caso giurisprudenza di questa Corte. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. i Il 29.3.2021 ed il 9.4.2021 il difensore della parte civile ed il difensore dell'imputato hanno fatto pervenire conclusioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.La Corte salentina, infatti, ha superato l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per precedente giudicato ex art 649 cpp, riferendosi a più pronunzie di questa Corte regolatrice sul tema dell'interesse della parte civile ad impugnare decisioni liberatorie nei confronti del giudicabile adottate per motivi esclusivamente processuali, quali ad esempio la mancanza di una valida querela.
In esse si è fatto leva sulla tutela che l'ordinamento giuridico riconosce a chi, ritenendosi danneggiato dal reato, scelga di coltivare l'azione civile nel processo penale, garantendogli il diritto di impugnazione; nel contempo si è svalutata la considerazione che la pronunzia non faccia stato nell'eventuale giudizio civile, sottolineandosi l'interesse che la costituita parte civile ha verso l'affermazione di responsabilità civilistica, nonchè a vedersi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. 1.1 In coerenza col predetto orientamento e con specifico riguardo ad un caso - sovrapponibile al presente - di proscioglimento dell'imputato per l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art 649 cpp, questa stessa Sezione aveva ritenuto sussistente l'interesse ad impugnare della parte civile.
Infatti : sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'improcedibilità per violazione del divieto del principio del "ne bis in idem" determinato da precedente esercizio dell'azione penale sullo stesso fatto; né, a tal fine, spiega rilievo il fatto che detta impugnazione sia preordinata ad una pronuncia destinata a produrre effetti soltanto sul piano civile e che, in caso di rinvio, sia il giudice civile competente in grado di appello a decidere, trattandosi di circostanze che non fanno, comunque, venire meno l'interesse della parte civile alla coltivazione del gravame in sede penale. (sez. 5, sentenza n. 35876 del 17/06/2010 ud. (dep. 06/10/2010 rv. 248424). 1.2 Sul tema si è formato e consolidato un contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni semplici, per la presenza di più decisioni che - diversamente da quelle suindicate - in coerenza con l'indirizzo interpretativo formatosi sotto il previgente codice di rito, affermavano la mancanza di interesse della parte civile ad impugnare la pronuncia di improcedibilità, con particolare riferimento all'assenza di una valida querela, sottolineando che la pronunzia di carattere meramente processuale non incide sull'eventuale diritto al risarcimento del danno e riguarda esclusivamente l'azione penale.La questione se sussista o meno l'interesse della parte civile a proporre impugnazione avverso la declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela è stata rimessa allo scrutinio delle Sezioni Unite. 2.11 massimo consesso di questa Corte ha argomentato la sua decisione ponendo in luce le seguenti considerazioni :
a) l'interesse ad impugnare deve essere apprezzato non solo in termini di attualità ma anche di concretezza, nel senso che il gravame deve essere idoneo ad eliminare una situazione pregiudizievole per l'impugnante e costituire effetti pratici ad esso vantaggiosi;
b) il giudice penale può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente accerti la responsabilità penale dell'autore dell'illecito e, per converso, può statuire sugli effetti civili su impugnazione della sola parte civile avverso la sentenza di proscioglimento ex art 576 cpp; in tal caso può accertare incidentalmente il fatto-reato e la sua attribuibilità all'imputato già prosciolto in primo grado, con una nuova valutazione difforme ma priva di effetti sul giudicato penale formatosi;
c) la sentenza di non doversi procedere per mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un accertamento sul fatto storico di reato, si limita a statuire su un aspetto processuale e non è idonea a fondare efficacia di giudicato nei processi civili, amministrativi e disciplinari ai sensi degli artt 652,654 cpp;
d) la decisione processuale in parola, quindi, non comporta per la parte civile alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile per la disposizione ex art 652 cpp, né alcun effetto altrimenti pregiudizievole;
e) in sede civile è assicurata la risarcibilità per il danneggiato per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, dovendo per questi ultimi il giudice civile, applicando l'art 185 cp, accertare incidentalmente se ricorrano o meno gli estremi di reato. Il massimo consesso di questa Corte ha, infine, osservato che l'orientamento divergente faceva perno, in sostanza, sulla legittimità della scelta della parte civile di coltivare l'azione civile in sede penale, opzione certamente riconosciuta e tutelata dall'ordinamento ma che, in assenza di valide condizioni di procedibilità, non è giustificata semplicemente per la preferenza che la parte accordi a seguire un determinato iter processuale, potendo il diritto al risarcimento del danno essere congruamente garantito innanzi al giudice civile. 2.1 Si è, affermato, quindi,i1 principio di diritto per cui la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale, priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione , civilistica.
Sez. U, Sentenza n. 35599 del 21/06/2012 Ud. (dep. 17/09/2012) Rv. 253242. 3.Tale principio appare estensibile senza dubbio alla pronunzia di non doversi procedere per la violazione del divieto di un secondo giudizio ex art 649 cpp, che ha natura meramente processuale come la sentenza di improcedibilità per difetto di (valida) querela, valendo, quindi le stesse argomentazioni a sostegno del ribadito principio. Del resto, nel solco della citata sentenza SU, questa stessa Sezione, occupandosi di un caso sovrapponibile al presente, di proscioglimento per violazione del principio del "ne bis in idem", ha ritenuto che la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'ad 649 cpp, non comportando tale pronuncia alcun pregiudizio per il danneggiato, che può azionare la propria pretesa in sede civile.Sez. 5, Sentenza n. 32983 del 16/06/2014 Ud.(dep. 24/07/2014 )Rv. 260075.
Il Collegio intende dar seguito al'orientamento che trova origine nella citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte ed, alla luce dei principi suesposti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per la mancanza di interesse della parte civile a proporre appello. Il secondo motivo di ricorso è assorbito nella precedente statuizione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Il Consigliere estensore Il Pres